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Sentenza n. 202303218/2023

Sentenza n. 202303218/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303218/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da Gouda Mohamed Gamal contro il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, notificato dalla questura il 17 settembre 2018. La controversia si inserisce nel tema dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno in Italia, nello specifico riguardante i soggiornanti stranieri che intendono proseguire la loro permanenza legale nel territorio nazionale per motivi lavorativi. Durante il pendenza del giudizio, il ricorrente ha intrapreso ulteriori iniziative amministrative: ha innanzitutto ottenuto dalla Questura di Como un permesso di soggiorno a titolo differente, in forza dell'articolo 103 del decreto legge 34/2020, valido fino al 3 novembre 2022. Successivamente, il 2 febbraio 2023, ha presentato una nuova istanza presso la Questura di Varese volta al rilascio proprio del permesso per motivi di lavoro autonomo, avviando in tal modo un diverso procedimento amministrativo. Queste circostanze hanno inciso profondamente sulla natura della lite, alterando la posizione processuale delle parti e la rilevanza della questione originaria.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo 286/1998, Testo Unico sull'Immigrazione, che regola le modalità di ingresso, soggiorno e permanenza degli stranieri in Italia, nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi. L'articolo 103 del decreto legge 34/2020, richiamato nella sentenza, ha introdotto misure eccezionali per il rilascio di permessi di soggiorno con particolari modalità e requisiti in relazione alle circostanze emergenziali dell'epoca. Il procedimento amministrativo di rilascio dei permessi di soggiorno deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, incluso il principio della necessaria sussistenza di un interesse giuridico rilevante della parte che chiede l'intervento del giudice, senza il quale non può procedersi al merito. La regolamentazione processuale amministrativa, contenuta nel Codice del Processo Amministrativo, disciplina i presupposti e le modalità di apertura e chiusura del giudizio, includendo le cause di estinzione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La questione giuridica

Il punto giuridico centrale della controversia riguardava la legittimità del diniego opposto dalla pubblica amministrazione al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo del ricorrente. Tuttavia, durante il pendenza del giudizio, la questione ha subito una trasformazione sostanziale per cui il ricorrente ha ottenuto protezione legale tramite un diverso permesso di soggiorno, determinando il superamento del provvedimento originariamente contestato dalla realtà dei fatti. La questione processuale che ne è derivata riguarda la prosecuzione del giudizio e la permanenza del concreto interesse del ricorrente a veder pronunciare il merito della causa, dato che la situazione di fatto e di diritto era radicalmente mutata rispetto al momento della proposizione del ricorso. In particolare, era necessario stabilire se, in ipotesi di sopravvenuta acquisizione di un titolo alternativo di soggiorno, il ricorrente conservasse comunque un interesse alla pronuncia sul ricorso relativo al diverso titolo originariamente richiesto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato attentamente la situazione processuale e ha osservato che, sebbene il ricorrente non avesse ottenuto il riconoscimento del permesso di soggiorno per il medesimo titolo originariamente richiesto, ossia il lavoro autonomo, egli aveva tuttavia conseguito protezione legale mediante provvedimenti successivi interventi nel corso del giudizio. Il collegio ha considerato che il ricorrente non era più portatore di un interesse concreto e attuale alla pronuncia del merito sulla domanda originaria, poiché il diniego contestato era stato ormai superato dalle mutate circostanze procedimentali e dalle iniziative successive dello stesso ricorrente. Il TAR ha applicato il principio generale del diritto amministrativo secondo cui il giudizio amministrativo non può proseguire in assenza di un interesse della parte alla decisione, principio che trova fondamento nell'articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo. La conclusione raggiunta è stata che, pur non potendosi dire soddisfatta in forma specifica la pretesa originaria, la situazione fattuale aveva comunque perduto il suo carattere di controversia giudiziale rilevante e decidenda, rendendo la prosecuzione del giudizio non necessaria e inopportuna.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Gouda Mohamed Gamal per sopravvenuta carenza di interesse, in forza dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, secondo le peculiari modalità di definizione della lite che il TAR ha ritenuto appropriate in considerazione delle circostanze concrete del caso. La sentenza è stata pronunciata il 16 novembre 2023 dal collegio composto dal Presidente Antonio Vinciguerra, dal Consigliere Oscar Marongiu e dal Primo Referendario Rocco Vampa nella qualità di estensore. La dichiarazione di improcedibilità implica che il ricorso non è stato affrontato nel merito, ma è stato estinto per motivi di natura processuale, con conseguente impossibilità di ottenere l'annullamento del provvedimento originariamente impugnato.

Massima

La sopravvenuta acquisizione da parte del ricorrente di un titolo alternativo di soggiorno nel corso del giudizio amministrativo estingue l'interesse processuale alla pronuncia sul ricorso originario relativo al rifiuto di un diverso titolo di soggiorno, determinando l'improcedibilità della causa per carenza di interesse concreto e attuale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, notificato in data 17.09.2018.
sul ricorso numero di registro generale 2541 del 2018, proposto da
Gouda Mohamed Gamal, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Scelsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 novembre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con nota depositata in prossimità della odierna udienza di trattazione la Amministrazione resistente rappresentava che il ricorrente –nelle more del giudizio- aveva ottenuto il permesso di soggiorno ad altro titolo rispetto a quello in allora richiesto; e ciò ottenendo: dapprima permesso di soggiorno da parte della Questura di Como ai sensi dell’art.103 DL 34/2020, valido fino al 3 novembre 2022; poscia, a seguito di istanza del 2 febbraio 2023 si è iniziato il procedimento volto al rilascio del permesso di motivi di lavoro autonomo avanti la Questura di Varese.
In tale contesto, pur non potendosi ritenere soddisfatta per così dire “in forma specifica” la pretesa vantata dal ricorrente, resta fermo che egli non è più portatore di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito del ricorso, essendo il diniego quivi gravato ormai superato dalle vicende provvedimentali e procedimentali medio tempore intervenute per iniziativa dello stesso ricorrente.
Sulla base degli elementi suindicati, questo TAR deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare improcedibile il ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le peculiari modalità di definizione della lite conducono alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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