Sentenza n. 202500046/2025
Silenzio (stranieri): Silenzio Su Istanza Di Accoglienza Ex D. Lgs.142/2015
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto da una persona straniera, sottoposta al regime di protezione internazionale, contro il silenzio serbato dalla Prefettura di una provincia del Veneto in relazione a una istanza di erogazione di misure di accoglienza. Il ricorrente aveva presentato formale richiesta di accoglienza secondo le modalità e gli standard previsti dal D. Lgs. 142/2015, disciplina nazionale che implementa la direttiva europea sulla accoglienza dei richiedenti protezione. La Prefettura, quale Ufficio Territoriale del Governo competente, non aveva provveduto sul quesito entro i termini di legge, determinando un silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. Il ricorrente ha pertanto impugnato il silenzio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, chiedendo l'accertamento della sua illegittimità e l'obbligo della Prefettura di pronunciarsi sulla richiesta riconoscendo le tutele di cui al decreto legislativo.
Il quadro normativo
La controversia si situa nell'ambito della disciplina delle misure di accoglienza per i soggetti richiedenti protezione internazionale, materia regolata dal D. Lgs. 142/2015, il quale stabilisce le condizioni, i livelli prestazionali e gli standard materiali e procedurali per l'accoglienza di tali persone. Sul piano processuale amministrativo, il ricorso è stato proposto avvalendosi della giurisdizione amministrativa prevista dal codice del processo amministrativo, in particolare degli articoli 117 e 34 comma 5, che disciplinano i ricorsi contro il silenzio della pubblica amministrazione. Inoltre la sentenza richiama il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, al fine di tutelare la dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.
La questione giuridica
Il tema centrale del ricorso verteva sulla legittimità del silenzio-inadempimento della Prefettura, inteso come mancato pronunciamento su una istanza di accoglienza sottoposta nei termini prescritti. In questo contesto si poneva la questione se il ricorrente potesse azionare il ricorso amministrativo e se la pubblica amministrazione fosse obbligata a provvedere entro i termini di legge, oppure se il silenzio potesse ritenersi conforme alle norme sulla procedura amministrativa. Inoltre rilevante era accertare se il ricorrente avesse diritto al riconoscimento e all'erogazione delle misure di accoglienza richieste, questione che attiene al merito della istanza e ai diritti sostanziali garantiti dal D. Lgs. 142/2015.
La motivazione del giudice
Il collegio ha rilevato che durante il corso del giudizio, specificamente con nota del 2 dicembre 2024, il ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Tale dichiarazione indica che la controversia originaria è venuta a cessare poiché la Prefettura ha presumibilmente provveduto sulla istanza di accoglienza oppure le circostanze di fatto si sono modificate in maniera tale da rendere la controversia priva di oggetto. La cessazione della materia del contendere è infatti istituto processuale che ricorre quando, per fatti sopravvenuti o per l'esecuzione del provvedimento impugnato, viene meno la necessità della tutela amministrativa richiesta. Il giudice amministrativo ha dunque accolto la dichiarazione della parte ricorrente e dichiarato superflua una pronuncia nel merito sulla legittimità del silenzio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha dichiarato definitivamente la cessazione della materia del contendere, estinguendo così il giudizio senza un pronunciamento nel merito circa la legittimità del silenzio amministrativo. Contestualmente ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo la sussistenza dei requisiti economici e soggettivi per l'accesso al gratuito patrocinio. Ha inoltre liquidato a favore del difensore la somma di euro millecinquecento oltre spese generali e accessori di legge. Infine ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua dignità personale, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
La materia del contendere in un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione cessa quando, nel corso del giudizio, la controversia originariapertanto estinguendosi permette al giudice amministrativo di dichiararla risolta per sopravvenuti mutamenti di fatto o per adempimento della amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario, Estensore per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo, sull’istanza del ricorrente di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del D. Lgs. 142/2015 e dell’obbligo della P.A. di provvedere sulla richiesta di accoglienza dell’odierno istante; e per la condanna della Prefettura di -OMISSIS- a pronunciarsi sulla citata richiesta di accoglienza e riconoscere al ricorrente le tutele di cui al D. Lgs. 142/2015. sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Menegatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la nota del 2 dicembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l’art. 117, cod. proc. amm.; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, n. 74 del 18 novembre 2024; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Liquida in favore del difensore la somma di € 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
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