Tar Veneto - VeneziaSEZIONE TERZA15 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202600831/2026

Stranieri: Illegittimità Del Silenzio Serbato Dallo Sportello Unico Immigrazione Presso La Prefettura Di Verona Sulla Domanda Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura in data 3 marzo 2025, reiterando la richiesta il 2 luglio 2025 dopo non aver ricevuto alcuna risposta. La Prefettura, nonostante il decorso di un termine ragionevole, ha mantenuto un assoluto silenzio sulla domanda senza pronunciarsi né favorevolmente né sfavorevolmente sul rilascio del permesso richiesto. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto il silenzio serbato dall'Amministrazione, evidenziando che il mancato provvedimento gli impediva di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano. Questa situazione rappresenta un caso emblematico di inerzia amministrativa nel settore dell'immigrazione, dove i tempi di risposta sono particolarmente rilevanti per il diritto dei stranieri a una regolare permanenza nel territorio nazionale.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per attesa occupazione è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, e dai relativi regolamenti attuativi, che prevedono le modalità e i requisiti per il rilascio di tale permesso ai cittadini stranieri. Il diritto amministrativo generale, in particolare il principio della tempestività dell'azione amministrativa sancito dalla legge n. 241 del 1990, impone all'Amministrazione l'obbligo di pronunciarsi entro termini definiti sulle istanze presentate dai cittadini. Il silenzio dell'Amministrazione che persista oltre il termine previsto dalla legge o oltre un termine ragionevole costituisce un comportamento illegittimo passibile di impugnazione giurisdizionale, con la possibilità per il giudice amministrativo di condannare l'Amministrazione all'adozione del provvedimento richiesto. La tutela giurisdizionale del ricorrente si fonda inoltre sui principi di rispetto dei diritti umani e della dignità della persona, che trovano fonte negli articoli della Costituzione e negli obblighi internazionali dell'Italia.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del comportamento omissivo della Prefettura che, nonostante il decorso di un termine congruo dalla presentazione della domanda, non aveva assunto alcun provvedimento espresso in merito al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La questione sottesa era se il silenzio prolungato dell'Amministrazione configurasse un atto illegittimo e se il giudice amministrativo potesse condannare l'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso, ordinando così alla Prefettura di pronunciarsi entro un termine perentorio. Era inoltre in gioco il diritto del ricorrente a una decisione amministrativa nel tempo ragionevolmente possibile, considerato che il differimento indefinito della risposta comportava una limitazione pratica del diritto di accesso al permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha riconosciuto che il ricorrente aveva presentato una domanda legittima allo Sportello Unico per l'Immigrazione e che l'Amministrazione aveva il dovere giuridico di pronunciarsi sulla richiesta entro un termine che, sebbene non esplicitato con precisione nella normativa primaria, deve comunque ritenersi ragionevole alla luce dei principi generali di corretta gestione amministrativa. Il decorso di un periodo prolungato tra la presentazione iniziale avvenuta il 3 marzo 2025 e la reiterazione della domanda il 2 luglio 2025 senza alcun riscontro amministrativo è stato considerato manifestamente illegittimo in quanto configurante un silenzio inadempimento che viola il diritto di azione amministrativa tempestiva. Il Tribunale ha quindi accolto le ragioni del ricorrente, ritenendo che il comportamento della Prefettura violasse il principio di legalità amministrativa e il diritto del cittadino a una decisione tempestiva, condannando conseguentemente l'Amministrazione a provvedere entro un termine specifico e al pagamento delle spese di giudizio come sanzione per l'inerzia illegittima.

La decisione

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso dichiarando l'illegittimità del silenzio inadempimento della Prefettura. Ha ordinato allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di adottare un provvedimento espresso sull'istanza presentata dal ricorrente il 3 marzo 2025 entro il termine indicato nella motivazione della sentenza. Il Tribunale ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del giudizio nella misura di millecinquecento euro oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato. Ha infine provveduto all'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della privacy sulla base della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'Amministrazione che non si pronuncia sulla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per un tempo irragionevole commette un atto illegittimo, e il giudice amministrativo può condannarla a adottare il provvedimento espresso entro un termine perentorio stabilito dal giudice stesso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Primo Referendario
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata dal ricorrente in data 3 marzo 2025 e reiterata in data 2 luglio 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di un permesso di soggiorno a tempo determinato;
nonché per la condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto, nel termine di trenta di giorni, e nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato;
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento e ordina alla Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata il 3 marzo 2025 dal ricorrente nel termine indicato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:

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