Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202302356/2023

Stranieri - Questura - Permesso Di Soggiorno - Inammissibilita' Domanda Di Rinnovo

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
- del provvedimento Cat. A 12/2018, adottato dalla Questura di Milano il 4 giugno 2018 e comunicato al ricorrente in pari data, avente ad oggetto la inammissibilità ed irricevibilità dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, presupposto, consequenziale e/o, comunque, connesso allo stesso, in quanto lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 2007 del 2018, proposto da
Gezim Mici, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Albanese, Francesco Di Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Domenico Albanese in Milano, via Serlio 8/2;
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Sentita la dichiarazione in udienza con la quale il legale di parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il Ministero ha depositato in data 8.6.2023 una nota con cui comunica che “in data 30/11/2021 il ricorrente risulta aver ritirato il permesso di soggiorno n. I16759946, con validità fino al 20/09/2023, presso i competenti Uffici della Questura di Cuneo, in seguito alla procedura per l’emersione del lavoro irregolare ex D.L. 34/2020 art. 103”, precisando che “per quanto di interesse” si “ritiene quindi cessata la materia del contendere”;
- in ragione di ciò l’interesse del ricorrente si è ormai “spostato” sul permesso sopravvenuto, che ha sostituito il precedente provvedimento di diniego/irricevibilità impugnato, in quanto il titolo conseguito dall’interessato, benché scaduto da alcuni giorni, può comunque essere rinnovato su sua richiesta;
- il legale di parte ricorrente ha dichiarato in udienza che il suo assistito, in data 15.9.2023, ha presentato istanza di rinnovo del ridetto permesso, sicché deve ritenersi venuto meno l’interesse al ricorso;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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