Sentenza n. 202501578/2025
Provvedimento Prot. Nr. K10/0952275 Della Prefettura Di Pisa Recante Diniego Della Richiesta Di Cittadinanza
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di acquisto della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Pisa secondo le procedure amministrative ordinarie. La Prefettura, con provvedimento Prot. Nr. K10/0952275, ha negato la richiesta di cittadinanza. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale diniego, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione di Firenze, chiedendo l'annullamento del diniego e l'accoglimento della propria domanda di naturalizzazione. La controversia si iscrive nell'ambito del diritto amministrativo della cittadinanza e dei provvedimenti emessi dalle prefetture in materia di acquisizione dello status civitatis.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, che ne regola l'acquisto e la perdita secondo modalità tassative e principi di carattere costituzionale. L'acquisto per naturalizzazione richiede il soddisfacimento di specifici requisiti stabiliti dalla legge, tra cui il compimento di un certo periodo di residenza, l'assenza di impedimenti di carattere penale o civile, il possesso di idonee capacità di integrazione e la documentazione della stabile dimora nel territorio della Repubblica. L'amministrazione pubblica, nelle persone dei prefetti, è titolare del potere di valutazione circa la sussistenza di tali presupposti e può legittimamente negare il provvedimento qualora gli elementi acquisiti nel procedimento non provino il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
La questione giuridica
Il punto controverso attiene alla legittimità del diniego della cittadinanza da parte della Prefettura e, in specie, alla corretta applicazione dei criteri e dei requisiti normativamente previsti per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'acquisto della cittadinanza. Il ricorrente contestava la valutazione operata dall'amministrazione, lamentando un'applicazione errata o eccessivamente restrittiva dei criteri di valutazione oppure l'omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini del giudizio sulla sua idoneità. La questione comporta l'equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione e il diritto soggettivo del ricorrente a un esame imparziale e ponderato della propria istanza secondo criteri obiettivi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato gli atti del procedimento amministrativo e ha valutato se la Prefettura avesse correttamente accertato la sussistenza dei requisiti normativi necessari per l'acquisto della cittadinanza. Il collegio giudicante ha ritenuto che le ragioni poste a fondamento del diniego fossero legittimamente riscontrabili negli elementi di fatto acquisiti dall'amministrazione e che non sussistessero vizi procedurali o errori nella valutazione dei requisiti. La sentenza conclude che la Prefettura aveva fornito una idonea motivazione del diniego, collegata ai dati emergenti dal procedimento, e che il ricorrente non era riuscito a provare il possesso integrale dei presupposti richiesti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza italiana. Il giudice amministrativo ha altresì escluso la sussistenza di profili di arbitrarietà, disparità di trattamento o violazione di norme procedurali che potessero inficiare la legittimità del provvedimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento della Prefettura di Pisa. Ne consegue che il diniego della richiesta di cittadinanza rimane definitivo e il ricorrente non è stato accolto nella comunità civile italiana secondo le procedure di naturalizzazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio. La sentenza è passibile di ulteriore impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato ove sussistano i presupposti previsti dalla legge.
Massima
L'amministrazione può legittimamente negare la naturalizzazione di un cittadino straniero qualora l'istruttoria amministrativa accerti il mancato possesso dei requisiti normativi richiesti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza italiana, restando tale valutazione insindacabile in sede giurisdizionale ove fondata su una corretta applicazione dei criteri di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore Marcello Faviere, Primo Referendario per l'annullamento - del decreto di inammissibilità della domanda di concessione di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 nr. 91 (prot. Nr. K10/0952275); - di ogni atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso, procedimentale o finale. sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Erika Vivaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il dott. Andrea Vitucci; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite. Liquida, in favore dell’Avv. Erika Vivaldi, a titolo di onorario per la difesa svolta, la somma di € 1.800,00 (milleottocento/00), cui devono essere aggiunte le spese generali e gli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →