Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202302928/2023
Stranieri - Questura - Permesso Di Soggiorno - Rinnovo
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento del decreto nr. Id. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Milano in data 8.1.2019. sul ricorso numero di registro generale 801 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Luigi Rena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Brioschi, 56; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Milano ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per insufficienza dei redditi, in particolare in quanto, dalle verifiche effettuate dall’Amministrazione, sarebbe emerso che l’istante, dall’anno 2003, aveva percepito “un reddito imponibile ai fini contributivi in maniera discontinua e sempre insufficiente secondo i parametri stabili dall’assegno sociale”; - con ordinanza n. 540/2019 del 10.5.2019 il Collegio ha accolto provvisoriamente l’istanza cautelare disponendo il riesame della posizione del ricorrente; - il Questore di Milano, con decreto nr. -OMISSIS- del 24 ottobre 2019, emesso in attuazione dell’anzidetto remand cautelare, all’esito di una nuova ed integrale valutazione dell’insieme delle circostanze emerse in sede istruttoria, ha integralmente confermato il precedente provvedimento di diniego, disponendo nuovamente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente; - con ordinanza nr. 1553/2019 del 21.11.2019 il Collegio ha respinto la domanda cautelare del ricorrente; Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, come rilevato d’ufficio dal Collegio nell’udienza smaltimento del giorno 16 novembre 2023, tenutasi in modalità da remoto, atteso che: - come detto sopra, all’esito del riesame disposto dal Tribunale è stato emesso un nuovo provvedimento di diniego, che ha sostituito il decreto gravato e che non risulta essere stato a sua volta impugnato; - il provvedimento in questione, al di là del dispositivo di “conferma” del precedente diniego, è qualificabile alla stregua di un provvedimento di conferma “propria”, avendo l’Amministrazione procedente espressamente preso posizione, alla luce dei rilievi formulati nel remand cautelare, con particolare riguardo al reddito percepito dallo straniero nell’anno di imposta 2017, illustrando anche le ragioni - assenti invece nel corpo motivazionale del primo provvedimento – della ritenuta pericolosità sociale dello straniero; - pertanto, come del resto già osservato nella sede cautelare, il ricorso, in ragione dell’omessa impugnazione da parte del ricorrente del nuovo provvedimento di diniego del 24.10.2019, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendosi trasferito l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto inizialmente impugnato all’annullamento del provvedimento confermativo, che sostituisce interamente il primo (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 11.7.2023, n.1781; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2022, n. 3397; Id., Sez. V, 14 giugno 2022, n. 4820); Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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