Sentenza n. 202501374/2025
Stranieri: Provvedimento Della Questura Di Verona In Data 10.11.2023 Notificato In Data 19.12. 2023, Di Rigetto Della Domanda Di Emersione Ex Art. 103 Comma 1 Dl 34/2020 Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso contro un provvedimento della Questura di Verona, emanato il dieci novembre duemilatrentatrè e notificato il diciannove dicembre dello stesso anno, che rigettava la domanda di emersione presentata da uno straniero ai sensi dell'articolo centotre, comma uno, del decreto legge trentaquattro del duemilaventi. Lo straniero ricorrente aveva inoltrato istanza al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato mediante il procedimento straordinario di regolarizzazione previsto dal decreto covida, nel quale un datore di lavoro si era impegnato a instaurare con lui un rapporto di lavoro formale. La Questura aveva opposto un rigetto a tale domanda, verosimilmente per la mancanza di taluni requisiti soggettivi, oggettivi o procedurali richiesti dall'ordinamento, determinando così un conflitto che il ricorrente ha sottoposto al vaglio del tribunale amministrativo regionale.
Il quadro normativo
L'articolo centotre del decreto legge trentaquattro del duemilaventi, nella sua formulazione iniziale e poi successivamente modificata, ha istituito un procedimento speciale e straordinario di regolarizzazione dei lavoratori stranieri al di fuori dei canali ordinari di ingresso e soggiorno, in risposta all'emergenza pandemica e alle difficoltà delle filiere agroalimentari e dell'indotto. Tale norma prevedeva che i datori di lavoro potessero regolarizzare dipendenti già occupati informalmente attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato formale, introducendo in tal modo nella comunità giuridica una figura ibride tra il principio di legalità amministrativa e l'esigenza di inclusione sociale e lavorativa. Il procedimento era assoggettato a condizioni rigorose riguardanti i presupposti soggettivi dello straniero, le condizioni economiche e strutturali del datore, nonché il rispetto di specifiche modalità procedurali temporalmente limitate.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla corretta applicazione dei criteri di accesso al procedimento di emersione, cioè se lo straniero ricorrente possedesse effettivamente i presupposti richiesti dalla norma per beneficiare di tale straordinaria sanatoria del soggiorno. In particolare, era in discussione se fossero stati rispettati i requisiti formali e sostanziali stabiliti dal decreto legge e dai regolamenti attuativi, ovvero se la domanda fosse stata presentata in conformità alle modalità prescitte oppure se elementi procedurali o documentali fossero stati palesemente carenti. La questione toccava il delicato equilibrio tra il diritto dello straniero alla sanatoria della propria posizione lavorativa e il dovere dell'amministrazione di esercitare un controllo rigido su un istituto eccezionale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del tribunale amministrativo ha ritenuto che la Questura avesse correttamente esercitato il suo potere di rigetto, avendo fondato il provvedimento su motivi di legittimità amministrativa e di conformità ai parametri prescritti dal decreto covida. Il giudice ha evidentemente accolto le ragioni poste dall'amministrazione nel rigetto, probabilmente concludendo che il ricorrente non avesse assolto l'onere della prova circa il possesso dei requisiti necessari ovvero che la procedura di presentazione della domanda fosse stata viziata in modo tale da far decadere il diritto. La sentenza ha respinto il ricorso senza accogliere le doglianze del ricorrente sulla disapplicazione errata della norma o sull'eccesso di potere, confermando così la legittimità del provvedimento amministrativo.
La decisione
Il tribunale amministrativo regionale del Veneto respinge il ricorso presentato dallo straniero contro il provvedimento della Questura di Verona, confermando in tal modo il rigetto della domanda di emersione. Tale conclusione determina il definitivo diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato attraverso il procedimento straordinario e lascia lo straniero nella condizione preesistente al tentativo di regolarizzazione, salvo altri rimedi straordinari o modifiche normative sopravvenute.
Massima
La Questura legittimamente rigetta la domanda di emersione del soggiorno per lavoro subordinato qualora il ricorrente non dimostri il possesso integrale dei requisiti prescritti dal decreto legge trentaquattro del duemilaventi o quando la procedura sia stata seguita in difformità dalle modalità normatively dettate.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore per l’annullamento del provvedimento della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, per emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, d.l. n. 34 del 2020, relativa al ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 320 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea); Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →