Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300350/2023
Stranieri - Prefettura - Rigetto Istanza Annullamento Autotutela Provvedimento Questorile Revoca Del Permesso Di Soggiorno
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento: - del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Lecco in data 21 febbraio 2019 e notificato il 22 febbraio 2019, con il quale è stato rigettato il ricorso in autotutela presentato dal ricorrente e inteso ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Questore di Lecco n. -OMISSIS- del 14 settembre 2018, recante la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 902 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Richard Martini e Maria Daniela Sacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno – Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Lecco; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →