La Procura della Repubblica

Gli uffici della Procura della Repubblica intervengono allorquando venga acquisita una notizia di reato, ossia la notizia, che debba potersi ritenere credibile, di un fatto che sia rilevante ai sensi della normativa penale e che, quindi, possa comportare l’applicazione di una pena nei confronti del soggetto che lo abbia commesso (c.d. soggetto agente).

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1. INTRODUZIONE

La Procura della Repubblica è costituita da un complesso di uffici, ciascuno dei quali svolge le proprie funzioni (su cui ci si soffermerà nel prosieguo della trattazione, sub par. 2) innanzi all’organo giudiziario presso il quale è instaurato.

Più precisamente, avanti il giudice ordinario per i procedimenti di primo grado le funzioni di Pubblico Ministero sono esercitate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e da un apposito ufficio del Pubblico Ministero istituito presso il Tribunale per i Minorenni.

Nei procedimenti di secondo grado le funzioni di cui trattasi sono, invece, esercitate dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, mentre a livello nazionale e per i procedimenti che si svolgono in Corte di Cassazione le funzioni di Pubblico Ministero sono svolte dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Per quanto concerne, ancora, i giudici speciali il Procuratore Militare della Repubblica svolge le proprie funzioni in primo grado dinnanzi al Tribunale Militare ed il Procuratore Generale Militare presso la Corte d’Appello.

Infine, presso la Suprema Corte di Cassazione è istituita una Procura Generale Militare. Infine, le funzioni di Pubblico Ministero nei procedimenti aventi ad oggetto la trattazione dei delitti di alto tradimento ed attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica sono svolte da uno o più commissari eletti dal Parlamento in seduta comune.

Così delineata l’organizzazione generale a livello territoriale degli uffici della Procura della Repubblica è d’uopo procedere nella trattazione al fine di comprendere in concreto quali siano le funzioni e i compiti da essa svolti, i casi in cui si attiva e, soprattutto, le varie ipotesi in cui al singolo soggetto privato è possibile rivolgersi alla stessa.

2. CHE COSA FA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA?

La Procura della Repubblica è quell’ufficio o complesso di uffici che nel procedimento penale svolge la funzione di rappresentare l’interesse generale dello Stato alla repressione dei reati. Il suo operato si estrinseca attraverso lo svolgimento di una pluralità di funzioni.

Essa, innanzitutto, vigila sull’osservanza delle leggi, sulla prontezza, tempestività e regolarità dell’amministrazione della giustizia, nonché sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci.

È, inoltre, compito attribuito alla Procura della Repubblica quello di far eseguire i provvedimenti che siano passati in giudicato (ossia avverso i quali non siano più esperibili i mezzi ordinari di impugnazione) e ogni altro per il quale, pur non sussistendo tale condizione di definitività, la legge lo stabilisca.

Soprattutto, però, la Costituzione all’articolo 112 impone al Pubblico Ministero l’obbligo di esercitare l’azione penale in ogni caso in cui non debba chiedere l’archiviazione.

3. QUANDO INTERVIENE LA PROCURA DELLA REPUBBLICA?

Gli uffici della Procura della Repubblica intervengono allorquando venga acquisita una notizia di reato, ossia la notizia, che debba potersi ritenere credibile, di un fatto che sia rilevante ai sensi della normativa penale e che, quindi, possa comportare l’applicazione di una pena nei confronti del soggetto che lo abbia commesso (c.d. soggetto agente).

Si precisa, in proposito, che la notizia di reato (o notitia criminis) può pervenire agli uffici del Pubblico Ministero in molteplici modi: per acquisizione tramite attività diretta compiuta personalmente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria ovvero qualora sia presentata denuncia o querela da parte di soggetti privati nonché, ancora, se sia trasmesso referto di natura medico-sanitaria dal quale emergano le evidenze della commissione di un fatto di reato.

Nel momento in cui giunge alla Procura della Repubblica la notizia di reato essa viene immediatamente iscritta nell’apposito registro ivi tenuto.

Tale adempimento assume fondamentale rilevanza, in quanto è dal momento in cui esso è posto in essere che si determina l’avvio del procedimento penale e che iniziano a decorrere i termini entro i quali le indagini preliminari devono essere concluse.

4. QUAL È IL COMPITO DEL PROCURATORE?

Il compito precipuo del Pubblico Ministero al quale pervenga o che acquisisca direttamente una notizia di reato, una volta iscritta la stessa nel registro apposito, è quello di avviare le indagini preliminari, ossia quella fase procedimentale durante la quale, con la collaborazione dell’operato della Polizia Giudiziaria, si cerca qualsiasi elemento che sia utile per un’oculata determinazione in merito all’esercizio dell’azione penale.

Non è superfluo sottolineare che, perseguendo la Procura della Repubblica un interesse generale al corretto esercizio dell’amministrazione della giustizia, il Pubblico Ministero, nel corso delle indagini, è tenuto a prendere in considerazione tanto gli elementi che sembrano supportare la tesi della penale responsabilità del soggetto quanto quelli che, al contrario, appaiano avere carattere favorevole per l’indagato.

Sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi di indagine raccolti il Pubblico Ministero deve valutare se essi siano tali da potergli consentire di sostenere o meno in giudizio la tesi della penale responsabilità del soggetto autore del reato. Nel primo caso gli è fatto obbligo di esercitare l’azione penale.

Ove, invece, gli elementi raccolti non siano sufficienti a provare in sede processuale la colpevolezza dell’agente il Pubblico Ministero deve disporre l’archiviazione.

5. CHE DIFFERENZA C’È TRA PROCURA E TRIBUNALE?

La Procura della Repubblica è, quindi, come si è già avuto modo di anticipare precedentemente, l’ufficio giudiziario all’interno del quale svolge la propria attività il Procuratore della Repubblica, soggetto più comunemente noto come Pubblico Ministero.

Non si è ancora avuto modo, tuttavia, di sottolineare che all’interno di ogni singolo ufficio della Procura della Repubblica operano diverse figure:

- il Procuratore Capo, ossia il soggetto titolare dell’ufficio e reggente dello stesso;

- i Sostituti Procuratori, i quali, invece, coadiuvano il Procuratore Capo nell’esercizio della sua attività in osservanza di quelle che sono le direttive da quest’ultimo impartitegli.

Come già anticipato nell’introduzione della presente trattazione, un ufficio della Procura della Repubblica è istituito presso ogni organo giudicante, ad esclusione del Giudice di Pace. Pertanto, si è detto, è possibile trovarla presso i Tribunali Ordinari, i Tribunali per i Minorenni, le Corti d’Appello e la Corte di Cassazione (ove assume la denominazione di Procura Generale), oltre che presso i giudici speciali (si veda sub paragrafo 1).

Ciò premesso si può affermare che la differenza sostanziale tra Procura della Repubblica e Tribunale attiene alla funzione rispettivamente svolta: inquirente la prima; giudicante il secondo.

La Procura della Repubblica si occupa, infatti, di svolgere le indagini ed andare alla ricerca di elementi che siano eventualmente idonei a corroborare la tesi della penale responsabilità di un soggetto cui venga attribuita la commissione di un fatto illecito sul piano penale (c.d. indagato) ed in tal caso di esercitare l’azione penale.

Al Tribunale compete, invece, la funzione principale di giudicare, durante lo svolgimento del processo instaurato a seguito dell’esercizio dell’azione penale, se effettivamente i dati raccolti ed introdotti nel giudizio tramite l’assunzione delle prove provino o meno la reità del soggetto (che in questa fase assume la denominazione di “imputato”) e nel primo caso condannarlo, nel secondo assolverlo dalle accuse.

6. QUANDO RIVOLGERSI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA?

Ad ogni consociato è consentito rivolgersi alla Procura della Repubblica al fine di ottenere tutela a fronte di un reato di cui sia stato vittima o di cui sia stata vittima una persona di sua conoscenza, ma anche qualora voglia fare in modo che sia approntata una salvaguardia adeguata nei confronti di un soggetto minorenne nei riguardi del quale siano stati perpetrate le più svariate forme di violenza o che, comunque, si trovi in stato di abbandono.

Pertanto, l’ordinamento giuridico italiano attribuisce ad ogni persona, che sia o ritenga di essere vittima di un reato, di rivolgersi al competente ufficio della Procura della Repubblica per ottenere giustizia.

Gli strumenti di cui dispone ciascun soggetto in tale ipotesi sono quelli dell’esposto (atto mediante il quale si può richiedere l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza a fronte di dissidi tra soggetti privati ed al fine di consentire all’autorità stessa di valutare se i fatti prospettati configurino un reato) e della querela (ovvero la dichiarazione tramite cui la persona che ha subito un reato – c.d. vittima o soggetto passivo-, che non rientri nel novero di quelli perseguibili d’ufficio, esprime, personalmente o tramite il suo legale rappresentante, la volontà che si proceda penalmente nei confronti di colui che sia ritenuto colpevole).

In aggiunta alle ipotesi delineate occorre rammentare, tuttavia, che ciascun soggetto, che abbia avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio, può informarne il Pubblico Ministero ovvero un ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Lo strumento del quale ci si avvale in questo caso è quello della denuncia. In proposito, peraltro, è opportuna qualche precisazione. Di norma, infatti, la denuncia è un atto meramente facoltativo.

Tuttavia, in capo al singolo sorge un vero e proprio obbligo di denunciare il fatto di cui sia venuto a conoscenza qualora:

- prenda contezza di un reato contro la personalità dello Stato (delitti di attentato, terrorismo, spionaggio o strage);

- prenda contezza di aver in buona fede ricevuto denaro falso o, comunque, di provenienza sospetta o di aver acquistato oggetti che appaiano essere di dubbia provenienza;

- sia venuto a conoscenza di siti che fungono da depositi di materiale esplodente;

- rinvenga in qualsivoglia luogo elementi esplosivi;

- subisca il furto di un’arma o di una parte di essa o di un esplosivo ovvero smarrisca uno degli elementi testé elencati;

- sia un rappresentante sportivo e gli giunga notizia di brogli nelle competizioni sportive.

