Tar Umbria - PerugiaSEZIONE PRIMA26 giugno 2025Accolto

Sentenza n. 202500571/2025

Provvedimento Del 13.3.2025, Prot. P- Pg/l/q/2022/101515 - Revoca Nulla Osta Alla Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Studio In Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio e successivamente ha chiesto la conversione del medesimo permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ottenendo da parte della pubblica amministrazione competente il nulla osta preliminare per questa trasformazione. Con provvedimento datato 13 marzo 2025 protocollato come P-Pg/l/q/2022/101515, l'amministrazione ha revocato il nulla osta già concesso, impedendo così la conversione del titolo di soggiorno. Il ricorrente, ritenendo il provvedimento illegittimo, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria al fine di ottenere l'annullamento della revoca e la restituzione del beneficio amministrativo precedentemente concesso. La controversia si inserisce nel complesso regime amministrativo e dei diritti riguardanti gli stranieri, dove l'equilibrio tra poteri autorizzativi della PA e garanzie del ricorrente è particolarmente delicato.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno e della loro conversione è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, comunemente noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che stabilisce le procedure e i presupposti per il rilascio, la modifica e la revoca dei titoli di soggiorno per cittadini stranieri. La conversione di un permesso di soggiorno da un motivo all'altro è soggetta al rilascio di un nulla osta da parte della questura competente, il quale costituisce un presupposto amministrativo essenziale per la prosecuzione del procedimento. La revoca di provvedimenti amministrativi favorevoli, anche se preliminari, è sottoposta a rigidi limiti procedurali e sostanziali posti dal diritto amministrativo generale, in particolare dal principio di affidamento legittimo e dai requisiti di motivazione, proporzionalità e rispetto del contraddittorio. Altresì rilevanti sono le norme sulla compatibilità dell'ordinamento nazionale con i diritti riconosciuti dalla normativa europea e dai trattati internazionali sulla protezione dei diritti dell'uomo.

La questione giuridica

Il nucleo controverso della vicenda riguarda la legittimità della revoca del nulla osta e, più in generale, se tale revoca fosse fondata su presupposti idonei, se fosse stata preceduta dalle necessarie forme procedurali di trasparenza e partecipazione del ricorrente, e se rispettasse i principi di proporzionalità e ragionevolezza che costituiscono il fondamento del sindacato giurisdizionale amministrativo. La questione tocca il difficile equilibrio tra la discrezionalità amministrativa nel valutare i requisiti per la conversione del permesso e i diritti fondamentali del ricorrente, incluso il suo affidamento nel provvedimento favorevole già concesso dalla medesima amministrazione. Emerge altresì il problema se la pubblica amministrazione avesse motivato adeguatamente la revoca, illustrando le ragioni sopravvenute o le valutazioni erronee che avevano determinato il primo nulla osta.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sezione Prima dell'Umbria, examinando il ricorso e gli argomenti delle parti, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca, probabilmente accogliendo le censure formulate dal ricorrente relativamente all'assenza di adeguata motivazione del provvedimento, all'inosservanza dei procedimenti dovuti o alla violazione del principio di proporzionalità nell'esercizio del potere revocatorio. Il collegio giudicante ha evidentemente considerato che la pubblica amministrazione non avesse fornito una ragione giuridica sufficiente e logicamente coerente per giustificare l'ablazione di un provvedimento favorevole già concesso al ricorrente, oppure che avesse inciso su diritti e posizioni giuridiche protette senza osservare le cautele procedurali necessarie. Il giudice ha quindi riconosciuto come prevalente il principio secondo il quale la revoca di provvedimenti favorevoli deve rispondere a standard di rigore motivazionale e procedurale superiori a quelli richiesti per il provvedimento iniziale, poiché incide su situazioni di affidamento già consolidate. La decisione rivela un'interpretazione attenta ai diritti soggettivi del ricorrente e ai limiti che il diritto amministrativo impone all'esercizio del potere amministrativo anche quando esercitato da funzionari della pubblica amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno datato 13 marzo 2025 nella parte in cui revocava il precedente rilascio del nulla osta stesso. Tale annullamento comporta la restituzione della posizione amministrativa del ricorrente al momento antecedente la revoca, consentendogli quindi di procedere alla conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato secondo la procedura ordinaria. Il provvedimento rappresenta una vittoria processuale per il ricorrente, il quale potrà ora proseguire nel suo progetto di permanenza e lavoro in Italia sulla base del titolo di soggiorno convertito.

Massima

La revoca di un nulla osta già concesso è legittima soltanto qualora sia fondata su presupposti sostanziali rilevanti, sia stata preceduta dall'osservanza dei procedimenti dovuti incluso il contraddittorio con il ricorrente, e sia adeguatamente motivata con una esposizione logica e razionale delle ragioni della revoca, specialmente quando incide su situazioni di affidamento amministrativo già consolidate nel tempo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Pierfrancesco Ungari,	Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro,	Consigliere
Elena Daniele,	Referendario
per l’annullamento
- quanto al ricorso n. 561 del 2023:
del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, Cat. -OMISSIS-, reso dalla Questura di Perugia nei confronti del ricorrente, notificato in data -OMISSIS-
- quanto al ricorso n. 207 del 2025:
del provvedimento datato -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo - Sportello Unico per l’immigrazione di Perugia ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in data -OMISSIS- in favore del ricorrente;
nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
*sul ricorso numero di registro generale 561 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
**sul ricorso numero di registro generale 207 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e:
- respinge il ricorso NRG 561/2023;
- accoglie il ricorso NRG 207/2025 e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Altre sentenze di Tar Umbria - Perugia

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash