Sentenza n. 202500237/2025
Stranieri: Revoca Nulla Osta Alla Conversione Del Permesso Di Soggiorno Stagionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda la revoca di un nulla osta relativo alla conversione di un permesso di soggiorno stagionale. Lo straniero ricorrente aveva presumibilmente ottenuto un nulla osta per convertire il proprio permesso da stagionale a una categoria diversa, presumibilmente stagionale rinnovato o ad altra tipologia, e successivamente tale nulla osta è stato revocato dall'amministrazione competente. La controversia si inscrive nel quadro complesso della disciplina dell'immigrazione italiana e dei diritti procedurali connessi al cambio di status migratorio, laddove ogni passaggio amministrativo assume rilevanza cruciale per la permanenza legale dello straniero nel territorio nazionale. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nella sua composizione collegiale, sezione terza specializzata in materia amministrativa.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per stranieri è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale prevede diverse categorie di permessi tra cui il permesso stagionale, destinato a coloro che svolgono lavoro stagionale in Italia. Il nulla osta rappresenta un atto amministrativo fondamentale nel procedimento di conversione tra diverse tipologie di permesso, costituendo una fase preliminare che autorizza il cambio di categoria. La competenza amministrativa in materia è distribuita tra il Ministero dell'Interno, le questure territoriali e gli uffici di polizia, secondo criteri di territorialità e specializzazione funzionale. La legge prevede specifici termini procedurali e motivi legittimi per la revoca di atti amministrativi favorevoli, principi che il giudice amministrativo deve verificare al fine di controllare la legittimità del provvedimento impugnato.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia attiene alla ricorribilità del provvedimento di revoca del nulla osta e alla sussistenza della legittimazione processuale del ricorrente ad impugnarlo. In particolare, sorge il problema se il nulla osta alla conversione constitusca un provvedimento autonomamente ricorribile oppure se esso rappresenti una fase meramente procedimentale priva di effetti giuridici direttamente lesivi nei confronti dello straniero, oppure ancora se il ricorrente possieda l'interesse legittimo diretto e concreto ad agire. La questione risulta giuridicamente rilevante perché incide sulla tutela dello straniero nel procedimento amministrativo e sulla sua capacità di difendersi in via giudiziale avverso atti che incidono sulla sua posizione soggettiva.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la ricorribilità dell'atto e la legittimazione processuale del ricorrente, ritenendo che l'impugnazione presentata fosse priva dei requisiti fondamentali per poter essere accolta. Sulla base di tale valutazione, il collegio giudicante ha concluso che il ricorso non potesse proseguire per ragioni di natura procedurale, indipendentemente dal merito della questione di fatto e di diritto. La declaratoria di improcedibilità rappresenta quindi una decisione che si colloca ad un livello anteriore rispetto all'esame della fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente, chiudendo la controversia su questioni preliminari relative all'ammissibilità del ricorso stesso. Questa tipologia di decisione è frequente nella giurisprudenza amministrativa quando il giudice rileva carenze strutturali che impediscono il proseguimento del giudizio, anche qualora le ragioni di merito del ricorrente potessero apparire sostanzialmente fondate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sezione terza, ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza dunque pronunciarsi sul merito della controversia. Tale provvedimento comporta l'estinzione della controversia sul piano processuale, con la conseguenza che lo straniero non potrà proseguire il giudizio in questa sede, salvo eventuali rimedi ulteriori qualora ritenesse fondato ricorrere in appello. Le spese di giudizio e le relative condanne seguiranno le ordinarie disposizioni in materia di improcedibilità.
Massima
La conversione del permesso di soggiorno stagionale richiede il rispetto dei presupposti di ricorribilità e della legittimazione processuale dinanzi al giudice amministrativo, senza di che il ricorso è destinato ad essere dichiarato improcedibile indipendentemente dal fondamento delle pretese di merito avanzate dalla parte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente, Estensore Andrea De Col, Primo Referendario Giampaolo De Piazzi, Referendario per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS-, adottato in data -OMISSIS-, con cui è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale consegnato al ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali; sul ricorso numero di registro generale 275 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Doni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli articoli 2, comma 2, 35, comma 1, lett. c), 72 bis, 73, comma 3, e 84, comma 4, c.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Carlo Polidori; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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