Atti Giudiziari: Tutto ciò che Devi Sapere!

Scopri nel nostro articolo come navigare nel mondo degli atti giudiziari con consigli pratici e informazioni dettagliate!

Cosa sono gli atti giudiziari

Gli atti giudiziari, oggetto di notifica, possono riguardare sia il processo civile che il processo penale che quello amministrativo. Tali atti provengono dal giudice, dalla cancelleria, dagli uffici o da un avvocato che notifica un atto del giudice. Un atto giudiziario può contenere varie tipologie di documenti.

Non sempre gli atti giudiziari contengono convocazioni a un processo in qualità di parti direttamente coinvolte, ma possono essere rivolti, ad esempio, al soggetto in qualità di testimone in merito a fatti riguardanti altre persone, dei quali è a conoscenza.

Si definiscono atti giudiziari tutti gli atti che provengono dagli organi del tribunale (es. giudici, cancelleria, ufficiale giudiziario) sia esso civile o penale. Non sono invece qualificabili come tali, gli atti provenienti da autorità amministrative come Equitalia, Agenzia delle Entrate, polizia o carabinieri, Comune, Inps, ecc., anch’essi inviati con busta verde.

Per poter parlare di atti giudiziari il mittente non deve necessariamente essere un giudice, in quanto potrebbe essere anche un avvocato. La caratteristica distintiva è che l’atto giudiziario viene inviato non nella consueta busta bianca ma in una busta di colore verde, la raccomandata può essere consegnata a mano da un ufficiale giudiziario o da un postino, quest’ultimo nel caso in cui non trova nessuno in casa rilascia nella cassetta della posta un avviso di giacenza.

Essendo l’elenco della tipologia degli atti in questione molto vasto è impossibile sapere in anticipo di cosa si tratti, l’unico modo possibile per conoscerne il mittente, e quindi il contenuto, è quello di recarsi presso l’ufficio postale competente e ritirare la raccomandata.

Le tipologie di atti giudiziari

Gli atti giudiziari, come già specificato, possono essere penali, civili o amministrativi. Di seguito si riportano i principali atti giudiziari oggetto di notifica. Gli atti giudiziari civili provengono da un Tribunale Civile.

Essendo tantissimi gli atti prodotti nel processo civile, spesso non vengono comunicati alle parti ma piuttosto ai loro legali:

  1. Citazione in giudizio o ricorso: atti introduttivi del giudizio di primo grado.
  2. Atto di Appello: atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
  3. Ricorso in Cassazione: giudizio di terzo grado.
  4. Intimazione ai testimoni: intimazione ai testimoni di comparire in udienza.
  5. Notifiche di sfratti per morosità.
  6. Decreto ingiuntivo: intimazione al debitore di corrispondere una somma di denaro o di consegnare un bene mobile, entro il termine di 40 giorni dalla notifica.
  7. Atto di precetto: invito rivolto al debitore a versare una somma entro 10 giorni.
  8. Sentenza: provvedimento di natura decisoria con cui il giudice si pronuncia, definendo o meno il giudizio.
  9. Atti giudiziari penali, quando provengono da un Tribunale Penale, essi sono in genere i più temuti in quanto riguardano processi particolarmente delicati, potrebbe trattarsi di:
  • Informazioni di garanzia: ossia la comunicazione che si è indagati per un fatto illecito, con la precisazione della data e dell’ora in cui è stato commesso e l’invito all’interessato di avvalersi di un avvocato al fine esercitare il proprio diritto di difesa.
  • Decreto di citazione in giudizio: notificato alla persona offesa dal reato e all’imputato. - Avviso di richiesta di archiviazione: notificato alla persona offesa.
  • Avviso di conclusione indagini preliminari: notificato all'indagato nel caso in cui non sia disposta l'archiviazione.
  • Decreto penale di condanna: destinato all'imputato.
  • Avviso di fissazione dell’udienza preliminare: notificato all'imputato e alla persona offesa dal reato.
  • Decreto di sospensione: destinato al condannato.
  • Ordinanza di condanna a pena pecuniaria: destinato al condannato.
  • Atti giudiziari amministrativi provengono dal Tribunale Amministrativo, e possono riguardare:
  • Ricorso al T.A.R.: atto introduttivo al giudizio di primo grado.
  • Ricorso al Consiglio di Stato: atto introduttivo al giudizio di secondo grado.
  • Ricorso per ottemperanza: atto volto a conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato o esecutive e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.

La notifica degli atti giudiziari

La notifica degli atti giudiziari avviene ai sensi dell’art. 137 e seguenti del codice civile:

- Consegna a mano: l’atto giudiziario, salvo diverse specificazioni di legge, deve essere consegnato “in mani proprie” presso l’abitazione del destinatario dall’ufficiale giudiziario. Quello che viene consegnato non è altro che la copia conforme all’originale dell’atto giudiziario.

Se l’atto in questione è un documento informatico la consegna viene effettuata all’indirizzo Pec del destinatario; se non ne è in possesso, anche in questo caso, la consegna avviene a mano con supporto cartaceo conforme all’originale.

- Notifica nella residenza, domicilio o dimora: Se è impossibile effettuare la consegna a mano, gli atti giudiziari sono da notificare nel Comune di residenza del destinatario, precisamente all’indirizzo di residenza, dove ha l’ufficio o dove esercita l’attività d’impresa o di commercio.

Se il destinatario non è in casa o in ufficio, la consegna può avvenire anche nelle mani di un familiare, del coniuge o del convivente, purché sia maggiore di 14 anni non palesemente incapace. Altrimenti l’ufficiale giudiziario può lasciare la copia dell’atto anche al portiere, se presente oppure al vicino di casa.

