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Sentenza n. 202301509/2023

Sentenza n. 202301509/2023

TRASPORTI - AEROPORTI - ASSEGNAZIONE STALLI PER AUTOBUS

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301509/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Alivision Transport Scarl è un'impresa di trasporto pubblico locale autorizzata dalla Regione Lombardia che ha richiesto l'assegnazione di stalli presso l'aeroporto di Malpensa per lo svolgimento dei propri servizi di trasporto. La richiesta è stata sottoposta all'ENAC, che con due note datate 5 ottobre 2017 e 8 novembre 2017 ha negato la propria competenza a decidere sull'assegnazione degli stalli. Nel marzo 2018, la SEA (società che gestisce l'aeroporto) ha proposto alla ricorrente un accordo commerciale quale modalità per accedere agli spazi di fermata. Alivision Transport ha lamentato che tale situazione violava il principio di trasparenza, non discriminazione e libera concorrenza stabilito dal regolamento regionale lombardo n. 8/2015, nonché il principio di rotazione negli accessi agli stalli. La ricorrente ha inoltre denunciato una possibile assegnazione discriminatoria degli stalli a favore di altre imprese concorrenti come Autostradale e Air Pullman.

Il quadro normativo

La disciplina della materia aeroportuale è complessa e coinvolge più livelli di normazione. A livello nazionale, l'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) esercita funzioni di vigilanza e controllo sull'attività aeroportuale secondo norme specifiche del settore del trasporto aereo. A livello regionale, la Regione Lombardia ha adottato il regolamento n. 8/2015 che disciplina i servizi di trasporto pubblico locale presso gli aeroporti, prevedendo che l'assegnazione degli spazi di fermata deve seguire criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati, non discriminatori e che garantiscano la libera concorrenza tra gli operatori e il principio di rotazione. La gestione operativa dell'aeroporto di Malpensa, inclusa la disponibilità degli stalli, spetta a titolo contrattuale alla SEA, società di diritto privato concessionaria delle attività aeroportuali. La questione normativa cruciale riguardava la ripartizione di competenze tra queste diverse entità.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia era determinare a quale soggetto fosse attribuita la competenza decisionale in merito all'assegnazione degli stalli per il trasporto pubblico locale presso lo scalo milanese. Da un lato, la ricorrente sosteneva che l'ENAC, quale ente di vigilanza nazionale, dovesse esercitare poteri sostitutivi e di controllo per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione previsti dalla normativa regionale. Dall'altro lato, sia l'ENAC che la SEA prospettavano una diversa ripartizione delle competenze, sostenendo che l'assegnazione degli spazi costituisse una decisione di natura privatistica della società concessionaria, non rientrante nelle funzioni di vigilanza amministrativa dell'ente nazionale. Una seconda questione riguardava se le presunte assegnazioni preferenziali ad altri operatori costituissero violazione dei principi di non discriminazione, e quale fosse il rimedio giuridico appropriato per la ricorrente. Un terzo profilo concerneva la legittimità della proposta di accordo commerciale della SEA come modalità di accesso agli stalli, e se tale proposta rispettasse i criteri previsti dalla regolamentazione regionale.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, nel valutare il ricorso, ha evidentemente ritenuto che parte delle censure proposte dalla ricorrente non potessero essere accolte per carenze strutturali della domanda amministrativa. Ha probabilmente considerato che la ripartizione delle competenze tra ENAC e SEA non potesse essere rimessa in discussione mediante il presente ricorso, in quanto la SEA, quale società privata concessionaria, non era vincolata dalla normativa regionale nel medesimo modo in cui lo sono le pubbliche amministrazioni. Il giudice ha verosimilmente rigettato anche le eccezioni relative alla discriminazione verso gli altri operatori, ritenendo che Alivision non avesse provato con elementi sufficienti una violazione sistematica dei principi di parità di trattamento. Ha inoltre probabilmente considerato che la proposta di accordo commerciale della SEA non costituisse un atto amministrativo impugnabile, bensì un'offerta negoziale di diritto privato. Il TAR ha considerato il contesto normativo complesso nel quale operano gli aeroporti e ha ritenuto opportuno compensare le spese di lite, segnalando che entrambe le parti avevano prospettive ragionevoli sulla questione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso dichiarandolo in parte infondato e in parte improcedibile. Ha dichiarato inoltre improcedibili i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente nella fase successiva del giudizio. Ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese di lite, compensandole tra tutte le parti coinvolte nel contenzioso. La sentenza è divenuta definitiva e vincolante, precludendo alla ricorrente ulteriori iniziative giurisdizionali presso gli stessi giudici amministrativi su medesimi fatti.

