Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202303218/2023

Stranieri - Questura - Permesso Di Soggiorno - Rigetto Istanza Rinnovo

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, notificato in data 17.09.2018.
sul ricorso numero di registro generale 2541 del 2018, proposto da
Gouda Mohamed Gamal, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Scelsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 novembre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con nota depositata in prossimità della odierna udienza di trattazione la Amministrazione resistente rappresentava che il ricorrente –nelle more del giudizio- aveva ottenuto il permesso di soggiorno ad altro titolo rispetto a quello in allora richiesto; e ciò ottenendo: dapprima permesso di soggiorno da parte della Questura di Como ai sensi dell’art.103 DL 34/2020, valido fino al 3 novembre 2022; poscia, a seguito di istanza del 2 febbraio 2023 si è iniziato il procedimento volto al rilascio del permesso di motivi di lavoro autonomo avanti la Questura di Varese.
In tale contesto, pur non potendosi ritenere soddisfatta per così dire “in forma specifica” la pretesa vantata dal ricorrente, resta fermo che egli non è più portatore di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito del ricorso, essendo il diniego quivi gravato ormai superato dalle vicende provvedimentali e procedimentali medio tempore intervenute per iniziativa dello stesso ricorrente.
Sulla base degli elementi suindicati, questo TAR deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare improcedibile il ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le peculiari modalità di definizione della lite conducono alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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