Sentenza n. 202600183/2026
Stranieri: Nota Della Prefettura Di Treviso Sportello Unico Per L'immigrazione Del 28/10/2024, Comunicata A Mezzo Pec In Pari Data, Con La Quale È Stato Revocato Il Nulla Osta Ptv/ L/q/2023/104997 All’ingresso Rilasciato In Favore Del Ricorrente In Data 6/1/2024 Su Istanza Del Datore Di Lavoro Sig. Bagosi Betim Prodotta In Data 12/12/2023.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda il ricorso proposto da uno straniero contro il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura ha revocato il nulla osta all'ingresso precedentemente rilasciato in suo favore. Il nulla osta originario era stato emesso il 6 gennaio 2024 sulla base di una richiesta presentata dal datore di lavoro il 12 dicembre 2023, nella tipica procedura di sponsorizzazione per l'assunzione di lavoratori stranieri. Tuttavia, il 28 ottobre 2024, a distanza di quasi dieci mesi, la Prefettura ha provveduto a revocare il documento con notificazione via PEC al ricorrente. La situazione rappresenta un caso concreto di conflitto tra l'interesse del lavoratore straniero a vedersi riconosciuto il diritto di ingresso nel territorio italiano per motivi lavorativi e il potere della pubblica amministrazione di revoca di provvedimenti favorevoli già rilasciati.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto del diritto dell'immigrazione italiana, disciplinato dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/1998) e dalla normativa complementare in materia di flussi migratori per lavoro. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura è l'ufficio competente per il rilascio e la revoca dei nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato, sulla base delle domande presentate dai datori di lavoro italiani. La revoca di un provvedimento amministrativo già perfetto, come un nulla osta, segue le regole generali del diritto amministrativo sostanziale e procedurale, dovendo risultare fondata su motivi di legittimità e non su semplici valutazioni discrezionali dell'amministrazione.
La questione giuridica
Il punto giuridico centrale attiene alla legittimità e alla correttezza procedurale della revoca del nulla osta, così come al corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione nel revocare un provvedimento favorevole al ricorrente. In particolare, risultava rilevante verificare se la Prefettura avesse proceduto nel rispetto dei principi di correttezza, proporzionalità e trasparenza, nonché se fossero sussistenti i presupposti che la normativa pone come condizione per la revoca, quali ad esempio il venire meno delle condizioni che avevano originato il rilascio del nulla osta medesimo o la sopravvenienza di fatti che ne incidano sulla fondatezza.
La motivazione del giudice
La sentenza risulta particolarmente sintetica e non contiene un'articolata sezione di motivazione, il che suggerisce che il tribunale non abbia dovuto affrontare nel merito la questione della legittimità amministrativa della revoca. Infatti, durante il giudizio, la parte ricorrente ha presentato una memoria il 6 giugno 2025 dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ossia il venir meno della controversia durante il corso del processo. Ciò indica che, verosimilmente, l'amministrazione ha revocato spontaneamente il provvedimento impugnato oppure la situazione di fatto è mutata in modo tale da rendere priva di utilità pratica la prosecuzione della causa. Il collegio giudicante, ritenuto che effettivamente la controversia non sussistesse più, ha proceduto a dichiarare la cessazione della materia senza necessità di pronunciarsi sul merito della domanda.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, provvedimento che estingue il processo senza una statuizione su colpevolezza o correttezza dell'azione amministrativa nel merito. È stata altresì stabilita la non condanna alle spese di giudizio, il che significa che ciascuna parte deve sopportare le proprie spese. Il tribunale ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente la somma dovuta a titolo di gratuito patrocinio, riconoscendo così la necessità della difesa tecnica. Infine, il collegio ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza per motivi di tutela della privacy, conformemente alla normativa europea e italiana sulla protezione dei dati personali.
Massima
La cessazione della materia del contendere durante il giudizio amministrativo comporta l'estinzione del processo senza pronuncia nel merito, determinando l'eliminazione della controversia quando la situazione fattuale o giuridica che l'ha originata viene meno o è modificata nel corso del procedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore per l’annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura U.T.G. di -OMISSIS- del 28 ottobre 2024, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente il 6 gennaio 2024 su istanza del datore di lavoro del 12 dicembre 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto. sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Noci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-; Vista la memoria del 6 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese. Liquida in favore del difensore del ricorrente, a titolo di gratuito patrocinio, la somma di € -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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