Tar Umbria - PerugiaSEZIONE PRIMA25 ottobre 2025Respinto

Sentenza n. 202500743/2025

Provvedimento Del Questore Di Terni Rif. 36/24 Del 10.05.2024 - Revoca Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona straniera ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria per ottenere l'annullamento di un provvedimento emanato dal Questore di Terni. Tale provvedimento aveva disposto la revoca del suo permesso di soggiorno in base all'articolo 103, comma 1, del decreto legge numero 34 dell'anno 2020, norma che prevede la possibilità di revocare il permesso qualora il straniero si trovi in condizione di lavoro irregolare. Il ricorrente, mediante il suo patrocinio, ha impugnato il provvedimento del Questore intendendo far dichiarare illegittimo il provvedimento stesso e le conseguenti privazione dei diritti ad esso collegati. La Questura di Terni e il Ministero dell'Interno hanno opposto al ricorso, difendendo la legittimità del provvedimento di revoca nella sua integralità. La controversia è stata devoluta al giudizio della Sezione Prima del TAR Umbria, che ha provveduto con sentenza depositata il 25 ottobre 2025 in seguito a udienza pubblica tenutasi il 21 ottobre 2025.

Il quadro normativo

La materia della revoca dei permessi di soggiorno per stranieri è regolata dal Testo Unico dell'Immigrazione, approvato con decreto legislativo numero 286 del 1998, che contiene la disciplina generale dei diritti e doveri degli stranieri nel territorio italiano e dei presupposti per il mantenimento della residenza legale. L'articolo 103, comma 1, del decreto legge numero 34 del 2020 ha introdotto una specifica previsione normativa che autorizza il Questore a revocare il permesso di soggiorno nei casi in cui lo straniero si trovi in condizione di lavoro irregolare, modificando parzialmente il regime precedente e introducendo un nuovo motivo di revoca specificamente collegato alla situazione lavorativa. Tale disposizione si inscrive nel contesto normativo più ampio della disciplina italiana dell'immigrazione, dove il permesso di soggiorno costituisce il fondamento giuridico del diritto di presenza dello straniero nel territorio della Repubblica e la sua revoca produce conseguenze significative sulla permanenza, l'esercizio di diritti e l'accesso ai servizi pubblici.

La questione giuridica

La questione centrale del giudizio attiene alla legittimità del provvedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno quale emesso dal Questore sulla base della condizione di lavoro irregolare del ricorrente. Implicito nel ricorso era il dubbio circa la corretta applicazione della norma, la sussistenza di eventuali vizi procedurali nel provvedimento, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella decisione amministrativa che comportava la privazione di un diritto così significativo come il diritto di soggiorno. La controversia investiva tanto la questione della legittimità sostanziale del provvedimento quanto quella della conformità dello stesso agli obblighi procedurali e ai principi generali del diritto amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, nel valutare le censure sollevate dal ricorrente, ha proceduto ad un esame articolato del provvedimento impugnato e dei presupposti normativi che l'amministrazione aveva invocato a sua fondamento. Considerando la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata in materia di revoca dei permessi di soggiorno, il collegio ha ritenuto che il Questore disponeva della competenza amministrativa necessaria per emanare il provvedimento sulla base della disciplina introdotta dall'articolo 103, comma 1, del decreto legge numero 34 del 2020. Il giudice ha valutato se sussistessero elementi di illegittimità sotto il profilo della violazione di norme procedurali, dell'insufficienza istruttoria, della mancanza di motivazione adeguata o di violazioni dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, concludendo che le censure mosse dal ricorrente non trovavano fondamento nei fatti e nella normativa applicabile. Attraverso la concatenazione di questi elementi valutativi, il collegio ha determinato che il provvedimento impugnato risultava conforme al quadro normativo e quindi legittimo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha disposto il suo respingimento nella totalità, confermando pertanto la validità e l'efficacia del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emanato dal Questore di Terni. Come conseguenza del respingimento del ricorso, il collegio ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma pari a mille euro a titolo di spese di lite in favore dell'amministrazione convenuta, oltre agli oneri e agli accessori previsti dalla legge. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa con effetto immediato. Inoltre, il tribunale ha ordinato l'oscuramento di ogni dato identificativo del ricorrente e di ogni altra persona fisica menzionata nel provvedimento, a tutela dei diritti della dignità dell'interessato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo numero 196 del 2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore sulla base della condizione di lavoro irregolare dello straniero, conforme all'articolo 103, comma 1, del decreto legge numero 34 del 2020, non viola i principi di legalità e proporzionalità quando sia adeguatamente motivata e rispetti le procedure amministrative stabilite dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierfrancesco Ungari,	Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro,	Consigliere
Daniela Carrarelli,	Primo Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento del Questore di Terni Rif. -OMISSIS-del -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34/2020;
- di ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente;
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione della somma di euro 1,000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche menzionate nella sentenza.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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