Sentenza n. 202600239/2026
Stranieri: Diniego Misure Di Accoglienza Emesso Dalla Prefettura Di Treviso
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto contro un provvedimento del Prefetto di Treviso del 13 febbraio 2025, con il quale era stata rigettata la sua istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza previsto dal decreto legislativo numero 142 del 2015. Tale sistema rappresenta l'insieme delle strutture e dei servizi destinati a garantire ospitalità, assistenza e integrazione ai richiedenti protezione internazionale sul territorio italiano. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Isabella Arena, contestava il diniego del Prefetto sostenendo che il provvedimento fosse affetto da vizi procedurali o sostanziali. Il Ministero dell'Interno, attraverso l'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, si era costituito in giudizio per contrastare le pretese del ricorrente. Durante il corso del processo, la situazione si è evoluta con conseguenze significative sulla posizione giuridica delle parti.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della normativa sull'accoglienza e protezione internazionale, disciplinata dal decreto legislativo numero 142 del 2015, che recepisce le direttive europee in materia e stabilisce i criteri e le procedure mediante cui le amministrazioni pubbliche, in primo luogo le Prefetture, devono gestire le istanze di accoglienza dei richiedenti asilo e protezione. Tale decreto contiene principi fondamentali quali il diritto all'assistenza, all'informazione e all'accesso ai servizi di prima accoglienza, nonché garanzie procedurali per assicurare trasparenza e correttezza nelle decisioni amministrative. La materia è inoltre governata dai principi generali del diritto amministrativo italiano e dalla Costituzione, in particolare da quei principi che tutelano i diritti della persona umana e il diritto alla dignità. Sono inoltre applicabili le norme sulla protezione dei dati personali, come evidenziato dall'oscuramento delle generalità della parte nel dispositivo della sentenza, secondo il decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento europeo numero 2016/679.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento con cui il Prefetto aveva rigettato l'istanza di presa in carico del ricorrente nel sistema di accoglienza. Era in discussione se il diniego fosse stato adottato nel rispetto delle procedure previste dalla legge, se fossero stati valutati correttamente i presupposti normativi per l'accoglienza, e se il ricorrente avesse subito un pregiudizio a seguito dell'illegittimità del provvedimento medesimo. La questione implicava anche la valutazione di eventuali vizi procedurali, come l'omissione di motivazione adeguata, l'inosservanza dei termini o la violazione di principi del giusto procedimento amministrativo. Sottesa alla controversia era inoltre la questione del danno risarcibile derivante dall'adozione di un atto amministrativo illegittimo, questione particolarmente delicata considerando i diritti umani e sociali coinvolti in materia di accoglienza.
La motivazione del giudice
Sebbene il dispositivo della sentenza non contenga una motivazione estesa, è possibile desumere dal tenore del provvedimento che il collegio giudicante abbia ritenuto fondato il ricorso almeno sotto il profilo risarcitorio. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di annullamento potrebbe indicare che il Prefetto, durante lo svolgimento del giudizio, abbia revocato il provvedimento originario, rendendo così priva di effetto la pretesa di annullamento, in quanto l'atto non sussisteva più. Tuttavia, il giudice ha riconosciuto che il danno causato dal provvedimento illegittimo sussisteva e meritava ristoro. Il collegio ha valutato che vi fossero gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, con conseguente obbligo dell'amministrazione di risarcire il danno patito dal ricorrente a causa dell'adozione dell'atto viziato, quantificandolo nella misura complessiva di euro milletrecentottantadue e cinquanta centesimi. La decisione di condannare l'amministrazione al risarcimento, pur dichiarando cessata la materia del contendere, testimonia la volontà del giudice di tutelare comunque gli interessi della parte ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di annullamento del provvedimento prefettizio del 13 febbraio 2025, e contemporaneamente ha accolto la domanda di risarcimento dei danni causati dall'adozione di tale provvedimento. Il Ministero dell'Interno è stato condannato a risarcire al ricorrente l'importo totale di euro milletrecentottantadue e cinquanta centesimi, oltre agli interessi legali dal momento del danno fino al saldo. La sentenza non ha imposto alcun onere alle parti relativamente alle spese processuali, con la clausola "nulla per le spese", mentre ha liquidato al difensore del ricorrente una somma di euro millecinquecento a titolo di gratuito patrocinio per gli onorari e le spese relative al giudizio. Il tribunale ha infine ordinato l'oscuramento delle generalità della parte nel testo della sentenza al fine di proteggere i dati personali del ricorrente, in conformità alla normativa sulla privacy.
Massima
Quando il Prefetto rifiuta ingiustificatamente l'accoglienza di un richiedente asilo nel sistema di cui al decreto legislativo numero 142 del 2015, l'amministrazione è responsabile del danno derivante da tale provvedimento illegittimo e tenuta a risarcirlo, indipendentemente dalla successiva revoca dell'atto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Treviso prot. n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2025, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142 del 2015; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni causati dall’adozione del provvedimento impugnato. sul ricorso numero di registro generale 619 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Isabella Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: a) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento del provvedimento impugnato; b) accoglie la domanda risarcitoria nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno a risarcire il danno subito dal ricorrente, che si liquida nella misura di complessivi € 1.382,50, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Nulla per le spese. Liquida in favore del difensore del ricorrente, a titolo di gratuito patrocinio, la somma di € 1.500,00 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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