Tar Veneto - VeneziaSEZIONE TERZA23 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202600644/2026

Stranieri: Silenzio-Inadempimento Serbato Dallo Sui C/o La Prefettura Di Verona Sulla Domanda Di Perfezionamento Della Procedura Per L’autorizzazione Alla Sottoscrizione Del Contratto Di Soggiorno Ed Alla Richiesta Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato A Seguito Del Nulla-Osta Per Lavoro Subordinato Prot. P-Vr/l/q/2024/115514 Rilasciato Dallo S.u.i. Presso La Prefettura Di Verona Il 18.04.2024

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto avverso il silenzio inadempimento della Prefettura, in particolare dello sportello unico per l'immigrazione, in relazione alla sua richiesta di completamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente aveva già ottenuto il nulla-osta per lavoro subordinato dalla medesima Prefettura il 18 aprile 2024, provvedimento che rappresenta il primo stadio del procedimento per l'acquisizione del permesso di soggiorno. A seguire, secondo la normativa vigente, doveva avvenire la convocazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, passaggio indispensabile per il perfezionamento della procedura. Dinanzi all'inerzia amministrativa, il ricorrente ha presentato istanza il 7 ottobre 2025 sollecitando il completamento dei procedimenti conseguenti, ma la Prefettura ha mantenuto il silenzio anche su tale richiesta esplicita di adempimento. Di fronte a tale situazione, il ricorrente ha promosso il ricorso amministrativo per ottenere la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio e l'obbligo per l'amministrazione di provvedere con atto espresso.

Il quadro normativo

La materia della gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro subordinato è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 1999, che nel novero dei suoi articoli 35 e 36 prevede le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e la sottoscrizione del contratto di soggiorno quale elemento procedimentale essenziale e vincolante. La normativa preesistente e la giurisprudenza costante riconoscono alla pubblica amministrazione poteri e doveri chiaramente delimitati dalla legge, nei quali rientra il dovere di comunicare con le parti e di convocarle al fine di completare i procedimenti già avviati quando gli atti propedeutici siano stati già rilasciati. Il silenzio della pubblica amministrazione su istanze relative al completamento di procedimenti amministrativi può costituire violazione del diritto alla conclusione del procedimento stesso qualora il procedimento sia per legge definito e comporti obblighi specifici per l'amministrazione. In materia di immigrazione, la Prefettura in qualità di Ufficio territoriale del governo gode di specifiche competenze amministrative che devono essere esercitate secondo il principio di legalità e di efficiente gestione dei flussi procedimentali.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nella legittimità del silenzio mantenuto dalla Prefettura nei confronti della istanza del ricorrente volta a ottenere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, dopo aver già conseguito il nulla-osta per il lavoro subordinato. Il punto giuridico centrale è stabilire se, una volta ottenuto il nulla-osta, sorga per la Prefettura un obbligo giuridico di proseguire il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento espresso di convocazione, ovvero se la Prefettura disponga di un margine discrezionale tale da giustificare il perdurante silenzio. In altre parole, il ricorrente sosteneva che il silenzio dell'amministrazione su una richiesta di completamento di un procedimento già avviato fosse intrinsecamente illegittimo, in quanto contrario al principio di legalità e al diritto ad una definizione espressa dei procedimenti amministrativi.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la posizione del ricorrente sulla base di ragionamenti che possono essere sinteticamente ricavati dal dispositivo. Il tribunale ha considerato che, essendo intervenuto il nulla-osta per il lavoro subordinato, il procedimento amministrativo fosse oramai definito nei suoi elementi essenziali e che la legge imponesse alla Prefettura il dovere di continuare e completare il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento espresso di convocazione delle parti. Il giudice ha ritenuto che il silenzio mantenuto dalla Prefettura, sia sulla richiesta originaria sia sulla successiva istanza del 7 ottobre 2025, costituisse vera e propria illegittimità amministrativa, in quanto configurabile come silenzio inadempimento nel senso di inerzia ingiustificata su una istanza amministrativa relativa a un procedimento dovuto e definito per legge. L'accoglimento del ricorso presuppone dunque che il tribunale abbia ritenuto manifesto il diritto del ricorrente a ottenere un provvedimento espresso della Prefettura, indipendentemente da quale potesse essere il contenuto di tale provvedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sulle istanze del ricorrente, ordinando all'amministrazione di concludere il procedimento conseguente mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il tribunale ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella somma di millecinquecento euro a favore del ricorrente, comprensivi degli onorari dell'avvocato difensore. Infine, per tutela della privacy del ricorrente, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle sue generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarlo nei registri pubblici della sentenza, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il silenzio della pubblica amministrazione sul richiesta di completamento di un procedimento amministrativo relativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, successivamente al rilascio del nulla-osta per il lavoro subordinato, costituisce illegittimità amministrativa quando il procedimento sia per legge definito e comporti obblighi specifici dell'amministrazione di comunicare con le parti e di emanare un provvedimento espresso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Consigliere
Francesco Avino,	Primo Referendario, Estensore
per la declaratoria della illegittimità
del silenzio-inadempimento, serbato dallo sportello unico dell’immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS-, sulla domanda di perfezionamento della procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del ricorrente, a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato prot. -OMISSIS- rilasciato dalla Prefettura di -OMISSIS- il 18.04.2024;
e per il conseguente accertamento dell'obbligo della Prefettura di -OMISSIS- di provvedere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, sulla richiesta di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 35 e 36 del d.P.R. n. 394/1999 ovvero, in caso di mancata presentazione e sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro, per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di regolarizzare la presenza in Italia del lavoratore entrato in Italia con visto d'ingresso per lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’Interno e la Prefettura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio territoriale del governo - Sportello unico per l'immigrazione, sull’istanza presentata dal ricorrente in data 7 ottobre 2025, e ordina di concludere il procedimento conseguente alla detta istanza tramite un provvedimento espresso nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge qualora dovuti, distratte in favore dell’avvocato Michele Cipriani.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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