Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202303217/2023

Stranieri - Questura - Permesso Di Soggiorno - Rigetto Istanza Di Rinnovo

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Questore della Provincia di Milano n. 8099/2018 Imm. –ID 959036, emesso in data 14 giugno 2018 e notificato in data 22 agosto 2018;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del provvedimento di conferma del rigetto del Questore della Provincia di Milano n. 29/2019 Imm. Cont. (ID 959036) emesso in data 17 aprile 2019 e depositato agli atti del giudizio in data 26 aprile 2019.
sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ayman Salah El Sayed Abdel Gawad, rappresentato e difeso dall'avvocato Lara La Piscopia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 novembre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che il ricorrente, in vista della odierna udienza di trattazione, ha depositato una nota nella quale ha rappresentato di avere presentato domanda di emersione ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/20 e di non avere più interesse alla decisione.
Al Collegio non resta che prendere atto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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