In ogni caso al destinatario dell’atto verrà notificata una lettera di avviso con raccomandata a/r. - Irreperibilità o rifiuto di ricevere l’atto giudiziario: in tal caso l’ufficiale giudiziario incaricato della consegna dell’atto deve depositare l’atto presso l’albo pretorio del Comune di residenza del destinatario, affiggere l’avviso di deposito alla posta della sua abitazione e infine inviare l’avviso di deposito dell’atto giudiziario con raccomandata a/r.

- Residenza del destinatario sconosciuta: nel caso in cui non sia possibile individuare esattamente l’indirizzo di residenza o il domicilio del destinatario. In questo caso l’ufficiale incaricato ha tre possibilità, alternative tra loro, per depositare l’atto: presso l’albo pretorio del Comune in cui il destinatario ha l’ultima residenza, sempre se nota; presso la casa del Comune in cui è nato; presso il Pubblico Ministero. In ogni caso la notifica si considera effettuata dopo 20 giorni a partire da quello in cui è avvenuto il deposito.

Come intuire il contenuto di una busta verde

Nel caso in cui ci venga rilasciato un avviso di giacenza possiamo subito capire se il contenuto della raccomandata, che non ci è stata consegnata perché eravamo assenti, sia relativo proprio ad un atto giudiziario, basta infatti fare riferimento al codice identificativo.

Vediamo di seguito nel dettaglio di quali codici stiamo parlando:

  • Codici 75,76,77,78,79, solitamente sono codici che riguardano multe generiche, contravvenzioni, atti giudiziari (ad esempio: provvedimenti del Tribunale o atti di citazione o comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate);
  • Codice 787, esso è espressamente riferito agli atti giudiziari, avvisi di pagamento, atti di citazione o avvisi di pagamento per tasse non versate.

Cosa fare quando si riceve un atto giudiziario

Abbiamo chiarito che se il postino o l’ufficiale giudiziario vi ha consegnato una busta verde oppure se è stato lasciato nella vostra cassetta della posta un avviso di ricevimento di colore verde si tratta di un atto giudiziario, pertanto soltanto una volta aperta la busta potrete realmente sapere di che cosa si tratti.

Quando si riceve la notifica di un atto giudiziario è sempre consigliabile ritirare la comunicazione ricevuta in modo tale da conoscere nell’immediato il contenuto della busta e non incorrere in situazioni in cui non si è in grado di difendersi.

La cosa da fare una volta aperta la busta è quella di consultare il proprio legale di fiducia, ma nell’immediato è possibile capire abbastanza in quanto l’intestazione dell’atto è indicativa della provenienza dello stesso.

In genere negli atti giudiziari è sempre previsto un termine entro in quale attivarsi, in quanto se non si reagisce la difesa potrebbe essere pregiudicata. Non è comunque mai conveniente evitare di ritirare il plico e lasciar correre, infatti, la notifica si considera perfezionata per il destinatario, una volta che siano trascorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata contenente l’avviso del tentativo di consegna e della giacenza.

Inoltre, decorsi 180 giorni dalla consegna dell’avviso si riterrà compiuta la giacenza di conseguenza l’atto non potrà più essere ritirato e verrà rispedito al mittente considerato come notificato, quindi produttivo di effetti giuridici. Nella circostanza in cui il plico è stato consegnato da un ufficiale giudiziario ma non è arrivato al ricevente lo stesso verrà depositato nella casa comunale.

Gli atti giudiziari più comuni

Sentenze: si tratta di provvedimenti emessi dai Giudici, mediante i quali viene resa nota la decisione di merito ovvero la decisione su una questione pregiudiziale o di rito, che gli stessi prendono nel corso di un procedimento;

Ordinanze: sono quei provvedimenti emessi sempre dal Giudice nel corso di un procedimento, proprio al fine di regolarne lo svolgimento e per risolvere questioni procedurali insorte tra le parti. Si tratta di un provvedimento ad efficacia provvisoria, in quanto il suo contenuto è destinato ad essere superato da quello della sentenza, ma deve essere comunque portato a conoscenza delle parti;

Decreti: il Giudice pronuncia il Decreto d’ufficio o su istanza di parte qualora decida su attività relative al processo, ma anche quando dispone provvedimenti cautelari o adotta decisioni che rientrano nella volontaria giurisdizione. Il Decreto è, di norma, un atto che viene adotto al di fuori dell’udienza, senza contraddittorio tra le parti – ad eccezione di alcuni casi specificatamente previsti;

Citazioni: si tratta proprio dell’atto mediante il quale una parte cita l’altra a comparire nell’udienza fissata nell’atto stesso, al fine di discutere le proprie ragioni. È l’atto mediante il quale viene avviata una causa, e deve essere necessariamente notificato a soggetto che viene citato a comparire, in modo che anch’egli, a sua volta, possa predisporre una difesa adeguata;

Precetti: si tratta, nello specifico, di un avviso al debitore dell’imminente avvio del pignoramento, contenente anche l’intimazione al pagamento della somma dovuta entro un termine di 10 giorni;

Intimazione a testimoniare: si tratta di un avviso ai testimoni a comparire in un’udienza durante la quale verranno interrogati da parte del Giudice sui fatti del giudizio di cui hanno una determinata conoscenza.

Conclusione

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Avvocato Reva Kunze

Reva Kunze

Sono l'avv. Simona De Mauri, mi occupo di diritto penale diritto civile, in particolar modo di procedure esecutive, diritto commerciale, assicurativo e famiglia.