STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302928/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ricorre avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un decreto del Questore di Milano emesso il 8 gennaio 2019, con il quale era stato rigettato il rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il diniego era motivato dall'insufficienza dei redditi percepiti, che secondo le verifiche amministrative risultavano discontinui e sempre inferiori ai parametri stabiliti dall'assegno sociale, pur in un arco temporale molto lungo (dal 2003). Il ricorrente, rappresentato legalmente, contesta la valutazione dell'Amministrazione sostenendo che la sua situazione reddituale consentirebbe comunque il rinnovo del permesso di soggiorno. Il Tribunale accoglie provvisoriamente l'istanza cautelare con ordinanza del 10 maggio 2019, ordinando al Questore di procedere a un riesame integrale della posizione del ricorrente.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nell'ambito della normativa che disciplina l'accesso e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi economici, per la quale sussistono requisiti reddituali minimi fissati dal legislatore con riferimento ai parametri dell'assegno sociale. Il Questore possiede il potere discrezionale tecnico di valutare se il reddito complessivo del cittadino straniero soddisfa i criteri stabiliti dalla legge e dai relativi decreti attuativi. La materia è inoltre regolata dal Codice del Procedimento Amministrativo, in particolare per quanto riguarda la ricevibilità dei ricorsi amministrativi e la rilevanza della questione della carenza di interesse quando un nuovo provvedimento succede a quello inizialmente impugnato. Questi profili normativi si intrecciano con i diritti fondamentali della persona e con i principi di trasparenza amministrativa.
La questione giuridica
Il punto cruciale della sentenza non riguarda tanto il merito della decisione reddituale, bensì un aspetto procedurale di rilievo delicato: la sorte del ricorso dopo che l'Amministrazione ha emesso un nuovo provvedimento di diniego in attuazione del remand cautelare ordinato dal Tribunale. La questione centrale è se il nuovo decreto del Questore del 24 ottobre 2019 costituisca una mera conferma del provvedimento precedente ovvero una "conferma propria", vale a dire un provvedimento sostanzialmente nuovo che sostituisce interamente il primo. Se è mera conferma, il ricorso originario mantiene utilità; se è conferma propria, l'interesse del ricorrente si trasferisce necessariamente al nuovo provvedimento. Conseguentemente, il non impugnare il nuovo atto comporterebbe l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice del Procedimento Amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale rileva che il nuovo decreto del Questore del 24 ottobre 2019 non è una mera conferma formale del precedente, bensì una conferma "propria" caratterizzata da una nuova presa di posizione dell'Amministrazione. Anzitutto, il Questore ha condotto una valutazione integrale e nuova di tutte le circostanze emerse durante il riesame, prestando particolare attenzione al reddito complessivo dello straniero nell'anno di imposta 2017, come suggerito dal remand cautelare. In secondo luogo, il nuovo provvedimento contiene argomentazioni assenti nel primo decreto, in particolare le ragioni della ritenuta pericolosità sociale dello straniero, che rappresenta un elemento distinto e rilevante rispetto alla sola insufficienza reddituale. Queste considerazioni dimostrano che l'Amministrazione ha effettivamente riconsiderato la posizione e ha sviluppato una motivazione propria e sostanziale, non limitandosi a una ripetizione formale del diniego precedente. Di conseguenza, il Tribunale conclude che l'interesse giuridico del ricorrente si è trasferito dall'annullamento del primo provvedimento all'annullamento del secondo, e il mancato impugnare il decreto del 24 ottobre 2019 determina l'improcedibilità per carenza di interesse riguardo all'atto iniziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso improcedibile. Le spese del giudizio sono compensate, tenuto conto della natura degli interessi in gioco. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente. Inoltre, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, dispone l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a identificare il ricorrente, al fine di tutelare la dignità della parte interessata. Questo significa che il ricorso originario è cassato dal procedimento non per decisione nel merito, bensì per una difformità procedurale che ha reso il ricorso stesso non più idoneo a conseguire una pronuncia sulla questione di fondo.
Massima
Quando l'Amministrazione emette un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente il precedente, sviluppando motivazioni proprie e effettuando una valutazione complessiva della situazione alla luce dei rilievi formulati dal giudice nel remand cautelare, il ricorso contro il primo provvedimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il nuovo atto non è a sua volta tempestivamente impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento del decreto nr. Id. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Milano in data 8.1.2019. sul ricorso numero di registro generale 801 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Luigi Rena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Brioschi, 56; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Milano ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per insufficienza dei redditi, in particolare in quanto, dalle verifiche effettuate dall’Amministrazione, sarebbe emerso che l’istante, dall’anno 2003, aveva percepito “un reddito imponibile ai fini contributivi in maniera discontinua e sempre insufficiente secondo i parametri stabili dall’assegno sociale”; - con ordinanza n. 540/2019 del 10.5.2019 il Collegio ha accolto provvisoriamente l’istanza cautelare disponendo il riesame della posizione del ricorrente; - il Questore di Milano, con decreto nr. -OMISSIS- del 24 ottobre 2019, emesso in attuazione dell’anzidetto remand cautelare, all’esito di una nuova ed integrale valutazione dell’insieme delle circostanze emerse in sede istruttoria, ha integralmente confermato il precedente provvedimento di diniego, disponendo nuovamente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente; - con ordinanza nr. 1553/2019 del 21.11.2019 il Collegio ha respinto la domanda cautelare del ricorrente; Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, come rilevato d’ufficio dal Collegio nell’udienza smaltimento del giorno 16 novembre 2023, tenutasi in modalità da remoto, atteso che: - come detto sopra, all’esito del riesame disposto dal Tribunale è stato emesso un nuovo provvedimento di diniego, che ha sostituito il decreto gravato e che non risulta essere stato a sua volta impugnato; - il provvedimento in questione, al di là del dispositivo di “conferma” del precedente diniego, è qualificabile alla stregua di un provvedimento di conferma “propria”, avendo l’Amministrazione procedente espressamente preso posizione, alla luce dei rilievi formulati nel remand cautelare, con particolare riguardo al reddito percepito dallo straniero nell’anno di imposta 2017, illustrando anche le ragioni - assenti invece nel corpo motivazionale del primo provvedimento – della ritenuta pericolosità sociale dello straniero; - pertanto, come del resto già osservato nella sede cautelare, il ricorso, in ragione dell’omessa impugnazione da parte del ricorrente del nuovo provvedimento di diniego del 24.10.2019, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendosi trasferito l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto inizialmente impugnato all’annullamento del provvedimento confermativo, che sostituisce interamente il primo (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 11.7.2023, n.1781; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2022, n. 3397; Id., Sez. V, 14 giugno 2022, n. 4820); Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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