Tar Veneto - VeneziaSEZIONE TERZA31 marzo 2025ACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202500450/2025

Stranieri: Decreto Prot. Uscita N. 0104339 Del 28.11.2024 - Provvedimento Prot. 411/23/area Iv Del 22.11.2024 Emesso Dal Prefetto Di Venezia E Notificato Il 29.01.2025, Di Revoca Delle Misure Di Accoglienza

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha ricevuto un provvedimento emesso dal Prefetto di Venezia il 22 novembre 2024, formalizzato con decreto di uscita datato 28 novembre 2024 e notificatogli il 29 gennaio 2025, con il quale erano revocate le misure di accoglienza di cui beneficiava. Le misure di accoglienza consistono nel diritto di una persona straniera, in particolari condizioni di vulnerabilità o in attesa di definizione della propria posizione amministrativa, di ricevere vitto, alloggio e talvolta un contributo economico dalle strutture di accoglienza finanziate dal sistema di protezione nazionale. La revoca di tali misure determina l'immediata perdita del supporto economico e abitativo per il ricorrente, con conseguenze gravi sulla sua capacità di sopravvivenza e autodeterminazione.

Il quadro normativo

La materia dell'accoglienza di stranieri è regolata dalla legge 189 del 2002, convertita dal decreto legge 92 del 2017, e dalle disposizioni in materia di protezione internazionale contenute nel decreto legislativo 25 del 2008. Il sistema di accoglienza italiano prevede che lo Stato garantisca misure di protezione anche a livello economico-assistenziale per stranieri che si trovano in situazioni particolari, quali i richiedenti asilo, i beneficiari di protezione internazionale, i minori non accompagnati e altre categorie vulnerabili. L'accoglienza rappresenta non solo un dovere di solidarietà internazionale, ma anche l'implementazione di principi costituzionali e di diritto internazionale pubblico riguardanti la dignità della persona e il divieto di discriminazione. La revoca delle misure di accoglienza deve rispettare il principio di proporzionalità e deve essere supportata da motivazioni proporzionate alla gravità della conseguenza.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la revoca delle misure di accoglienza eccependo che il provvedimento mancava di adeguata motivazione, non era stato preceduto dal contraddittorio e non risultava proporzionato ai presupposti che lo avevano determinato. La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento prefettizio sotto il profilo della conformità alle norme sulla procedura amministrativa e ai principi di legalità, trasparenza e proporzionalità che governano l'attività della pubblica amministrazione. Era altresì in gioco il diritto fondamentale del ricorrente alla dignità della persona e alla protezione contro situazioni di esclusione sociale e precarietà abitativa, tenuto conto della sua vulnerabilità come straniero.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Veneto ha proceduto a verificare la legittimità della revoca esaminando tanto gli aspetti procedurali quanto i presupposti sostanziali del provvedimento. Ha accolto le censure del ricorrente relativamente ad alcuni profili, ritenendo che il Prefetto non avesse adeguatamente motivato alcune ragioni della revoca oppure avesse violato diritti essenziali del ricorrente nella procedura di revoca medesima. Tuttavia, il giudice amministrativo ha anche riconosciuto che taluni presupposti della revoca risultavano sussistenti nel caso concreto, e pertanto non ha integralmente annullato il provvedimento. La sentenza riflette un bilanciamento tra il potere-dovere della pubblica amministrazione di controllare l'utilizzo corretto delle misure di accoglienza e il diritto fondamentale dell'individuo a non essere arbitrariamente privato di protezione essenziale.

La decisione

Il TAR Veneto ha accolto parzialmente il ricorso nei termini indicati in motivazione, il che significa che ha annullato il provvedimento prefettizio in parte e lo ha dichiarato illegittimo per alcuni dei profili impugnati, probabilmente imponendo al Prefetto di esaminare nuovamente la questione secondo i criteri corretti indicati dalla sentenza. La revoca delle misure di accoglienza non è stata integralmente azzerata, ma il Prefetto dovrà motivare nuovamente il suo operato sulla base dei principi affermati dal giudice, oppure il provvedimento sussisterà soltanto per i profili relativi ai presupposti ritenuti legittimi dal TAR.

Massima

La revoca delle misure di accoglienza di uno straniero non può essere disposta da parte del Prefetto senza una adeguata motivazione proporzionata alle conseguenze della misura medesima e senza il rispetto dei principi procedurali di trasparenza e partecipazione della parte interessata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente, Estensore
Andrea De Col,	Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi,	Referendario
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Venezia in data 22 novembre 2024, notificato il 29 gennaio 2025, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015, la revoca immediata delle misure di accoglienza, e per la condanna dell’Amministrazione al ripristino delle condizioni di accoglienza in favore del ricorrente;
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Alessia Mazzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come n. 341 del 2025, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di revoca, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da adottare nel termine indicato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

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