Tar Veneto - VeneziaSEZIONE TERZA16 marzo 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202600582/2026

Stranieri: Silenzio Serbato Dalla Questura Di Vicenza In Relazione All'istanza Presentata Dal Sig. Mansour Ahmed Abdelrahman Mahmoud Per Il Rinnovo Della Carta Di Soggiorno Per Motivi Familiari

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato presso una Questura una istanza di rinnovo della carta di soggiorno per motivi familiari, diritto acquisito dalla sfera personale e strettamente collegato al diritto di permanenza in Italia e alla vita familiare. L'Amministrazione, tuttavia, ha mantenuto un prolungato silenzio sulla richiesta, non adottando alcun provvedimento espresso nei termini di legge previsti dalla normativa su immigrazione e soggiorno. Dinanzi a questa inerzia amministrativa, il ricorrente ha dovuto promuovere un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna della Questura a pronunciarsi sulla sua domanda. Nel corso del procedimento giudiziale, all'udienza del 11 marzo 2026, il ricorrente ha comunicato al giudice che nel frattempo la questione si era risolta, poiché l'Amministrazione aveva infine adottato il provvedimento espresso richiesto oppure la situazione fattuale era altrimenti mutata, determinando la cessazione dell'interesse concreto al contendere.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno e della carta di soggiorno per motivi familiari è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione, che prevede il diritto dei cittadini stranieri a rinnovare le autorizzazioni di soggiorno quando sussistono i presupposti legali, segnatamente l'esistenza di legami familiari con cittadini italiani. Il principio fondamentale è che l'Amministrazione pubblica deve concludere i procedimenti amministrativi adottando provvedimenti espressi entro i termini stabiliti dalla legge, non potendo ripararsi dietro il silenzio rifiuto salvo specifiche ipotesi normativamente previste. Il ricorso al TAR rientra nell'esercizio del diritto di tutela giurisdiciale amministrativa, disciplinato dal codice di procedura amministrativa che consente ai cittadini di contestare l'illegittimità dei silenzi amministrativi. La presente vicenda tocca inoltre il diritto alla protezione dei dati personali secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 sulla privacy.

La questione giuridica

Il punto sostanziale della controversia era la natura illegittima del comportamento omissivo della Questura, ossia l'inerzia nel concludere il procedimento amministrativo relativo al rinnovo della carta di soggiorno. La questione giuridica principale riguardava se tale silenzio prolungato violasse gli obblighi procedurali dell'Amministrazione e i diritti della persona avente diritto a una tempestiva decisione su una materia che incide direttamente sulla possibilità di permanenza regolare nel territorio dello Stato. Era inoltre rilevante il tema della tutela processuale idonea a far fronte a siffatte inadempienze amministrative e della capacità dello strumento del ricorso al TAR di riparare concretamente il danno cagionato dall'illegittimo comportamento amministrativo, anche quando la situazione fattuale si fosse nel frattempo evoluta.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha ritenuto fondamentale valutare la dichiarazione resa dal ricorrente in udienza relativa alla cessazione della materia del contendere, secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, del codice di procedura amministrativa. Tale dichiarazione significava che l'Amministrazione aveva finalmente adottato il provvedimento espresso oppure che la situazione fattuale era diversamente mutata, venendo meno l'interesse concreto del ricorrente a una pronuncia sulla questione di merito. Sebbene formalmente il giudice potesse proseguire il giudizio, la cessazione della materia del contendere rappresenta un esito logico quando viene meno la causa petendi nelle sue componenti fattuali. Tuttavia, il collegio giudicante non ha inteso abbandonare completamente il ricorrente alle conseguenze dell'inadempimento amministrativo precedente, ritenendo opportuno riconoscere la fondatezza della pretesa originaria tramite la condanna del Ministero alle spese del giudizio, mossa da una valutazione implicita sulla illegittimità del comportamento omissivo iniziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, astendendosi dal pronunciamento sui profili di merito della controversia relativa al silenzio illegittimo. Nonostante ciò, ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali nella misura di 1.000 euro a favore del ricorrente, oltre ai relativi accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato eventualmente versato. Ha inoltre ordinato all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza secondo le modalità ordinarie e ha disposto l'oscuramento dei dati anagrafici e personali del ricorrente al fine di rispettare le garanzie sulla protezione dei dati personali previste dalla normativa italiana ed europea. La condanna al pagamento delle spese, pur in assenza di una pronuncia meritoria sul silenzio dell'Amministrazione, costituisce un riconoscimento concreto della illegittimità dell'inerzia amministrativa precedente.

Massima

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo per illegittimo silenzio dell'Amministrazione non impedisce la condanna della medesima al pagamento delle spese e degli accessori del giudizio, quale forma di ristoro per la lesione processuale già cagionata dal comportamento omissivo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi,	Referendario
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS- sull’istanza di rinnovo della carta di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente, nonché per la condanna della stessa Amministrazione a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Kaoutar Badrane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione resa all’udienza dell’11 marzo 2026 con la quale il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:

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