STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - INAMMISSIBILITA' DOMANDA DI RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302356/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Gezim Mici ha presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento Cat. A 12/2018 emesso dalla Questura di Milano il 4 giugno 2018, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità e irricevibilità della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente contestava il diniego della questura, sostenendo di avere diritto al rinnovo della documentazione per continuare la sua attività lavorativa in Italia. La controversia si inserisce nel contesto più ampio della regolarizzazione dei migranti irregolari, poiché successivamente all'adozione del provvedimento impugnato il ricorrente aveva accesso a una procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dal decreto legge. Nel corso del procedimento dinanzi al TAR, il Ministero dell'Interno ha comunicato che il ricorrente aveva ritirato il suo precedente permesso di soggiorno il 30 novembre 2021 presso la Questura di Cuneo, ricevendo in seguito un nuovo titolo di soggiorno quale esito della procedura di regolarizzazione. Tale nuovo permesso, sebbene scaduto il 20 settembre 2023, risultava rinnovabile su richiesta dell'interessato, il quale in data 15 settembre 2023 aveva già presentato istanza di rinnovo.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno e della sua revoca è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e dalla normativa processuale amministrativa contenuta nel codice del processo amministrativo. In particolare, la procedura di emersione del lavoro irregolare è stata introdotta dall'articolo 103 del decreto legge n. 34 del 2020, il quale ha permesso ai cittadini stranieri che si trovavano in situazione di irregolarità di regolarizzarsi mediante il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno. Il procedimento davanti al TAR è disciplinato dagli articoli 35 e 85 del codice del processo amministrativo, che regolano rispettivamente la ricevibilità del ricorso e le modalità di deduzione degli atti. La presente vicenda tocca anche la questione della sopravvenienza processuale, ossia di quegli eventi che intervengono durante il procedimento giudiziale e che possono determinare l'improcedibilità del ricorso quando venga meno l'interesse della parte a ottenere la sentenza.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia attiene al principio del difetto di interesse sopravvenuto nel corso del procedimento. Nello specifico, il TAR doveva valutare se, una volta che il ricorrente aveva ottenuto un nuovo permesso di soggiorno per via della regolarizzazione, rimanesse ancora un interesse concreto all'annullamento del precedente provvedimento di diniego della Questura di Milano. Si trattava cioè di una questione di utilità processuale: una sentenza che accogliesse il ricorso avrebbe ancora una rilevanza pratica per il ricorrente, o era diventato irrilevante il precedente diniego in quanto il diritto invocato era ormai soddisfatto per altra via? La questione richiama il principio generale per cui il giudice amministrativo non deve pronunciarsi su ricorsi privi di effettiva utilità pratica.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ricostruito dettagliatamente l'evoluzione della situazione di fatto durante il procedimento. Ha preso atto della comunicazione del Ministero dell'Interno, che documentava il ritiro del precedente permesso e l'ottenimento di un nuovo titolo in esito alla procedura di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 34/2020. Ha inoltre accertato che il ricorrente aveva già presentato istanza di rinnovo del nuovo permesso il 15 settembre 2023, prima ancora della scadenza dello stesso. Il collegio ha quindi rilevato come l'interesse originario del ricorso, che si fondava sulla necessità di ottenere il rinnovo del primo permesso mediante l'annullamento del diniego della questura, fosse venuto completamente meno per effetto dell'intervento di circostanze successive. Una sentenza di accoglimento del ricorso avrebbe ormai una portata meramente formale, senza alcun effetto pratico sulla posizione giuridica del ricorrente. Il TAR ha infine operato una compensazione delle spese del giudizio tra le parti, ritenendo che la vicenda nel suo complessivo sviluppo presentasse una peculiarità tale da non giustificare il carico integrale dei costi su una delle due parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non è stata quindi affrontata nel merito la questione della legittimità del provvedimento di diniego della Questura di Milano, poiché divenuta priva di rilevanza pratica. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della peculiare sequenza degli eventi che avevano caratterizzato il procedimento. Il TAR ha ordinato l'esecuzione della presente sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, in corso di causa, intervengono circostanze tali da rendere priva di utilità pratica la tutela giurisdizionale richiesta. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, ha pronunciato la presente sentenza nel caso che vedeva ricorrente Gezim Mici, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Albanese e Francesco Di Blasi, contro il Ministero dell'Interno nella persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Il ricorso aveva quale oggetto l'annullamento del provvedimento Cat. A 12/2018, adottato dalla Questura di Milano il 4 giugno 2018 e comunicato al ricorrente nella medesima data, avente ad oggetto la inammissibilità ed irricevibilità dell'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché l'annullamento di ogni altro atto conseguente lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente. Nel corso della celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato tenutasi il 12 ottobre 2023 in modalità da remoto, il legale della parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso. Il Ministero dell'Interno aveva precedentemente depositato una nota in data 8 giugno 2023 comunicando che il ricorrente aveva ritirato il permesso di soggiorno n. I16759946 in data 30 novembre 2021 presso gli uffici competenti della Questura di Cuneo, in seguito alla procedura per l'emersione del lavoro irregolare prevista dall'articolo 103 del decreto legge 34/2020, e che conseguentemente la materia del contendere si riteneva cessata. Il Ministero ha ulteriormente evidenziato che il titolo conseguito dal ricorrente, benché scaduto da alcuni giorni, poteva comunque essere rinnovato su sua richiesta, mentre il ricorrente aveva effettivamente presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in data 15 settembre 2023. Il collegio ha preso atto che con l'intervento di tali circostanze sopravvenute il ricorrente aveva perduto l'interesse alla prosecuzione del ricorso, in quanto l'utilità pratica della sentenza era venuta meno. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, compensando le spese del giudizio tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda e della sua complessiva evoluzione processuale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento: - del provvedimento Cat. A 12/2018, adottato dalla Questura di Milano il 4 giugno 2018 e comunicato al ricorrente in pari data, avente ad oggetto la inammissibilità ed irricevibilità dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; - di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, presupposto, consequenziale e/o, comunque, connesso allo stesso, in quanto lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 2007 del 2018, proposto da Gezim Mici, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Albanese, Francesco Di Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Domenico Albanese in Milano, via Serlio 8/2; Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Sentita la dichiarazione in udienza con la quale il legale di parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - il Ministero ha depositato in data 8.6.2023 una nota con cui comunica che “in data 30/11/2021 il ricorrente risulta aver ritirato il permesso di soggiorno n. I16759946, con validità fino al 20/09/2023, presso i competenti Uffici della Questura di Cuneo, in seguito alla procedura per l’emersione del lavoro irregolare ex D.L. 34/2020 art. 103”, precisando che “per quanto di interesse” si “ritiene quindi cessata la materia del contendere”; - in ragione di ciò l’interesse del ricorrente si è ormai “spostato” sul permesso sopravvenuto, che ha sostituito il precedente provvedimento di diniego/irricevibilità impugnato, in quanto il titolo conseguito dall’interessato, benché scaduto da alcuni giorni, può comunque essere rinnovato su sua richiesta; - il legale di parte ricorrente ha dichiarato in udienza che il suo assistito, in data 15.9.2023, ha presentato istanza di rinnovo del ridetto permesso, sicché deve ritenersi venuto meno l’interesse al ricorso; Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse; Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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