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Sentenza n. 202303220/2023

Sentenza n. 202303220/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RITIRO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303220/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per impugnare un decreto del Questore della Provincia di Milano notificato il 2 gennaio 2019, nel quale era stato negato il rilascio di un permesso di soggiorno. Il ricorso è stato depositato nel 2019 con numero di registro 675. Nel corso del procedimento giudiziario, la situazione fattuale della ricorrente si è modificata in modo significativo: durante il giudizio, ella ha ottenuto un permesso di soggiorno a titolo diverso da quello originariamente richiesto, cioè per motivi familiari, con validità fino al 2 maggio 2022. Successivamente, il 9 marzo 2022, la ricorrente ha presentato istanza per il rinnovo di questo permesso presso la Questura di Pavia, dando così inizio a un nuovo procedimento amministrativo. Quando il giudice si è riunito in udienza straordinaria il 16 novembre 2023 per decidere il ricorso, l'Amministrazione ha rappresentato che la ricorrente non era più portatrice di un interesse concreto e attuale alla decisione della causa, poiché il diniego originariamente impugnato era stato superato dalle modifiche normative e procedimentali intervenute nel frattempo.

Il quadro normativo

La sentenza fa riferimento a norme fondamentali del diritto amministrativo e della procedura amministrativa. In primo luogo, invoca l'articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, che disciplina i casi di improcedibilità del ricorso quando viene meno la situazione di interesse della parte ricorrente. La controversia riguarda inoltre la materia del diritto dell'immigrazione, in particolare il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, che costituisce un'attività amministrativa rientrante nella competenza del Ministero dell'Interno per il tramite dei Questori. La sentenza applica inoltre il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona attraverso l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento. Il contesto normativo è quindi quello della procedura amministrativa in materia di immigrazione, dove il potere discrezionale della pubblica amministrazione è sottoposto al sindacato giurisdizionale, ma soggetto anche alle condizioni di procedibilità stabilite dal codice di procedura.

La questione giuridica

Il punto controverso non era propriamente l'illegittimità del decreto del Questore nel merito, bensì la rilevanza giuridica della modifica della situazione sostanziale della ricorrente intervenuta durante il giudizio. Occorreva stabilire se una parte perde il diritto di ottenere una decisione di merito quando, nel corso del processo, la situazione di fatto e di diritto da cui nasceva l'interesse a ricorrere si sia modificata in modo tale che il provvedimento impugnato risulti ormai privo di effetti immediati e concreti sulla situazione attuale della ricorrente. In altri termini, la questione era se il ricorso rimanesse azionabile quando l'interessata aveva già ottenuto, attraverso un diverso percorso amministrativo, una soluzione favorevole che rendeva moot, cioè irrilevante, la decisione che il giudice avrebbe potuto pronunciare sul diniego originario. Si trattava di una delicata questione di procedibilità, riguardante il nesso tra l'esistenza di un interesse attuale della parte e la sussistenza stessa della causa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha valutato attentamente la documentazione presentata dall'Amministrazione nelle note depositate in prossimità dell'udienza, nella quale emergeva che la ricorrente era stata portatrice di un interesse attuale al momento della proposizione del ricorso, ma tale interesse era venuto meno nel corso del giudizio. Il collegio ha rilevato che, sebbene il diniego originario non fosse stato annullato formalmente e specificamente per effetto della decisione giudiziale che il ricorso avrebbe potuto ottenere, la ricorrente non si trovava più nella situazione di precarietà giuridica che aveva caratterizzato la ricorsa a giudizio. Questo perché la ricorrente aveva nel frattempo conseguito un titolo legale di soggiorno mediante un differente procedimento amministrativo, scaturito dalla sua stessa iniziativa. Il giudice ha quindi condotto un'indagine sulla rilevanza della sopravvenuta carenza di interesse, concludendo che una decisione di merito sulla questione originaria non avrebbe avuto alcun effetto utile e concreto sulla posizione giuridica della ricorrente. Per queste ragioni il TAR ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per effetto della modificazione intervenuta nella situazione della ricorrente, applicando il principio per il quale il processo amministrativo non può proseguire quando l'interessato non abbia più un interesse concreto e attuale alla sua decisione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso numero 675 del 2019 improcedibile, in base all'articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente. Le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti, dato che la conclusione della causa era determinata da circostanze dovute all'iniziativa della ricorrente stessa, la quale aveva nel frattempo ottenuto la soluzione della sua controversia attraverso un nuovo procedimento amministrativo. La sentenza inoltre ordina l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, al fine di tutelare i suoi diritti e la sua dignità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

La procedibilità del ricorso amministrativo nel quale sia stata richiesta l'annullazione di un diniego relativo al permesso di soggiorno cessa per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente quando quest'ultima abbia nel frattempo ottenuto il rilascio di un titolo di soggiorno a titolo diverso durante il pendere della causa, in quanto la successiva modifica della situazione di diritto della parte fa venir meno la concretezza e l'attualità dell'interesse a ottenere una decisione giudiziale sul provvedimento impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto (prov. n.-OMISSIS-) del Questore della Provincia di Milano, notificato alla ricorrente in data 2.01.2019, nonché tutti gli atti presupposti, precedenti, conseguenti e/o connessi.
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 novembre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con nota depositata in prossimità della odierna udienza di trattazione la Amministrazione resistente rappresentava che la ricorrente –nelle more del giudizio- aveva ottenuto il permesso di soggiorno ad altro titolo (motivi familiari) rispetto a quello in allora richiesto, valido fino al 2 maggio 2022; poscia, a seguito di istanza del 9 marzo 2022 si è iniziato il procedimento volto al rinnovo di tale permesso avanti la Questura di Pavia.
In tale contesto, pur non potendosi ritenere soddisfatta per così dire “in forma specifica” la pretesa vantata dalla ricorrente, resta fermo che ella non è più portatrice di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito del ricorso, essendo il diniego quivi gravato ormai superato dalle vicende provvedimentali e procedimentali medio tempore intervenute per iniziativa della stessa ricorrente.
Sulla base degli elementi suindicati, questo TAR deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare improcedibile il ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le peculiari modalità di definizione della lite conducono alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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