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Sentenza n. 202303217/2023

Sentenza n. 202303217/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303217/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ayman Salah El Sayed Abdel Gawad ha ricorso avanti al TAR Lombardia contro un provvedimento del Questore della Provincia di Milano (provvedimento n. 8099/2018 del 14 giugno 2018, notificato il 22 agosto 2018) e contro la sua successiva conferma (provvedimento n. 29/2019 del 17 aprile 2019). I provvedimenti del Questore riguardavano il rigetto di una domanda presumibilmente legata al permesso di soggiorno o alla permanenza regolare in Italia. Il ricorrente, dissatisfatto da tali provvedimenti, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, integrando successivamente il ricorso con motivi aggiunti per contrastare sia il provvedimento originario che la conferma dello stesso. Tuttavia, nel corso del giudizio, la situazione è radicalmente mutata con l'intervento di una nuova disciplina normativa di regolarizzazione straordinaria che ha reso la causa priva di rilevanza pratica per il ricorrente.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina sui permessi di soggiorno e sui provvedimenti del Questore in materia di immigrazione e permanenza sul territorio nazionale. Il riferimento cruciale emergente dalla sentenza è l'art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020, che ha introdotto una procedura straordinaria di emersione di lavoratori migranti in situazione di irregolarità, consentendo loro di regolarizzarsi ricorrendo a specifiche modalità previste dal decreto stesso. Questa norma ha rappresentato una rilevante opportunità normativa per i soggetti in situazione di immigrazione irregolare, permettendo percorsi alternativi rispetto alle procedure ordinarie di riconoscimento del soggiorno regolare. Le norme di diritto amministrativo generale, in particolare l'art. 35 del Codice del Processo Amministrativo, prevedono che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile quando l'interesse della parte alla decisione viene meno nel corso del giudizio.

La questione giuridica

Il nodo centrale riguardava la possibilità che il ricorrente, inizialmente interessato all'annullamento dei provvedimenti del Questore mediante il ricorso amministrativo, potesse avvalersi della procedura straordinaria di emersione prevista dall'art. 103 d.l. 34/20 e quale fosse il destino del giudizio pendente dinanzi al TAR. La questione coinvolgeva il rapporto tra il ricorso amministrativo pendente e l'accesso a nuove procedure di regolarizzazione sopravvenute nel corso del giudizio. Il tema rilevante era pertanto stabilire se il ricorrente mantenesse interesse alla decisione del TAR una volta avviata una procedura alternativa di regolarizzazione che potesse risolvere la sua situazione con modalità diverse rispetto all'annullamento del provvedimento. La problematica processuale riguardava se la sopravvenuta possibilità di regolarizzazione attraverso la procedura di emersione estinguesse il diritto d'azione in giudizio amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio ha preso atto della dichiarazione del ricorrente, rappresentata nella nota depositata prima dell'udienza del 16 novembre 2023, secondo cui lo stesso aveva presentato domanda di emersione ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/20 e non aveva più interesse alla decisione del TAR. Di fronte a tale rappresentazione, il Tribunale ha ritenuto che venisse meno il presupposto processuale dell'interesse della parte alla decisione della causa, elemento essenziale e imprescindibile per la prosecuzione del giudizio. La logica seguita è che, una volta acquisita una possibilità alternativa di regolarizzazione attraverso la procedura di emersione, il ricorso tendente all'annullamento dei provvedimenti amministrativi perdesse rilevanza pratica per il ricorrente, rendendo quindi la controversia non più opportunamente decidenda dal giudice amministrativo. Il Tribunale ha applicato il principio secondo cui, quando l'interesse alla decisione cessa di esistere nel corso del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile piuttosto che decidibile nel merito. Tale orientamento risponde al principio di economia processuale e di corretta gestione della giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, in quanto venuto meno l'interesse della parte alla decisione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, ciascuna sostenendo quindi i propri costi processuali, in considerazione del fatto che il ricorso è stato dichiarato improcedibile su istanza della parte stessa. La sentenza è stata decisa in camera di consiglio il 16 novembre 2023, con la partecipazione del collegio composto dal Presidente Antonio Vinciguerra, dal Consigliere Oscar Marongiu e dal Primo Referendario estensore Rocco Vampa. L'atto è stato notificato secondo le modalità ordinarie della giustizia amministrativa.

Massima

La dichiarazione di improcedibilità del ricorso amministrativo è doverosa quando il ricorrente, nel corso del giudizio, acquisisce una possibilità alternativa di regolarizzazione della sua posizione mediante procedura straordinaria di emersione, perdendo così l'interesse pratico alla decisione del giudice amministrativo su provvedimenti ormai superati dalle nuove circostanze fattiche e normative sopravvenute.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Questore della Provincia di Milano n. 8099/2018 Imm. –ID 959036, emesso in data 14 giugno 2018 e notificato in data 22 agosto 2018;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del provvedimento di conferma del rigetto del Questore della Provincia di Milano n. 29/2019 Imm. Cont. (ID 959036) emesso in data 17 aprile 2019 e depositato agli atti del giudizio in data 26 aprile 2019.
sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ayman Salah El Sayed Abdel Gawad, rappresentato e difeso dall'avvocato Lara La Piscopia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 novembre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che il ricorrente, in vista della odierna udienza di trattazione, ha depositato una nota nella quale ha rappresentato di avere presentato domanda di emersione ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/20 e di non avere più interesse alla decisione.
Al Collegio non resta che prendere atto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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