Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Respinto
Sentenza n. 202301509/2023
Trasporti - Aeroporti - Assegnazione Stalli Per Autobus
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) delle due note dell'ENAC, a firma del Direttore Aeroportuale di Milano Malpensa, del 5 ottobre 2017 protocollo 100968, e dell'8 novembre 2017 protocollo 113268, con le quali è stata negata la competenza rispetto alla richiesta della Alivision Transport Scarl di assegnazione di stalli (punti di fermata) per i propri autobus presso l'aeroporto di Malpensa (stalli utili allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale cui è autorizzata dalla Regione Lombardia) secondo “criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati e non discriminatori che garantiscano la libera concorrenza tra gli operatori, anche nel rispetto del principio di rotazione”, come anche prescritto dal regolamento della medesima Regione n. 8/2015; b) degli eventuali atti (non noti) con i quali siano stati assegnati, almeno a decorrere dal 2017, alle imprese di trasporto concorrenti della ricorrente, Autostradale s.r.l. e Air Pullman s.p.a., gli stalli presso l'aeroporto di Malpensa, nonché, ove stipulati, per la dichiarazione di inefficacia dei relativi contratti con la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. s.p.a.; c) per quanto occorrer possa, della nota della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. s.p.a. in data 14 novembre 2017, prot. 17306, diretta all'Alivision Transport scarl. d) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ove occorra incluso, in parte qua, il regolamento della Regione Lombardia n. 8/2015; e in subordine per l'accertamento dell'obbligo di provvedere della SEA s.p.a., quale gestore dell'aeroporto di Malpensa, in relazione alla richiesta di cui sub a), nonché dell'obbligo di provvedere dell'ENAC quanto alla richiesta, sempre in relazione all'assegnazione degli stalli, di esercizio dei poteri di vigilanza e controllo che le competono e conseguentemente per l'accertamento dell'illegittimità dei silenzi serbati con condanna a provvedere; nonché per il risarcimento dei danni tutti subiti e subendi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 29 maggio 2018: a) della proposta di accordo commerciale, unitamente agli allegati, trasmessa dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. s.p.a. (di seguito SEA) alla ricorrente con pec in data 14 marzo 2018, proposta della quale la SEA s.p.a. ha chiesto la sottoscrizione per consentire nell'anno 2018 agli autobus della ricorrente l'accesso e l'uso degli spazi di fermata (stalli) presso l'aeroporto di Malpensa; b) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 2663 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alivision Transport S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Maria Colombo, Pierfrancesco Palatucci, Elena Stella Richter, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Maria Colombo in Milano, via Visconti di Modrone 12; Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; S.E.A. - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Emanuele Assereto, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Milano, via Larga 23; Air Pullman S.p.a., Autostradale S.r.l., Regione Lombardia, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile e di S.E.A. - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: -) dichiara in parte infondato e in parte improcedibile il ricorso introduttivo; -) dichiara improcedibile i motivi aggiunti; -) compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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