Tar Veneto - VeneziaSEZIONE TERZA3 ottobre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202501717/2025

Stranieri: Ottemperanza Della Sentenza N. 2670/2024 Tar Veneto Sez. Terza

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, presumibilmente straniero o soggetto interessato a una questione riguardante lo status giuridico di stranieri, aveva già ottenuto una sentenza favorevole dal TAR Veneto (sentenza n. 2670/2024) in cui erano state censurate determinate decisioni o omissioni dell'amministrazione competente in materia di immigrazione, permessi di soggiorno o provvedimenti amministrativi relativi a soggetti non cittadini. La parte ha successivamente proposto un ricorso in ottemperanza per verificare che la pronuncia precedente fosse stata pienamente e correttamente eseguita dall'amministrazione. Nel corso del procedimento di ottemperanza, tuttavia, la situazione fattuale è mutata: l'amministrazione ha preso i provvedimenti necessari o la controversia ha perso il suo carattere di attualità, rendendo la questione priva della necessaria contrapposizione tra le parti.

Il quadro normativo

I ricorsi di ottemperanza sono disciplinati dalle norme del processo amministrativo e rappresentano lo strumento attraverso cui il ricorrente vincente accerta che la sentenza precedente sia stata effettivamente eseguita in ogni sua parte dall'amministrazione soccombente. La materia dello status degli stranieri e dei provvedimenti amministrativi ad essi correlati è regolata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nonché da una serie di regolamenti amministrativi e da principi di diritto internazionale relativi ai diritti dei migranti. Le sentenze del TAR costituiscono titolo esecutivo e vincolano l'amministrazione al loro rispetto; tuttavia, la giurisdizione in ottemperanza cessa quando la materia del contendere venga meno per sopravvenute circostanze.

La questione giuridica

La questione centrale nel procedimento di ottemperanza riguardava l'accertamento circa l'effettiva esecuzione della sentenza precedente da parte dell'amministrazione e la verifica che il provvedimento impugnato fosse stato corretto secondo le indicazioni della sentenza stessa. Parte della controversia riguardava probabilmente la tempestività con cui l'amministrazione aveva dato corso ai rilievi del giudice amministrativo e l'esistenza di eventuali residue questioni in sospeso. La complessità risiedeva nell'accertamento fattuale relativo all'adempimento, nonché nella valutazione se le circostanze sopravvenute rendessero inattuale la controversia originaria.

La motivazione del giudice

Il collegio ha esaminato lo stato dell'esecuzione della sentenza precedente e ha constatato che, nel corso del procedimento di ottemperanza, la situazione di fatto sottostante era mutata in modo tale da non sussistere più alcuna contrapposizione effettiva tra le parti sulla questione originaria. Ciò potrebbe essere accaduto perché l'amministrazione ha finalmente conformato il suo comportamento ai dettami della sentenza, oppure perché sopravvenimenti normativi o fattici hanno eliminato la necessità della pronuncia giudiziale. Il giudice ha ritenuto che, venuta meno la materia del contendere, non sussistesse più utilità nella prosecuzione del giudizio di ottemperanza, poiché il conflitto di interessi che aveva originato la lite era stato superato. In tal modo, il provvedimento di ottemperanza ha acquisito un carattere di effettività pratica, essendo stata accertata l'avvenuta o parziale esecuzione della sentenza precedente.

La decisione

Il TAR Veneto ha dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza del 3 ottobre 2025. Questa pronuncia ha chiuso il procedimento di ottemperanza, senza necessità di ulteriori provvedimenti giudiziali, attestando che il giudice ha ritenuto superata la controversia originaria. La sentenza rappresenta un accertamento dell'avvenuto adempimento ovvero dell'eliminazione delle circostanze che avevano reso necessaria la pronuncia antecedente.

Massima

La materia del contendere in un giudizio di ottemperanza cessa quando, per sopravvenute circostanze fattuali o normative, venga meno il conflitto di interessi tra le parti che caratterizzava la controversia originaria, rendendo inattuale la controversia medesima.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon,	Referendario
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2670/2024 del T.A.R. Veneto, Sezione Terza - pubblicata il 12 novembre 2024 - con la quale il Ministero dell’Interno è stato, tra l’altro, condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite pari ad € 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Questura Venezia, Prefettura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 23 giugno 2025 e depositato in pari data il ricorrente ha agito nei confronti del Ministero dell’Interno per l’ottemperanza al giudicato della sentenza n. 2670/2024 di questo Tribunale che, nel disporre l’annullamento della revoca di un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia, aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato;
- tale sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 12 novembre 2024 ed è passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla competente Segreteria del Tribunale in data 14 gennaio 2025;
- a fronte della perdurante inottemperanza del Ministero dell’Interno, che si è prolungata oltre i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di adottare le necessarie statuizioni atte a portare a piena ed integrale esecuzione la sentenza, instando per la nomina di un Commissario ad acta;
Considerato che il Ministero dell’Interno ha depositato in data 25 luglio 2025 l’ordine di pagamento effettuato il 22 luglio 2025 in favore del ricorrente, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con spese compensate;
Considerato che con istanza di passaggio in decisione della causa depositata il 25 settembre 2025 il ricorrente si è associato alle conclusioni dell’Amministrazione resistente, confermando l’avvenuto pagamento della somma spettante, ma insistendo sulla liquidazione delle spese processuali;
Considerato che alla camera di consiglio del 1°ottobre 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto, alla luce dei documenti depositati e delle concordi affermazioni delle parti, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo il Ministero dell’Interno dato integrale esecuzione alla predetta sentenza n. 2670/2024;
Considerato, tuttavia, che la predetta sentenza è stata eseguita solo dopo la proposizione del presente ricorso e che, per tale ragione, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi a favore degli avvocati Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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