Tar Umbria - PerugiaSEZIONE PRIMA28 febbraio 2025Respinto

Sentenza n. 202500229/2025

Provvedimento, Cat. A/11/2022/53/rev/imm./cs Del 16.6.2022 - Revoca Permesso Di Soggiorno Ce Per Soggiornanti Di Lungo Periodo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso proposto dinanzi al TAR dell'Umbria riguarda un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo emesso il 16 giugno 2022 dall'autorità amministrativa competente. Un cittadino straniero, titolare del predetto permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, ha ricorso avverso il provvedimento lamentando che la revoca fosse illegittima sotto vari profili procedurali e sostanziali. La controversia si inscrive nel contesto generale della disciplina degli stranieri residenti nel territorio italiano e dei diritti derivanti dal possesso del permesso di soggiorno CE, categoria che rappresenta una forma qualificata e privilegiata di permanenza sul suolo nazionale. Il ricorrente ha sostenuto che ricorrevano i presupposti per conservare la sua posizione giuridica nonostante le circostanze sopravvenute addotte dall'amministrazione come fondamento della revoca. Il TAR ha dovuto valutare se l'amministrazione avesse correttamente operato in conformità alle norme di legge e ai principi del diritto amministrativo.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1986, numero 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, come modificato e integrato nel corso degli anni. Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rappresenta una categoria speciale che conferisce al cittadino straniero diritti equiparati a quelli dei cittadini dell'Unione Europea, nonché diritti di partecipazione alla vita civica locale e requisiti particolari di stabilità e integrazione nel territorio italiano. La revoca di tale permesso è un provvedimento ablatorio che incide significativamente sulla posizione giuridica dell'interessato e pertanto deve essere ancorata a presupposti di fatto e di diritto chiaramente individuati dalla legge. I motivi di revoca includono comportamenti che violino gravemente i doveri di legge, l'acquisizione di altre cittadinanze, l'assenza prolungata dal territorio italiano e altri fattori espressamente previsti dalla normativa.

La questione giuridica

La questione centrale si basava sulla verifica dell'esistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di revoca e sulla corretta applicazione della disciplina normativa da parte dell'amministrazione. Il ricorrente contestava sia la sussistenza delle cause fattuali che la procedura seguita dall'amministrazione nella fase antecedente l'emanazione del provvedimento. In particolare, si discuteva se l'amministrazione avesse correttamente accertato i fatti rilevanti secondo quanto prescritto dalla legge e se avesse rispettato i diritti procedurali dell'interessato, incluso il diritto di essere sentito e di esercitare il diritto di difesa. Emergeva altresì una questione relativa alla proporzionalità del provvedimento e alla corretta interpretazione dei criteri normativi che legittimanano la revoca del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.

La motivazione del giudice

Il TAR ha condotto una verifica rigorosa dei presupposti fattuali e normativi addotti dall'amministrazione quale fondamento della revoca. Nel suo ragionamento, il collegio ha accertato che i fatti posti a base del provvedimento risultavano effettivamente sussistenti e documentati negli atti amministrativi che costituivano il fascicolo procedurale. Il giudice ha valutato attentamente le doglianze del ricorrente relativamente alla violazione dei diritti procedurali e ha riscontrato che l'amministrazione aveva correttamente sviluppato il procedimento secondo le forme prescritte dalla legge e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. La decisione ha inoltre considerato l'interpretazione corretta degli articoli normativi rilevanti, concludendo che l'amministrazione aveva operato in conformità alla legge e secondo le finalità della normativa sull'immigrazione. Il TAR ha quindi ritenuto che le eccezioni sollevate dal ricorrente non fossero idonee a inficiare la legittimità dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR dell'Umbria ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente e ha confermato la piena legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo emesso il 16 giugno 2022. La conseguenza giuridica della sentenza è l'acquisizione della definitività della revoca e la perdita del diritto di soggiorno del ricorrente nella forma qualificata che caratterizza il permesso per lungo soggiornanti. La decisione costituisce un precedente affermativo della corretta applicazione della disciplina normativa da parte dell'amministrazione e comporta il consolidamento degli effetti del provvedimento amministrativo.

Massima

L'amministrazione competente legittimamente revoca il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo quando sussistano i presupposti di fatto e di diritto espressamente previsti dalla legge e siano stati correttamente seguiti i procedimenti amministrativi garantendo i diritti procedurali dell'interessato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierfrancesco Ungari,	Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro,	Consigliere
Daniela Carrarelli,	Primo Referendario
per l’annullamento
del provvedimento, Cat. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Perugia, in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con il quale al ricorrente veniva revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Perticaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Interno, Questura Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero dell’Interno, Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione statale della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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