Sentenza n. 202500965/2025
Stranieri: Diniego Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Ue S.l.p
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto avverso il diniego dell'amministrazione competente relativamente al rilascio del permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiorno di lunga durata permanenza, comunemente noto come permesso EU SLP. Il ricorrente aveva avanzato istanza presso le autorità amministrative competenti per ottenere il riconoscimento di questo titolo di soggiorno, il quale rappresenta per i cittadini stranieri provenienti da paesi terzi uno status di particolare rilievo all'interno dell'ordinamento dell'Unione Europea, poiché consente la permanenza stabile e prolungata nel territorio di uno Stato membro. L'amministrazione aveva opposto un diniego a tale richiesta, motivato con ragioni che il ricorrente ha ritenuto illegittime e contrarie ai propri diritti. Per contestare questa decisione amministrativa, lo straniero si è quindi rivolto al giudice amministrativo territorialmente competente, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, recante il Testo Unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione, nonché da disposizioni sovranazionali della direttiva dell'Unione Europea che ha istituito il regime del soggiorno di lunga durata permanenza per i cittadini di paesi terzi. Il permesso di soggiorno EU SLP rappresenta una forma di titolo autorizzativo che consente una permanenza stabile nel territorio italiano senza obbligo di rinnovo periodico e costituisce un beneficio soggettivo riconoscibile in presence di requisiti specifici di integrazione, permanenza legale precedente e assenza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. La concessione di tale permesso è subordinata al verificarsi di condizioni oggettive e soggettive stabilite dalla legge, e il diniego amministrativo deve essere motivato con riferimento a tali criteri normativi, pena l'illegittimità del provvedimento stesso.
La questione giuridica
Il ricorso verteva sul diritto dello straniero di ottenere il riconoscimento di uno status amministrativo fondamentale per la propria permanenza nel territorio nazionale, ponendo in discussione sia le modalità di esercizio discrezionale dell'amministrazione nel valutare il possesso dei requisiti richiesti dalla norma sia, presumibilmente, l'adeguatezza della motivazione fornita nel diniego. La contrapposizione riguardava pertanto l'equilibrio tra i poteri discrezionali dell'amministrazione pubblica nel settore dell'immigrazione e i diritti soggettivi dello straniero di accedere a forme di protezione normative, costituendo un caso di rilevanza generale per la interpretazione applicativa delle disposizioni sul soggiorno di lunga durata permanenza nell'ordinamento italiano.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nella sua composizione collegiale della Sezione Terza, ha condotto un'analisi del ricorso dal punto di vista della ricevibilità processuale antecedentemente all'esame nel merito della controversia. Nel corso di tale esame preliminare, il collegio giudicante ha riscontrato l'esistenza di vizi procedurali o carenze strutturali nella proposizione del ricorso tali da rendere il giudizio non proseguibile secondo le regole del processo amministrativo, precludendo quindi l'accesso alla valutazione nel merito delle allegazioni del ricorrente. Tali vizi potrebbero riguardare l'assenza di una legittimazione procedurale adeguata, il superamento dei termini previsti per la proposizione del ricorso, l'incompletezza della documentazione esibita ovvero l'inesistenza di un interesse giuridicamente rilevante e concreto del ricorrente a ottenere il provvedimento richiesto. Il giudice amministrativo, nel rispetto del principio di legalità processuale, ha ritenuto opportuno estinguere il giudizio sulla base di tali carenze procedurali piuttosto che procedere all'esame del merito della questione sostanziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile, statuendo quindi che il procedimento giurisdizionale non potesse proseguire ulteriormente data l'impossibilità di acquisire nel merito una pronuncia favorevole alle pretese del ricorrente. Questa pronuncia estingue completamente la controversia sul piano processuale senza esaminare le ragioni di legittimità o illegittimità del diniego amministrativo impugnato. Conseguentemente, il diniego del rilascio del permesso di soggiorno EU SLP rimane in vigore, restando al ricorrente la possibilità di ricorrere secondo le forme di legge qualora sussistessero i presupposti per una nuova proposizione di ricorso privo dei difetti procedurali che hanno determinato l'improcedibilità.
Massima
Il ricorso amministrativo avverso il diniego del permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiorno di lunga durata permanenza è inammissibile quando gravato da vizi procedurali che precludono l'accesso al merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente, Estensore Andrea De Col, Primo Referendario Giampaolo De Piazzi, Referendario per l’annullamento del provvedimento del Questore di -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-; sul ricorso numero di registro generale 985 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco 63 (Palazzo ex Rea); Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli articoli 2, comma 2, 35, comma 1, lett. c), 72 bis, 73, comma 3, e 84, comma 4, c.p.a.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →