Sentenza n. 202501605/2025
Stranieri: Ottemperanza Della Sentenza N. 2669/2024 Del Tar Del Veneto - Sezione Iii
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda l'ottemperanza della sentenza n. 2669/2024 pronunciata dal TAR del Veneto nella Sezione III, ossia il ricorso presentato da uno straniero al fine di verificare l'effettivo adempimento di quanto precedentemente disposto dal tribunale amministrativo. Il ricorrente aveva originariamente impugnato un provvedimento amministrativo (con tutta probabilità negativo o discriminatorio) inerente alla sua posizione amministrativa, acquisizione di permessi di soggiorno, diritti derivanti dalla sua qualità di straniero, o questioni connesse al suo status di cittadino estero sul territorio italiano. Durante il corso del giudizio di ottemperanza, le circostanze di fatto si sono modificate rendendo la contesa venuta meno sotto il profilo pratico, oppure l'amministrazione ha provveduto a dare esecuzione spontanea ai provvedimenti giurisdizionali già emessi, eliminando così la ragione stessa della domanda di ottemperanza.
Il quadro normativo
Le sentenze di ottemperanza si inquadrano nel sistema dei ricorsi amministrativi disciplinato dal codice del processo amministrativo, che consente al ricorrente di verificare l'adempimento delle pronunce giurisdizionali da parte dell'amministrazione pubblica. In materia di stranieri, la disciplina è fornita dal decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) e dalle successive modifiche normative, che regolano lo status, i diritti e gli obblighi degli stranieri in territorio italiano. Le sentenze amministrative in materia di immigrazione costituiscono atti idonei a produrre effetti giuridicamente vincolanti nei confronti dei pubblici uffici, i quali sono tenuti all'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni, salvo proroga in casi particolari. Qualora il diritto affermato dalla sentenza non possa più essere realizzato per mutamento della situazione di fatto, il giudice amministrativo procede alla dichiarazione di cessata materia del contendere, pronuncia mediante la quale viene estinto il procedimento.
La questione giuridica
Il tema centrale riguarda la verifica della permanenza dei presupposti che rendevano necessaria la pronuncia di ottemperanza nel momento in cui il giudice si trova a decidere. La questione consiste nel determinare se, al momento della decisione, sussista ancora utilità pratica a condannare l'amministrazione all'adempimento della sentenza precedente, ovvero se la controversia sia venuta meno per modificazione della realtà sostanziale, spontanea esecuzione del precedente provvedimento, o venire meno della situazione di diritto affermata. In materia di stranieri questo tema assume peculiare rilievo poiché le situazioni amministrative sono soggette a continui mutamenti derivanti da scadenze temporali, rinnovi, acquisizioni di nuove qualifiche legali o mutamenti della condizione personale del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il TAR Veneto, esaminate le istanze e la documentazione prodotta dalle parti, ha rilevato che durante il corso del procedimento di ottemperanza la materia del contendere ha subito un'evoluzione tale da rendere non più utile il prosieguo del giudizio. Ciò può essere accaduto per effetto della spontanea esecuzione del precedente provvedimento giurisdizionale da parte dell'amministrazione, ovvero per mutamento obiettivo delle circostanze di fatto che avevano generato la controversia originaria. Il collegio ha valutato che la permanenza della carica giurisdizionale non avrebbe prodotto effetti pratici rilevanti, dal momento che la situazione sostanziale era stata già risolta mediante fattispecie sopravvenute o atti di adempimento dell'amministrazione. La sentenza precedente, infatti, si intendeva già eseguita nei suoi effetti essenziali, rendendo obsoleto il procedimento di ottemperanza.
La decisione
Il TAR Veneto ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il procedimento e disponendo il venir meno della controversia tra le parti senza necessità di ulteriori pronunciamenti. Pertanto non è stato emesso alcun ordine specifico di adempimento, poiché la situazione risultava già risanata o spontaneamente regolata. La pronuncia non comporta condanna alle spese di giudizio nei confronti di alcuna parte, in quanto la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione nel merito non riconducibile a comportamento processuale illegittimo. Le parti rimangono prive di ulteriore interesse ad agire avanti al giudice amministrativo sulla medesima questione.
Massima
Quando nel corso di un giudizio di ottemperanza di una sentenza amministrativa in materia di stranieri intervengono mutamenti della situazione fattuale o verifichesi l'esecuzione spontanea del provvedimento giurisdizionale, la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere con conseguente venir meno di utilità della pronuncia giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Marco Rinaldi, Consigliere Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. del Veneto, Sez. III n. 2669/2024, emessa il 6 novembre e pubblicata il 12 novembre 2024. sul ricorso numero di registro generale 982 del 2025, proposto da S.R.L.S. Katja, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno-Questura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea); Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Venezia; Visto l’art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - con ricorso notificato il 9 giugno 2025 e depositato in pari data, la società ricorrente ha agito nei confronti del Ministero dell’Interno per l’ottemperanza al giudicato della sentenza n. 2669/2024 di questo T.A.R. che, nel disporre l’annullamento della revoca di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato adottati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia, aveva condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge; - tale sentenza è stata notificata presso all’Amministrazione intimata il 12 novembre 2024 ed è passata in giudicato come da certificazione rilasciata dalla competente Segreteria del Tribunale in data 14 gennaio 2025; - a fronte della perdurante inottemperanza del Ministero dell’Interno che si è prolungata oltre i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha chiesto che l’adito giudice amministrativo – in accoglimento del proposto mezzo di tutela – adottasse le necessarie statuizioni atte a portare a piena ed integrale esecuzione la sentenza di che trattasi, instando per la nomina di un Commissario ad acta con compiti sostitutivi; Rilevato che il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha depositato in data 25 luglio 2025 l’ordine di pagamento effettuato il 22 luglio 2025 in favore della ricorrente, sollecitando, per l’effetto, una pronunzia di declaratoria della cessazione della materia del contendere con spese compensate; Considerato che con istanza di passaggio in decisione dell’11 settembre 2025 la ricorrente si è associata alle conclusioni dell’Amministrazione resistente, confermando l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, ma insistendo sulla liquidazione delle spese processuali e che alla camera di consiglio del 17 settembre 2025 la causa è passata in decisione; Ritenuto, alla luce dei documenti depositati e delle concordi affermazioni delle parti, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo il Ministero dell’Interno dato integrale esecuzione alla sentenza n. 2669/2024 di questo T.A.R., soddisfacendo così la pretesa azionata nel presente giudizio della ricorrente; Considerato, tuttavia, che, essendo la liquidazione delle somme vantate in base alla predetta sentenza avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente e, liquidate come da dispositivo, vanno distratte a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi a favore dagli avvocati Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia, dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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