Sentenza n. 202600344/2026
Stranieri: Provvedimento Del Questore Di Venezia N. 161/2024/div Pasi Datato 10.07.2024, Con Il Quale Veniva Archiviata L’istanza Diretta Ad Ottenere Il Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza al Questore di Venezia volta ad ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore, con provvedimento del 10 luglio 2024, ha archiviato l'istanza, rifiutando implicitamente il rinnovo richiesto. Il ricorrente, ritenendo illegittimo questo provvedimento, ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Venezia, il quale però, con decreto del 18 ottobre 2024, ha confermato e sostenuto la decisione della Questura. Di fronte a questa doppia negazione amministrativa, il ricorrente si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto chiedendo l'annullamento di entrambi i provvedimenti e il riconoscimento del suo diritto al rinnovo del permesso di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per stranieri è disciplinata dal decreto legislativo 286/1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. Le autorità competenti nel procedimento sono il Questore, quale organo della questura territorialmente competente, e il Prefetto, quale autorità amministrativa gerarchicamente superiore a cui spetta la funzione di ricorso sulle decisioni della Questura. I permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato costituiscono una categoria fondamentale di permessi rilasciati sulla base di una relazione tra lavoratore e datore di lavoro regolarmente documentata. L'amministrazione è vincolata dal rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dalla necessità di fornire una motivazione adeguata delle proprie decisioni, in conformità ai principi del diritto amministrativo generale codificati nella legge 241/1990.
La questione giuridica
La controversia investe la legittimità dei provvedimenti con cui la Questura e il Prefetto hanno respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente. Il nodo giuridico fondamentale concerne i presupposti legittimi su cui l'amministrazione può negare il rinnovo di un permesso di soggiorno quando il soggetto risulti ancora in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero la subsistenza dell'elemento causale per il quale il permesso era stato originariamente rilasciato. In gioco vi era il diritto al rinnovo di un titolo di soggiorno già posseduto dal ricorrente e la corretta applicazione della discrezionalità amministrativa entro i confini tracciati dalla legge.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminando gli atti della causa nel corso dell'udienza pubblica del 9 luglio 2025, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero viziati da illegittimità. Il TAR ha accertato che la Questura e il Prefetto non hanno fornito una motivazione adeguata delle proprie decisioni oppure hanno violato i presupposti normativi necessari per negare il rinnovo del permesso di soggiorno. Il giudice amministrativo ha considerato che l'amministrazione non poteva archiviar l'istanza senza una motivazione proporzionata al principio della trasparenza amministrativa e della correttezza procedimentale. La sussistenza dei requisiti legali di permanenza della relazione di lavoro subordinato costituiva, secondo il ragionamento del collegio, un elemento che avrebbe dovuto condurre ad un diverso esito decisionale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto integralmente il ricorso e ha annullato sia il provvedimento del Questore del 10 luglio 2024 sia il decreto del Prefetto del 18 ottobre 2024. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di conformarsi a questa decisione e di emanare nuovi provvedimenti in conformità ai principi di legalità e correttezza procedimentale stabiliti dal giudice. Per quanto riguarda le spese processuali, il TAR ha compensato le spese tra le parti, imponendo al Ministero dell'Interno l'obbligo di rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente, stabilendo così una sorta di responsabilità finanziaria dell'amministrazione per il ricorso considerato fondato.
Massima
Un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere rifiutato o non rinnovato senza una motivazione adeguata e conforme ai presupposti legali, e l'amministrazione è tenuta a rispettare il procedimento stabilito dalla legge nel valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per il rinnovo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore per l’annullamento - del provvedimento del Questore di Venezia n. -OMISSIS-del 10 luglio 2024, con il quale è stata archiviata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - del decreto del Prefetto di Venezia n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2024, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il suddetto provvedimento del Questore di Venezia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 99 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriana Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo e Questura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo e Questura di Venezia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati come indicato in motivazione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Spese compensate, salvo l’obbligo del Ministero dell’Interno di rifondere l’importo del contributo unificato, se corrisposto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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