Sentenza n. 202600707/2026
Stranieri: Accertamento Dell’illegittimità Del Silenzio/inadempimento Serbato Dal Ministero Dell’interno -questura Di Verona- In Merito All’istanza N. 188541349918, Presentata In Data 16.6.2025, Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Autonomo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato al 16 giugno 2025 una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presso la Questura competente. A fronte di tale richiesta, l'Amministrazione ha mantenuto un silenzio prolungato, non adottando alcun provvedimento espresso né di accoglimento né di rigetto entro i termini previsti. Il ricorrente, rimasto in attesa di una risposta ufficiale che chiarisse la posizione della Questura in relazione alla propria istanza, ha dovuto ricorrere al giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento dell'obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere in via espressa. La controversia rappresenta un caso emblematico di silenzio inadempimento da parte della Pubblica Amministrazione, situazione in cui l'Amministrazione non adotta alcun provvedimento formale, lasciando il privato in una condizione di totale incertezza circa i propri diritti.
Il quadro normativo
La materia relativa al permesso di soggiorno e ai procedimenti amministrativi per la sua concessione o rinnovo è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, il quale regola lo status giuridico degli stranieri in Italia e le condizioni di soggiorno. La Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo stabilisce invece i principi fondamentali che vincolano la Pubblica Amministrazione, tra cui il dovere di concludere i procedimenti adottando provvedimenti espressi entro tempi determinati. In particolare, il silenzio inadempimento costituisce una violazione dei principi di trasparenza amministrativa e del diritto del cittadino a conoscere le ragioni delle decisioni che lo riguardano, rappresentando un vizio sostanziale che il giudice amministrativo può censurale. Le norme sulla protezione dati personali, richiamata dalla sentenza stessa negli articoli finali, trovano applicazione nel procedimento amministrativo quale ulteriore garanzia a tutela dei diritti fondamentali.
La questione giuridica
Il punto decisivo della controversia consisteva nel determinare se il silenzio mantenuto dalla Questura sulla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo configurasse un vizio sostanziale del procedimento amministrativo e obbligasse conseguentemente l'Amministrazione a provvedere in via espressa. Era in gioco il diritto fondamentale del ricorrente a ottenere una pronuncia ufficiale e motivata sulla propria situazione giuridica, dato che il permesso di soggiorno è documento essenziale per la permanenza legale nel territorio italiano. La complessità risiedeva altresì nella necessità di bilanciare il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione nella valutazione delle domande di permesso con il dovere inderogabile di motivare e comunicare le proprie decisioni, evitando che il privato rimanga indefinitamente in una condizione di limbo amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso sulla base della constatazione incontrovertibile del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione, il quale viola il principio della obbligatorietà del provvedimento amministrativo e il correlato diritto del cittadino a una decisione esplicita e motivata. La Corte ha accolto la tesi per cui l'inerzia amministrativa non può essere tollerata in materia di permessi di soggiorno, essendo in gioco il diritto fondamentale di una persona a risiedere legalmente in un territorio e a svolgere un'attività lavorativa autonoma. Il giudice ha inoltre considerato che il silenzio prolungato arreca un danno concreto al ricorrente, il quale rimane privo di certezza circa la propria posizione amministrativa e non può pianificare la propria vita professionale e personale. Per tali ragioni, il TAR ha ritenuto doveroso non solo accogliere il ricorso e dichiarare l'obbligo di provvedere, ma anche istituire strumenti di coercizione amministrativa per garantire l'effettività della decisione.
La decisione
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando l'illegittimità del silenzio inadempimento della Questura e imponendo al Ministero dell'Interno di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Per garantire l'effettiva esecuzione di tale obbligo, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, il quale dovrà emanare il provvedimento entro ulteriori quindici giorni nel caso di ulteriore inadempimento, potendo delegare gli adempimenti esecutivi a un funzionario dello stesso Dipartimento. Il Ministero dell'Interno è stato inoltre condannato al pagamento delle spese giudiziali liquidate in millecinquecento euro, oltre alle spese generali, all'IVA e alla casistica professionale secondo le tariffe di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente. La sentenza è ordinata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa.
Massima
L'omissione del provvedimento amministrativo espresso su richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce silenzio inadempimento illegittimo che vincola la Pubblica Amministrazione a provvedere, e il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per garantire l'adempimento ove l'Amministrazione persista nell'inerzia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo -OMISSIS- presentata dal ricorrente il 16 giugno 2025 e dell’obbligo di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso; nonché per la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento adottando un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. sul ricorso numero di registro generale 2599 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Pinto e Emanuele Sebri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo di provvedere sulla domanda formulata dal ricorrente e condanna il Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS- a concludere il procedimento, avviato con l’istanza del ricorrente in epigrafe indicata, mediante adozione di un provvedimento espresso entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; b) per l’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente nomina, quale commissario ad acta, il direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno il quale, alla scadenza del termine precedente ed entro l’ulteriore termine di quindici giorni dalla proposizione di apposita istanza della parte ricorrente, emanerà il provvedimento indicato al punto precedente, con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un funzionario del medesimo Dipartimento; c) condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato; d) manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza alle parti costituite ed al commissario ad acta nominato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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