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Sentenza n. 202300350/2023

Sentenza n. 202300350/2023

STRANIERI - PREFETTURA - RIGETTO ISTANZA ANNULLAMENTO AUTOTUTELA PROVVEDIMENTO QUESTORILE REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300350/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ha subito la revoca di tale titolo da parte del Questore della Provincia di Lecco con provvedimento del 14 settembre 2018. Dinanzi a questa revoca, il ricorrente ha presentato un ricorso in autotutela al Prefetto di Lecco chiedendo l'annullamento del provvedimento questorile, ritenendolo illegittimo secondo quanto previsto dalle norme sull'immigrazione. Il Prefetto ha però rigettato il ricorso in autotutela con decreto datato 21 febbraio 2019, confermando implicitamente la legittimità della revoca. Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto prefettizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contrastando sia la revoca originaria sia il rigetto della richiesta di autotutela. La controversia si inserisce nel complesso settore del diritto amministrativo dell'immigrazione, dove il bilanciamento tra i poteri discrezionali della pubblica amministrazione e i diritti soggettivi dei cittadini stranieri rappresenta una sfida ricorrente.

Il quadro normativo

La revoca dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, il quale prevede specifici presupposti e procedimenti per l'adozione di tale provvedimento da parte del Questore. L'articolo 14 del TUI stabilisce i casi in cui il permesso di soggiorno può essere revocato, fra i quali figurano il venir meno delle condizioni che l'hanno determinato, comportamenti contrari all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché il mancato rinnovo secondo le disposizioni di legge. Il ricorso in autotutela costituisce uno strumento straordinario di tutela amministrativa mediante il quale l'amministrazione può riesaminare propri provvedimenti ritenuti illegittimi, a discrezione della pubblica amministrazione medesima. I criteri e i limiti dell'esercizio di tale ricorso sono fissati dalle norme di diritto amministrativo generale, che richiedono motivazione adeguata e rispetto dei principi di legalità e proporzionalità. Infine, il controllo giudiziale su tali provvedimenti rimane subordinato al principio di sindacabilità tipico del processo amministrativo, il quale non consente una riedizione del merito bensì unicamente il controllo della legittimità.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, in subordine, se il Prefetto avesse correttamente rigettato il ricorso in autotutela presentato dal ricorrente. Erano in gioco il diritto del ricorrente a mantenere il proprio status di soggiornante per lavoro in Italia, che incide profondamente sulla possibilità di continuare a svolgere attività lavorativa e a risiedere nel territorio nazionale, contro i poteri amministrativi di controllo e revoca che la legge attribuisce alle autorità di pubblica sicurezza. La questione richiedeva al giudice di verificare se la revoca fosse stata adottata secondo le procedure corrette e se sussistessero effettivamente i presupposti di fatto e di diritto per l'ablazione del titolo di soggiorno. Inoltre, era necessario valutare se il Prefetto, nel rigettare il ricorso in autotutela, avesse operato una corretta qualificazione giuridica dei fatti e un'appropriata applicazione della normativa vigente.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza in questione non esponga dettagliatamente il ragionamento del collegio, l'esito del rigetto consente di inferire che il Tribunale ha ritenuto legittimi sia il provvedimento del Questore sia la valutazione compiuta dal Prefetto nel respingere l'istanza di autotutela. Il giudice amministrativo deve aver accertato che sussistevano validamente i presupposti fattici e normativi per la revoca del permesso di soggiorno, ovvero che il Questore aveva operato in conformità alle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione e secondo i principi di correttezza e proporzionalità richiesti anche nel settore dell'immigrazione. Il Tribunale ha altresì ritenuto che il Prefetto, nel riesaminare il provvedimento questorile attraverso il ricorso in autotutela, non avesse riscontrato vizi procedurali o sostanziali tali da determinare l'ablazione del provvedimento medesimo. La decisione di respingere il ricorso significa che il giudice non ha riscontrato illegittimità nel percorso decisionale dell'amministrazione, sia sotto il profilo della procedura seguita sia sotto quello della applicazione della legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando definitivamente sia la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emanata dal Questore che il successivo rigetto della richiesta di autotutela da parte del Prefetto. Le spese sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sostanzialmente supportato i propri costi processuali senza che sia stata imputata prevalentemente la responsabilità dell'uno o dell'altro contendente. La sentenza è divenuta definitiva per effetto della pronuncia stessa, posto che le sentenze del TAR sono generalmente appellabili solo per violazione di legge dinanzi al Consiglio di Stato, ma il ricorrente non può ulteriormente impugnare la decisione sulla base di motivi di merito. Il Tribunale ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali del ricorrente nel provvedimento, in ottemperanza alle disposizioni sulla protezione dei dati personali e del Regolamento europeo sulla privacy.

Massima

Nella revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il Questore esercita un potere discrezionale che il Prefetto può legittimamente ritenere non affetto da vizi procedurali o sostanziali, qualora ricorrano i presupposti di legge, e il giudice amministrativo deve limitarsi al controllo di legittimità del provvedimento amministrativo senza sindacare il merito della decisione dell'amministrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
- del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Lecco in data 21 febbraio 2019 e notificato il 22 febbraio 2019, con il quale è stato rigettato il ricorso in autotutela presentato dal ricorrente e inteso ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Questore di Lecco n. -OMISSIS- del 14 settembre 2018, recante la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Richard Martini e Maria Daniela Sacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno – Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Lecco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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