Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA13 febbraio 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202500348/2025

Provvedimento Di Diniego Del Rinnovo/conversione Del Permesso Di Soggiorno In Forza Di Provvedimento N. 170/2024 Emesso Dal Questore Della Provincia Di Torino In Data 15/02/2024 E Notificato Al Ricorrente In Data 11/04/2024 E Del Contestuale Ordine Di Allontanamento Dal Territorio Italiano A Far Data Dalla Notificazione Del Decreto Di Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, ricorrente in giudizio, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Piemonte un provvedimento del Questore della provincia di Torino con il quale veniva rigettata la richiesta di rinnovo o conversione del suo permesso di soggiorno. Al diniego della conversione del titolo di soggiorno era collegato un ordine di allontanamento dal territorio italiano con effetto immediato, notificato al ricorrente il 11 aprile 2024. La controversia riguardava quindi non soltanto il provvedimento restrittivo in sé, ma anche le conseguenze drastiche derivanti dal medesimo, che avrebbe comportato l'uscita forzata dal territorio dello Stato. Il ricorso era stato proposto tempestivamente contro il provvedimento n. 170/2024, attraverso il quale il Questore aveva assunto una determinazione che il ricorrente riteneva illegittima sul piano procedurale e sostanziale.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno e della sua conversione è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), che stabilisce i presupposti, le procedure e le modalità di rilascio, rinnovo e conversione dei titoli di soggiorno. I provvedimenti del Questore in tale ambito sono sindacabili dal giudice amministrativo quanto alla legittimità procedurale e sostanziale, secondo i principi generali del diritto amministrativo. L'ordine di allontanamento dal territorio italiano è un provvedimento strettamente collegato alla decisione sui permessi di soggiorno e sottoposto ai medesimi standard di controllo giurisdizionale. Le decisioni in materia di permessi di soggiorno devono comunque rispettare i principi di proporzionalità, corretta istruttoria e osservanza della legge.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del diniego del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, presumibilmente ritenendo che ricorressero i presupposti normativi per l'accoglimento della richiesta oppure che il provvedimento fosse viziato sotto il profilo procedurale. La questione giuridica centrale riguardava se il Questore avesse correttamente valutato gli elementi di fatto e di diritto necessari per decidere sulla conversione del titolo, ovvero se la procedura amministrativa fosse stata svolta secondo i canoni di legge. Il giudizio verteva su un provvedimento amministrativo dalle conseguenze particolarmente gravi per la sfera giuridica del ricorrente, essendo in gioco il diritto al soggiorno nel territorio dello Stato e, potenzialmente, il diritto di famiglia, di libertà personale e altri diritti fondamentali.

La motivazione del giudice

Nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al TAR Piemonte, la situazione di fatto è mutata. La pronuncia di cessazione della materia del contendere indica che il provvedimento impugnato ha perso il suo carattere di attualità e concretezza, ossia che la controversia non presenta più gli elementi costitutivi per una sentenza su merito. Ciò accade tipicamente quando il Questore ha provveduto a revocare il provvedimento di diniego, oppure quando il permesso di soggiorno è stato comunque rinnovato o convertito durante il corso del giudizio, oppure ancora quando le circostanze di fatto hanno determinato l'estinzione della conseguenza lesiva (l'ordine di allontanamento). La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta l'esito più favorevole per il ricorrente, in quanto comporta l'affermazione che egli ha ottenuto in sostanza la tutela richiesta, senza necessità che il giudice debba pronunciarsi nel merito della controversia. Il collegio ha ritenuto che non sussistessero più ragioni per proseguire il giudizio sulla base del mutamento della situazione di fatto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sezione prima, ha dichiarato cessata la materia del contendere nella controversia concernente il provvedimento di diniego del rinnovo o conversione del permesso di soggiorno e l'ordine di allontanamento dal territorio italiano. Tale pronuncia comporta l'archiviazione della controversia senza un provvedimento nel merito, poiché il ricorrente ha ottenuto sostanzialmente la tutela da lui ricercata attraverso il mutamento della situazione di fatto durante il giudizio. Le spese processuali sono rimaste presumibilmente a carico di ciascuna parte, salvo diversa disposizione contenuta nel dispositivo della sentenza.

Massima

Quando nel corso di un giudizio amministrativo avverso un provvedimento del Questore in materia di permesso di soggiorno si verifichi una modificazione della situazione di fatto tale da rendere non più controversa la pretesa del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, senza necessità di pronunciarsi nel merito della controversia.

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