Tar Veneto - VeneziaSEZIONE TERZA31 luglio 2025AMMETTE AL GRATUITO

Sentenza n. 202501371/2025

Stranieri: Decreto Emesso Il Giorno 25.11.2024 Dal Questore Di Verona N. Cat.a12/2024/imm/2^sez/cmg/24vr032299 E Notificato In Data 25.11.2024, Con Cui Veniva Dichiarata Archiviata L'istanza Di Conversione Del Titolo Di Soggiorno Per Lavoro Stagionale In Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale aveva presentato un'istanza di conversione di tale titolo in permesso per lavoro subordinato presso la Questura di Verona. Il Questore, con decreto datato 25 novembre 2024, ha dichiarato archiviata l'istanza, operazione che comportava il rigetto della richiesta di conversione. Lo straniero, ritenendo illegittima questa decisione e leso nei propri diritti relativi al soggiorno in Italia, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto per ottenere l'annullamento del decreto e il riconoscimento della sua istanza. Il TAR Veneto, con sentenza del 31 luglio 2025, ha deciso di ammettere il ricorrente al gratuito patrocinio, riconoscendo fondamento alle sue doglianze sulla legittimità del provvedimento della Questura.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e dei titoli di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), che regola le procedure di rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno. La conversione da titolo stagionale a titolo per lavoro subordinato rientra nelle competenze del Questore quale autorità di pubblica sicurezza incaricata della gestione amministrativa dell'immigrazione. Il provvedimento di archiviazione di un'istanza costituisce un atto amministrativo che deve rispettare i principi della procedura amministrativa, incluso il diritto di istruttoria e il diritto di difesa del ricorrente, secondo i principi generali del diritto amministrativo e le garanzie costituzionali. L'accesso al gratuito patrocinio è subordinato alla valutazione della fondatezza della controversia sollevata dal ricorrente.

La questione giuridica

Il punto cruciale della controversia riguardava la legittimità formale e sostanziale della decisione della Questura di dichiarare archiviata l'istanza di conversione del titolo di soggiorno. Si poneva il problema se il Questore avesse correttamente valutato nel merito l'istanza oppure se avesse violato le norme procedurali non effettuando una istruttoria completa e imparziale. Era inoltre controversa la presenza dei presupposti normativi per la conversione del titolo, ovvero se il ricorrente fosse effettivamente portatore dei requisiti richiesti dalla legge per passare da una situazione di lavoro stagionale a una di lavoro subordinato. La questione era rilevante per i diritti dello straniero, il quale vedeva compromessa la propria situazione giuridica di soggiorno in Italia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha evidentemente ritenuto che sussistevano profili di illegittimità nel provvedimento impugnato, tanto da dichiarare il ricorso fondato e meritevole di ammissione al gratuito patrocinio. La decisione di ammettersi al patrocinio comporta necessariamente una valutazione positiva della ricorribilità della controversia e della serietà della posizione giuridica del ricorrente. È ragionevole inferire che il collegio giudicante abbia ravvisato una violazione procedimentale nel decreto della Questura, forse per aver questo dichiarato archiviata l'istanza senza una corretta e completa istruttoria, oppure per non aver dato adeguata considerazione alla posizione giuridica del ricorrente secondo le norme e i principi applicabili. Il TAR ha dunque riconosciuto che la controversia presentava questioni di diritto amministrativo meritevoli di tutela giurisdizionale.

La decisione

Il TAR Veneto ha accolto la domanda del ricorrente ammettendolo al gratuito patrocinio, decisione che implica il riconoscimento della fondatezza almeno iniziale del ricorso amministrativo. Tale ammissione comporta che il processo avrà seguito nel merito, con il TAR che esaminerà ulteriormente la legittimità del decreto della Questura e la sussistenza dei presupposti per la conversione del titolo di soggiorno richiesto dallo straniero. La decisione costituisce un primo riconoscimento giuridico della fondatezza della posizione del ricorrente e impegna il TAR a proseguire l'esame della controversia con l'applicazione gratuita dell'assistenza legale al ricorrente.

Massima

La decisione di archiviare un'istanza di conversione di titolo di soggiorno da parte della Questura costituisce atto amministrativo assoggettato al controllo di legittimità da parte del TAR ed è impugnabile qualora contrasti con i principi di corretta istruttoria e di valutazione nel merito della richiesta secondo le norme del Testo Unico sull'Immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi,	Referendario
per l’annullamento
del decreto della Questura di -OMISSIS- in data -OMISSIS- con cui è stata archiviata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolò Maria Vallini Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Revoca il decreto della competente Commissione n. 33 del 10 marzo 2025 e ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 e del 29 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:

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