Sentenza n. 202502162/2025
Stranieri- Misure Di Accoglienza: Provvedimento Della Prefettura Di Vicenza Di Rigetto Della Domanda Di Erogazione Delle Misure Di Accoglienza Ex D.lgs. 142/2015 Fasc. N. 2025/49 Del 7.4.2025, Nonchè Di Ogni Atto Consequenziale E/o Presupposto.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso avanti al TAR del Veneto contro un provvedimento emanato dalla Prefettura di Vicenza datato 7 aprile 2025, con il quale è stato rigettato il ricorso amministrativo (ricorso gerarchico) avverso il diniego delle misure di accoglienza secondo la disciplina del decreto legislativo 142 del 2015. Lo straniero aveva precedentemente ricevuto un provvedimento di primo rigetto dalle autorità competenti in materia di accoglienza e aveva tentato di opporvisi mediante ricorso amministrativo straordinario presso il Prefetto, il quale aveva confermato il diniego. Successivamente ha deciso di ricorrere in giudizio amministrativo davanti al TAR per ottenere l'annullamento dei provvedimenti restrittivi e l'accesso alle prestazioni di prima accoglienza, vitto e alloggio previste dalla normativa su citati richiedenti asilo.
Il quadro normativo
La materia delle misure di accoglienza per i richiedenti asilo è disciplinata dal decreto legislativo 18 agosto 2015, numero 142, che ha implementato a livello nazionale le direttive europee in materia di procedure di riconoscimento della protezione internazionale e di accoglienza dei richiedenti asilo. La normativa prevede l'obbligo delle autorità amministrative di garantire misure di accoglienza che comprendono alloggio, vitto, assistenza socio-sanitaria di base e altre prestazioni essenziali durante il periodo di esame della domanda di protezione internazionale. Il decreto legislativo 104 del 2010 disciplina invece il processo amministrativo davanti ai tribunali amministrativi regionali e stabilisce i presupposti di ricevibilità dei ricorsi, inclusa l'obbligatorietà del ricorso amministrativo preventivo in determinati ambiti e il rispetto dei termini di decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la ricevibilità del ricorso giurisdizionale proposto dal ricorrente davanti al TAR, indipendentemente dal merito della questione relativa al diniego delle misure di accoglienza. La questione procedimentale era rilevante poiché occorreva verificare se il ricorrente avesse correttamente esperito tutti i rimedi amministrativi obbligatori prima di accedere al giudizio amministrativo, oppure se sussistessero altri impedimenti procedurali che precludessero l'accoglimento del ricorso nella forma in cui era stato proposto. Alla base stava la necessità di garantire che le impugnazioni avvenissero secondo le corrette modalità formali e procedurali previste dall'ordinamento.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, nel valutare gli aspetti procedurali della controversia, ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile anzichè infondato nel merito, il che significa che il tribunale ha ravvisato un ostacolo di natura procedurale che non consente di proseguire nell'esame della causa. La decisione di improcedibilità lascia aperti i margini per una corretta proposizione del ricorso una volta rettificate le carenze procedurali riscontrate. Il giudice ha dunque privilegiato una soluzione che salva la sostanza della pretesa del ricorrente, consentendogli di ricorrere nuovamente con le corrette modalità, rispetto a una pronuncia di inammissibilità che avrebbe potuto creare ostacoli maggiori. Tale orientamento riflette un approccio cauto e garantista verso i richiedenti asilo, categoria particolarmente protetta dall'ordinamento amministrativo.
La decisione
Il TAR del Veneto, sezione terza, ha dichiarato il ricorso improcedibile con sentenza del 24 novembre 2025. Questo significa che il ricorso è stato ritenuto non proseguibile nelle forme in cui era stato proposto, per carenze di natura procedurale, senza entrare nel merito della questione relativa al diritto alle misure di accoglienza. La dichiarazione di improcedibilità non costituisce una pronuncia definitiva sul diritto sostanziale del ricorrente alle prestazioni rivendicate, ma piuttosto un invito a regolarizzare la posizione processuale mediante una corretta riproposizione della controversia.
Massima
Quando il ricorso per il rigetto della concessione di misure di accoglienza a stranieri non viene proposto nel rispetto dei presupposti procedurali prescritti dalla normativa processuale amministrativa, il giudice deve dichiararare l'improcedibilità della causa rinviando il ricorrente a esperire i corretti rimedi formali e procedurali previsti dall'ordinamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Andrea Rizzo, Referendario, Estensore per l’annullamento - del provvedimento in data 7 aprile 2025, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato la domanda di erogazione delle misure di accoglienza presentata dal ricorrente; - di ogni atto consequenziale e/o presupposto; sul ricorso numero di registro generale 966 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco n. 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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