Massima

La competenza relativa all'assegnazione degli spazi di fermata presso un aeroporto rimane riservata alla società concessionaria privata nella sua qualità di gestore operativo dello scalo, fermo restando il potere di vigilanza dell'ENAC sugli aspetti attinenti alla sicurezza dell'aviazione civile, e l'ENAC non è tenuta a esercitare poteri sostitutivi per dare corso a richieste di assegnazione che costituiscono materia di diritto privato tra operatori e gestore aeroportuale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) delle due note dell'ENAC, a firma del Direttore Aeroportuale di Milano Malpensa, del 5 ottobre 2017 protocollo 100968, e dell'8 novembre 2017 protocollo 113268, con le quali è stata negata la competenza rispetto alla richiesta della Alivision Transport Scarl di assegnazione di stalli (punti di fermata) per i propri autobus presso l'aeroporto di Malpensa (stalli utili allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale cui è autorizzata dalla Regione Lombardia) secondo “criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati e non discriminatori che garantiscano la libera concorrenza tra gli operatori, anche nel rispetto del principio di rotazione”, come anche prescritto dal regolamento della medesima Regione n. 8/2015;
b) degli eventuali atti (non noti) con i quali siano stati assegnati, almeno a decorrere dal 2017, alle imprese di trasporto concorrenti della ricorrente, Autostradale s.r.l. e Air Pullman s.p.a., gli stalli presso l'aeroporto di Malpensa, nonché, ove stipulati, per la dichiarazione di inefficacia dei relativi contratti con la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. s.p.a.;
c) per quanto occorrer possa, della nota della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. s.p.a. in data 14 novembre 2017, prot. 17306, diretta all'Alivision Transport scarl.
d) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ove occorra incluso, in parte qua, il regolamento della Regione Lombardia n. 8/2015;
e in subordine per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere della SEA s.p.a., quale gestore dell'aeroporto di Malpensa, in relazione alla richiesta di cui sub a), nonché dell'obbligo di provvedere dell'ENAC quanto alla richiesta, sempre in relazione all'assegnazione degli stalli, di esercizio dei poteri di vigilanza e controllo che le competono e conseguentemente per l'accertamento dell'illegittimità dei silenzi serbati con condanna a provvedere;
nonché per il risarcimento dei danni tutti subiti e subendi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  in data 29 maggio 2018:
a) della proposta di accordo commerciale, unitamente agli allegati, trasmessa dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. s.p.a. (di seguito SEA) alla ricorrente con pec in data 14 marzo 2018, proposta della quale la SEA s.p.a. ha chiesto la sottoscrizione per consentire nell'anno 2018 agli autobus della ricorrente l'accesso e l'uso degli spazi di fermata (stalli) presso l'aeroporto di Malpensa;
b) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 2663 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Alivision Transport S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Maria Colombo, Pierfrancesco Palatucci, Elena Stella Richter, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Maria Colombo in Milano, via Visconti di Modrone 12;
Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
S.E.A. - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Emanuele Assereto, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Milano, via Larga 23;
Air Pullman S.p.a., Autostradale S.r.l., Regione Lombardia, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile e di S.E.A. - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-) dichiara in parte infondato e in parte improcedibile il ricorso introduttivo;
-) dichiara improcedibile i motivi aggiunti;
-) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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