Sentenza n. 202501601/2025
Stranieri: Decreto Con Cui Il Questore Di Verona Ha Dichiarato “irricevibile L’istanza Di Conversione Del Titolo Di Soggiorno Rilasciato Per Cure Mediche Ai Sensi Dell’art. 19 Comma 2 Lett. D Bis Del D Lgs 286/98 In Motivi Di Lavoro Subordinato Ai Sensi Dell’art 22 D Lgs 286/98…”
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero si era rivolto al Questore di Verona per ottenere la conversione del proprio titolo di soggiorno da permesso per cure mediche, originariamente rilasciato ai sensi dell'articolo 19 comma 2 lettera d bis del Decreto Legislativo 286/1998, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 22 dello stesso decreto. Il Questore ha dichiarato l'istanza di conversione irricevibile, rigettandone la richiesta già nella fase preliminare di ammissibilità. Dinanzi a tale provvedimento negativo, lo straniero ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sede a Venezia, sollevando contestazioni sulla legittimità della declaratoria di irricevibilità e ritenendo che sussistessero i presupposti per ottenere la conversione del titolo di soggiorno sulla base di una mutata condizione di fatto e della conseguente ricerca di occupazione.
Il quadro normativo
La disciplina della conversione e della trasformazione dei titoli di soggiorno è contenuta nel Decreto Legislativo 286/1998, il quale delinea le diverse tipologie di permesso di soggiorno e le condizioni attraverso le quali è possibile modificare il motivo originario della permanenza in Italia. L'articolo 19 disciplina i permessi per cure mediche, mentre l'articolo 22 regola i permessi per lavoro subordinato, definendone i presupposti e le procedure di rilascio. La normativa prevede che talune conversioni possano essere richieste dai stranieri quando mutino le loro condizioni personali o lavorative, sebbene il procedimento amministrativo sia sottoposto a valutazioni di ricevibilità formale e di legittimità sostanziale da parte della Questura. I principi di diritto amministrativo generale in materia di procedimento amministrativo e ricorsabilità sono altresì applicabili.
La questione giuridica
Il punto critico della controversia risiedeva nel determinare se il Questore avesse correttamente dichiarato irricevibile l'istanza di conversione sulla base delle circostanze procedurali o formali che lo avevano indotto a tal provvedimento, e se il ricorrente disponesse dei presupposti legittimanti per impugnare dinanzi al giudice amministrativo una declaratoria di irricevibilità. La questione sottintendeva altresì il problema se la mutabilità del motivo di soggiorno debba essere riconosciuta quando il titolo originario era stato rilasciato per cure mediche e successivamente il soggetto cercasse di instradare la sua permanenza verso il lavoro subordinato. In particolare, era controverso se le ragioni procedurali addotte dal Questore fossero fondate in diritto ovvero se costituissero esercizio illegittimo del potere amministrativo di valutazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, valutando complessivamente la posizione del ricorrente e gli elementi della controversia, ha ritenuto di dovere dichiarare il ricorso improcedibile. La dichiarazione di improcedibilità costituisce una sentenza che non entra nel merito della controversia, bensì reputa che il ricorso non possieda i requisiti processuali necessari per una pronuncia nel merito. Ciò potrebbe derivare da valutazioni circa la mancanza di interesse giuridicamente rilevante o dalla constatazione che i vizi procedurali denunciati non risultassero rimediabili mediante l'intervento giurisdizionale. Alternativamente, il collegio potrebbe avere riscontrato che le questioni proposte, pur attinenti alla sfera del ricorrente, non potessero trovare soluzione attraverso i rimedi amministrativi ordinari ovvero che la posizione del ricorrente non fosse fornita dei presupposti per agire dinanzi al giudice amministrativo con riferimento a una declaratoria di irricevibilità emanata in sede preventiva.
La decisione
Il TAR Veneto, Sezione III, con sentenza del 23 settembre 2025, ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della declaratoria di irricevibilità del Questore. Tale provvedimento comporta che il ricorrente rimane subordinato alla posizione amministrativa quale definita dal Questore, salvo che non esperisca altre azioni od istanze ulteriori per vie alternative. La sentenza non determina alcun obbligo per la pubblica amministrazione di riesaminare l'istanza secondo criteri diversi da quelli precedentemente applicati. La conclusione improcedibile preclude quindi al ricorrente la possibilità di far valere le sue censure sulla declaratoria di irricevibilità presso l'organo giurisdizionale.
Massima
La conversione di un titolo di soggiorno rilasciato per cure mediche in motivi di lavoro subordinato rimane soggetta alla valutazione amministrativa della Questura circa i presupposti procedurali e sostanziali di ammissibilità, e l'eventuale dichiarazione di irricevibilità costituisce atto amministrativo impugnabile soltanto ove sussistano i requisiti di procedibilità e legittimazione ad agire dinanzi al giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Marco Rinaldi, Consigliere Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento del decreto in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui il Questore di -OMISSIS- ha dichiarato irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente per cure mediche, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis, del d.lgs. n. 286/1998, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art 22 d.lgs. n. 286/1998; nonché per la condanna dell’Amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; sul ricorso numero di registro generale 723 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea); Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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