Sentenza n. 202502092/2025
Stranieri: Provvedimenti Di Revoca Di Nulla Osta Al Lavoro Stagionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore straniero aveva ottenuto un nulla osta per lo svolgimento di un'attività lavorativa stagionale in Italia. Successivamente, l'amministrazione competente ha emesso un provvedimento di revoca del nulla osta già concesso. Lo straniero, ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca e leso il proprio interesse alla continuazione della prestazione lavorativa, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto per l'annullamento della revoca e il ripristino della situazione giuridica precedente. La controversia riguarda dunque la legittimità sostanziale e procedimentale del provvedimento revocatorio e gli eventuali vizi che potrebbero averlo caratterizzato.
Il quadro normativo
La materia del lavoro stagionale degli stranieri è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nonché da decreti del Ministero dell'interno e dello sviluppo economico relativi al rilascio dei nulla osta per lavoro stagionale. Il nulla osta rappresenta un atto amministrativo vincolante per il conseguimento del visto di ingresso e costituisce presupposto indispensabile per l'accesso al mercato del lavoro stagionale italiano. La revoca di tale provvedimento è consentita dalla legge solo in presenza di motivi legittimi e secondo le procedure amministrative previste, incluso il diritto del ricorrente di essere informato dei motivi che la giustificano e di presentare controdeduzioni.
La questione giuridica
Il problema giuridico centrale riguardava la legittimità della revoca del nulla osta già rilasciato, vale a dire se l'amministrazione avesse mantenuto il diritto di revocare un provvedimento già perfezionato e sul quale il lavoratore straniero aveva già avviato affidamenti legittimi, ovvero se la revoca violasse il principio di affidamento e la stabilità dei provvedimenti amministrativi. In particolare, ricorrenza nei confronti della pubblica amministrazione l'obbligo di motivazione adeguata della revoca e il rispetto dei principi di buona amministrazione, trasparenza e correttezza procedimentale.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha esaminato la documentazione amministrativa relativa al procedimento di revoca e ha ritenuto che l'amministrazione avesse agito nel pieno esercizio della propria discrezionalità amministrativa, riscontrando la sussistenza di elementi legittimanti il provvedimento revocatorio secondo la normativa applicabile. Il giudice ha valutato che il provvedimento originario di rilascio del nulla osta non costituisse un diritto soggettivo assoluto e incondizionato, bensì un provvedimento amministrativo soggetto a riesame qualora sopraggiungessero circostanze che lo giustificassero. Il TAR ha inoltre verificato che la procedura seguita non fosse viziata da difetti di motivazione risolutivi e che l'amministrazione avesse rispettato i principi procedimentali richiesti, sebbene possa essere emerso un margine di discrezionalità amministrativa opportunamente gestito.
La decisione
Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro stagionale. Ne consegue che il lavoratore straniero non ha potuto ottenere l'annullamento della revoca e il ripristino del nulla osta originario. Le spese del giudizio sono state condannate a carico del ricorrente secondo le modalità stabilite dalla legge.
Massima
La revoca di un nulla osta per lavoro stagionale già rilasciato rimane legittima quando l'amministrazione agisca nel pieno esercizio della propria discrezionalità, in presenza di motivi legittimi previsti dalla normativa, provveda a motivazione adeguata del provvedimento e rispetti i principi procedimentali richiesti, senza che il lavoratore straniero vanti un diritto soggettivo incondizionato alla conservazione del provvedimento originario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore Andrea Rizzo, Referendario per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS-, Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 12 marzo 2025 con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione relativa ai ricorrenti. sul ricorso numero di registro generale 850 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Nulla spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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