7. COME FARE UNA DENUNCIA ANONIMA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA?

Come già si è avuto modo di evidenziare, la denuncia da parte di soggetti privati ha ad oggetto la notizia di un reato che sia procedibile d’ufficio. A livello contenutistico la denuncia consta, quindi, di una mera dichiarazione di scienza con funzione essenzialmente informativa, non affiancata da alcuna manifestazione di volontà a che si proceda alla persecuzione della persona che ha commesso il fatto.

Il codice di procedura penale non richiede alcuna formalità al fine della presentazione della denuncia da parte dei privati, essendo essa consentita sia oralmente che per iscritto, sia personalmente che per mezzo di procuratore speciale.

A tale ampia libertà è posto, tuttavia, un limite. Il dettato normativo richiede, infatti, che le denunce presentate in forma scritta siano sottoscritte, sì da consentire l’individuazione della paternità delle stesse. La regola non si estende, invece, alle denunce effettuate in forma orale, poiché in tal caso la provenienza della notizia di reato è attestata, con fede privilegiata, dal pubblico ufficiale che la raccoglie.

Quando, invece, la denuncia acquisita non contenga la sottoscrizione del soggetto che la presenta è definita anonima. Tale fattispecie ricorre, altresì, quando la paternità della dichiarazione in essa contenuta sia dissimulata, dubbia ovvero ignota.

Questione problematica attiene alle modalità attraverso le quali presentare una denuncia anonima. La tematica assume rilievo in particolare per quanto concerne quelle denunce che siano fatte in forma orale alle forze di pubblica sicurezza.

Ove, infatti, anziché per iscritto sia presentata in forma orale, il denunziante, recatosi presso gli organi preposti a raccoglierla, munito dei documenti di identità necessari, e rese le dichiarazioni che ritenga opportune circa il fatto concreto cui ha assistito o di cui ha preso contezza, viene in ogni caso invitato a sottoscrivere il modulo di denuncia debitamente compilato.

Una volta provveduto nel senso indicato, tuttavia, il dichiarante può, in ogni caso, chiedere esplicitamente di restare anonimo. Orbene, in queste situazioni il dato normativo stabilisce quale principio di portata generale quello dell’inutilizzabilità della denuncia presentata, con la conseguenza che non si radica in capo al Pubblico Ministero, rappresentante della Procura della Repubblica, il potere-dovere di dare avvio al procedimento penale e svolgere le indagini preliminari (cfr. art. 240 c.p.p.).

Alla regola poco sopra rammentata, tuttavia, è ammessa un’eccezione allorquando la denuncia anonima costituisca corpo del reato o sia dato accertarne, comunque, la provenienza da parte dell’imputato.

Nella prassi, peraltro, si è andato affermando, in aggiunta, l’orientamento in base al quale si opina nel senso che delle denunce anonime il Pubblico Ministero e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria possono far uso al fine di compiere approfondimenti di indagine onde verificare se da esse possano emergere elementi utili al fine di una formulazione e acquisizione autonoma del fatto di reato perseguibile d’ufficio (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, sez. VI, n. 34450 del 4 agosto 2016).

In adesione a tale impostazione la Procura distrettuale di Bologna, con circolare n. 6540 del 15 settembre 2016 ha, anzi, addirittura precisato che la Polizia Giudiziaria può decidere di effettuare approfondimenti circa qualsivoglia segnalazione anonima che le pervenga e tale facoltà le è consentita senza che sia, peraltro, necessaria una preventiva comunicazione apposita alla competente Procura della Repubblica.

Solo in caso di un susseguente riscontro positivo sussisterà l’obbligo di comunicare la notitia criminis al Pubblico Ministero. Per concludere, si osserva che l’anonimato del denunziante viene garantito sino al momento dell’avvio del processo a seguito dell’esercizio dell’azione penale.

In tale momento, infatti, è necessario che le generalità di colui che ha presentato denuncia siano comunque rese note, poiché altrimenti l’imputato verrebbe leso nel suo diritto di difesa.

8. CONCLUSIONE

Ogni consociato ha la possibilità di rivolgersi all’Autorità competente al fine di rendere nota la commissione di una fattispecie di reato.

Qualora ritenga di dover portare all’attenzione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica una notitia criminis avente ad oggetto un illecito penale procedibile d’ufficio può provvedere mediante presentazione di una denuncia, che, qualora venga formulata in forma scritta deve, salvo che ricorrano le eccezioni previste dalla legge ed ammesse dalla prassi, a pena di inutilizzabilità essere sottoscritta.

9. FONTI NORMATIVE

  • Articolo 112 Cost.
  • Articoli 50, 51, 240 c.p.p.
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 34450 del 4 agosto 2016.
  • Circolare della Procura distrettuale di Bologna n. 6540 del 15 settembre 2016.