Sentenza n. 202500734/2025
Stranieri- Permesso Di Soggiorno: Provvedimento Di Improcedibilità Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno A Seguito Di Emersione Emesso Dalla Questura Di Verona In Data 13.01.2023 E Notificato Al Ricorrente In Data 12.04.2024
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno attraverso il procedimento di emersione presso la Questura di Verona. Successivamente, lo stesso ha ricevuto un provvedimento di improcedibilità dell'istanza, emesso dalla Questura il 13 gennaio 2023, che dichiarava l'istanza non procedibile secondo le modalità richieste dalla normativa applicabile al momento della presentazione della domanda. Il ricorrente ha ricevuto notifica di tale provvedimento solamente il 12 aprile 2024, più di tre mesi dopo l'emanazione dello stesso, determinando una situazione di incertezza giuridica prolungata circa lo stato della propria posizione amministrativa. Avverso questo provvedimento, lo straniero ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, contestando la legittimità della decisione della Questura e rivendicando il diritto a una corretta istruttoria della propria domanda di regolarizzazione.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per stranieri è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce le condizioni, i termini e le procedure attraverso le quali gli stranieri possono ottenere il riconoscimento del diritto a soggiornare in Italia. Le procedure di emersione rappresentano uno strumento straordinario previsto dalla legislazione per consentire la regolarizzazione di stranieri in situazione di irregolarità, subordinata al rispetto di requisiti specifici e al compimento di formalità procedurali precise. Le questure, quali organi competenti a livello territoriale per la gestione amministrativa dei permessi di soggiorno, devono agire secondo i principi del diritto amministrativo, inclusi quelli relativi al rispetto dei termini di notifica, alla motivazione degli atti e alla corretta istruttoria delle istanze.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il provvedimento di improcedibilità emesso dalla Questura potesse essere legittimamente impugnato davanti al giudice amministrativo e se il ricorso fosse stato presentato nei termini e con le forme prescitte dalla legge. Il ricorrente contestava che la dichiarazione di improcedibilità fosse stata adottata in violazione del diritto a una corretta procedura amministrativa e a una adeguata comunicazione del provvedimento entro termini ragionevoli, essendo la notifica avvenuta molti mesi dopo l'emanazione dello stesso. Veniva inoltre in questione se fossero stati rispettati i termini per la presentazione del ricorso, calcolati dal momento della notifica del provvedimento, e se il ricorso stesso fosse stato proposto in forma idonea a impugnare il provvedimento amministrativo della Questura.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Veneto, sezione terza, ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile, identificando presumibilmente vizi procedurali che rendevano inammissibile l'impugnazione. Il tribunale ha verosimilmente valutato che il ricorso mancasse dei requisiti formali e sostanziali per poter essere considerato regolarmente proposto, oppure che il ricorrente non disponesse di legittimazione per ricorrere avanti a quella sede giudicante, oppure ancora che i termini di presentazione del ricorso fossero stati ecceduti. La dichiarazione di irricevibilità si basa su una valutazione preliminare e prognosticamente sfavorevole sulla sussistenza dei presupposti necessari perché il giudice amministrativo possa esaminare il merito della controversia, senza quindi entrare nel merito dei rilievi sollevati circa l'operato della Questura.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sentenza del 14 maggio 2025, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dallo straniero contro il provvedimento di improcedibilità della Questura di Verona. Questa decisione comporta l'inammissibilità della domanda giurisdizionale e l'impossibilità per il ricorrente di ottenere dal giudice amministrativo una pronuncia sul merito della questione, restando la decisione della Questura impregiudicata da ulteriori contestazioni in questa sede. Il ricorso non ha dunque permesso al ricorrente di contestare il provvedimento amministrativo, che rimane pertanto vigente e opponibile al medesimo.
Massima
L'irricevibilità del ricorso costituisce un impedimento procedimentale che opera in fase preliminare al merito, precludendo l'accesso al giudizio amministrativo quando manchino i presupposti di ammissibilità formale, legittimazione o rispetto dei termini previsti dalla legge processuale amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore Giampaolo De Piazzi, Referendario per l’annullamento - quanto al ricorso principale, del provvedimento di improcedibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per «emersione lavoro subordinato» ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, adottato dalla Questura di -OMISSIS- nei confronti del ricorrente in data -OMISSIS-; - quanto al ricorso per motivi aggiunti, del provvedimento di rigetto in autotutela dell’istanza di emersione relativa al ricorrente, adottato dalla Prefettura di -OMISSIS-in data-OMISSIS-, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi; sul ricorso numero di registro generale 872 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea); Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, dichiara inammissibile il ricorso principale ed irricevibile il ricorso per motivi aggiunti. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati
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