Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202303220/2023
Stranieri - Questura - Permesso Di Soggiorno - Ritiro
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto (prov. n.-OMISSIS-) del Questore della Provincia di Milano, notificato alla ricorrente in data 2.01.2019, nonché tutti gli atti presupposti, precedenti, conseguenti e/o connessi. sul ricorso numero di registro generale 675 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 novembre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con nota depositata in prossimità della odierna udienza di trattazione la Amministrazione resistente rappresentava che la ricorrente –nelle more del giudizio- aveva ottenuto il permesso di soggiorno ad altro titolo (motivi familiari) rispetto a quello in allora richiesto, valido fino al 2 maggio 2022; poscia, a seguito di istanza del 9 marzo 2022 si è iniziato il procedimento volto al rinnovo di tale permesso avanti la Questura di Pavia. In tale contesto, pur non potendosi ritenere soddisfatta per così dire “in forma specifica” la pretesa vantata dalla ricorrente, resta fermo che ella non è più portatrice di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito del ricorso, essendo il diniego quivi gravato ormai superato dalle vicende provvedimentali e procedimentali medio tempore intervenute per iniziativa della stessa ricorrente. Sulla base degli elementi suindicati, questo TAR deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare improcedibile il ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Le peculiari modalità di definizione della lite conducono alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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