Di cosa si occupa l’avvocato dei minorenni?

L’avvocato dei minorenni, è un esperto in tematiche familiari, deputato alla tutela dell’interesse superiore e prevalente del minore, che agisce in giudizio per la tutela dei suoi diritti ed interessi.

avvocato dei minorenni

1. L’avvocato dei minorenni

L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente, il ruolo dell’avvocato del minore, nelle procedure giudiziarie, che lo vedono coinvolto.

L’avvocato dei minorenni, è una particolare figura dell’avvocatura, in quanto chiamato a rappresentare, difendere ed assistere nell’ambito di un processo, un soggetto minore, ritenuto dall’ordinamento meritevole di tutela, non essendo ancora capace d’agire, e pertanto non in grado, di far valere autonomamente, i propri interessi.

La sua funzione, riveste pertanto particolare importanza, in quanto agisce o resiste in giudizio, al fine di tutelare i diritti riconosciuti al minore, nel rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie che l’ordinamento riserva ai minorenni.
Ogni qualvolta, che il minore o chi per esso ne eserciti la tutela legale, hanno bisogno di un difensore, per stare in giudizio, dovrà, infatti essere nominato un avvocato.

Ciò significa, che l’avvocato dei minorenni, ha il compito di:

  • rappresentare e assistere, sia direttamente il minore, nei procedimenti in cui egli è parte processuale, 
  • e sia indirettamente attraverso la difesa dei genitori oppure del curatore speciale, all’uopo nominato, in qualità di rappresentanti del minorenne medesimo.

1.1 La nomina dell’avvocato dei minorenni

La legge n. 149 del 2001, ha previsto l’obbligo di nominare, anche d’ufficio, al minore un avvocato, nelle procedure relative alla dichiarazione di adottabilità e nei procedimenti sulla limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Nelle altre ipotesi, invece, è il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, a dover decidere, se sussiste o meno una situazione di conflitto d’interesse tra il minore ed i genitori, a cui è spetta la tutela legale.

In tali casi, infatti, il giudice, può disporre la nomina di un curatore speciale, a favore del minore, il quale provveda al compimento degli atti, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria medesima, che rispondano all’interesse del minore.

Inoltre, il giudice tutelare, nel proprio decreto di nomina, può anche prevedere la delega ad agire in giudizio e rappresentare il minore, nei procedimenti che lo riguardino.

Ciò in quanto, le funzioni del curatore speciale, nella maggior parte dei casi, si esplicano anche in via processuale, e pertanto la prassi dei Tribunali dei minorenni, è quella di attribuire direttamente, ad un avvocato, le funzioni del curatore, evitando che quest’ultimo debba successivamente nominare un difensore per agire o resistere in giudizio.

In tal modo, si fa valere il diritto del minore, ad esprimere la propria opinione, nei procedimenti giudiziari che lo riguardino, attraverso un proprio autonomo rappresentante – l’avvocato dei minorenni -, quando i genitori non siano in grado di rappresentarlo a causa della limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale oppure per un conflitto d’interesse con il minore medesimo.

2. L’intervento dell’avvocato nei procedimenti relativi al minorenne

L’avvocato dei minorenni, è chiamato a rappresentare e difendere in giudizio, un minore nei procedimenti relativi:

  •  alla limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale;
  •  alla dichiarazione di adottabilità, dei minori abbandonati dai loro genitoriale;
  • alla sussistenza di un conflitto d’interesse, incorso tra genitori e prole minore.

Nei primi due casi, la nomina dell’ avvocato al minore, avviene d’ufficio, trattandosi d’ipotesi in cui è obbligatoria l’assistenza legale al minore stesso. Mentre, nei casi di conflitto d’interesse, la decisione è rimessa alla valutazione del giudice tutelare.

2.1 Limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale

L’art. 336 del codice civile, prevede che il minore debba essere assistito da un difensore nei procedimenti, relativi alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, ove uno o entrambi genitori violino o trascurino, gli obblighi loro incombenti verso la prole, oppure ad una sua limitazione, nei casi di condotta pregiudizievole dei genitori verso il figlio minore.

In tali casi, al minore è assegnato un curatore speciale, nella prassi un avvocato, con il compito di promuovere o resistere in giudizio, nell’interesse del minore stesso.

2.2 Dichiarazione di adottabilità

Il procedimento di adottabilità di un minore, è regolato dall’art. 8 della Legge n. 183 del 1984, secondo cui il Tribunale dei minorenni, può disporre lo stato di adottabilità dei minori, qualora ricorra una situazione di abbandono, ossia allorché i genitori o altri parenti, non provvedono alla loro assistenza materiale e morale, eccetto che si tratti di una situazione transitoria dovuta a cause di forza maggiore. Con tale ultima affermazione s’intende che, qualora i servizi sociali abbiano offerto sostegno alla famiglia e quest’ultima abbia rifiutato senza un valido motivo, non si può invocare la forza maggiore e dunque il giudice può proseguire con il procedimento di adottabilità.


2.3 Conflitto d’interesse tra genitori e figli minori

Un ulteriore ipotesi, d’intervento dell’avvocato dei minorenni, è rappresentato dai casi in cui sussista un conflitto d’interessi tra uno o entrambi i genitori con il minore, potendo il giudice tutelare, ai sensi dell’art. 320 cod. civile, nominare un curatore speciale, affinché questi promuova una causa relativa ad atti eccedenti l’ordinaria amministrazione oppure resista in giudizio in uno di tali procedimenti, in cui il minore è litisconsorte necessario.

Il conflitto d’interessi, può verificarsi, ogni qualvolta sussista una situazione, anche solo potenzialmente lesiva, in cui la titolarità in capo al genitore della rappresentanza legale del figlio minore, possa porsi in contrasto con l’interesse superiore di quest’ultimo, presupponendo che il genitore sia interessato al compimento di un atto di natura diversa oppure ad un esito della controversia differente da quello che avvantaggi, la prole da esso rappresentato.
Inoltre, ai sensi dell’art. 321, cod. civile, il giudice tutelare, può nominare un avvocato, come curatore speciale, affinché promuova una causa che risponda all’interesse prevalente del minore, di fronte all’inerzia o disinteresse dei propri genitori.

Fonti normative

Codice civile: articoli 320, 321.

Legge 28 marzo 2001, n. 149: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".

Legge 4 maggio 1983, n. 184: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

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Avvocato Roberto Ruocco

Roberto Ruocco

Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...