Sentenza n. 202501969/2025
Stranieri: Provvedimento Di Irricevibilità Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Emesso Dalla Questura Della Provincia Di Padova Il 22.1.2025 N. Prot. Cat. A. 12/2025/imm.dbm 50, Notificato Il 22.1.2025
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Uno straniero ha presentato istanza alla Questura della provincia di Padova per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, ma ha ricevuto un provvedimento di irricevibilità dell'istanza, emesso il 22 gennaio 2025, che dichiarava inammissibile la richiesta sotto il profilo procedurale. Ritenendosi pregiudicato da questo provvedimento, il ricorrente ha impugnato la decisione davanti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, affidandosi alle ordinarie argomentazioni sul diritto di accesso ai procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno secondo le norme vigenti. Tuttavia, nel corso del procedimento giurisdizionale, la situazione di fatto ha subito un mutamento significativo che ha inciso sulla fondatezza della controversia, rendendo impossibile al giudice di pronunciarsi nel merito della questione originaria.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, che fissa i presupposti e le procedure per il rilascio di tale titolo amministrativo, nonché le modalità di esercizio delle relative facoltà autorizzative da parte della questura. Le dichiarazioni di irricevibilità degli istanze devono essere giustificate da specifiche ragioni procedurali o sostanziali, e sono comunque assoggettate al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo qualora il ricorrente lamenti violazione di diritti e di interessi legittimi. Il principio della cessazione della materia del contendere rappresenta invece un importante corollario del diritto al ricorso, poiché consente al giudice di archiviare le controversie che abbiano perso di attualità per effetto di mutamenti sopravvenuti, preservando in tal modo l'economia processuale.
La questione giuridica
Il punto controverso verteva sulla legittimità del provvedimento di irricevibilità emesso dalla questura, e specificamente sul se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri normativi e procedurali che consentono di dichiarare inammissibile una domanda di permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava l'operato della questura sostenendo che la sua istanza rientrava nelle fattispecie legali che avrebbero dovuto condurre a una valutazione nel merito, piuttosto che a un rigetto preliminare per ragioni di ricevibilità. Sottesa a questa controversia era la tensione tra il potere amministrativo di selezionare quali istanze valutare e il diritto del cittadino straniero ad accedere al procedimento amministrativo secondo le regole stabilite dalla legge.
La motivazione del giudice
Il collegio del tribunale amministrativo, nel corso dell'istruttoria della causa, ha acquisito elementi di fatto che hanno portato a constatare come la situazione originaria fosse sensibilmente mutata: il provvedimento di irricevibilità originariamente emesso dalla questura ha infatti perso di attualità e di efficacia nel frattempo, oppure gli effetti pregiudizievoli che il ricorrente aveva lamentato si erano estinti per cause sopravvenute indipendenti dal giudizio. Poiché il giudice amministrativo è adito al fine di ottenere la rimozione di un provvedimento illegittimo nel suo effetto pratico, la cessazione della materia del contendere comporta l'impossibilità logica e giuridica di continuare il processo e di produrre una sentenza che non troverebbe più applicazione concreta. Di conseguenza, il collegio ha ritenuto opportuno non pronunciarsi nel merito della controversia, dichiarando invece la cessata materia del contendere e chiudendo così il giudizio senza una decisione nel merito.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione terza, ha dichiarato con sentenza del 3 novembre 2025 la cessata materia del contendere, archiviando il ricorso di primo grado senza accogliere né rigettare le domande nel merito. Tale pronuncia comporta l'estinzione del giudizio e l'impossibilità di pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento questorile, poiché le circostanze di fatto che avevano reso necessario il ricorso sono nel frattempo mutate, producendo l'effetto di rendere astratta e non più concretamente risolvibile la controversia amministrativa.
Massima
La cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio amministrativo quando sopravvengono mutamenti di fatto che privano di attualità e di effetto pratico il provvedimento amministrativo originariamente impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente, Estensore Andrea De Col, Primo Referendario Francesco Avino, Primo Referendario per l’annullamento del provvedimento della Questura di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui la Questura di -OMISSIS- ha dichiarato irricevibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro autonomo, presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, ivi compreso il provvedimento del Consolato Generale d’Italia a -OMISSIS- in data 8 ottobre 2024, anch’esso notificato in data 22 gennaio 2025 tramite la Questura di-OMISSIS-, con cui è stato annullato visto d’ingresso -OMISSIS-, rilasciato il-OMISSIS-; sul ricorso numero di registro generale 696 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco n. 63; Ministero degli Esteri, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in misura pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →