Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—DICHIARA DIFETTO DI
Sentenza n. 202302355/2023
Stranieri - Questura - Obbligo Rientro Sul Territorio Dello Stato Membro U.e. Che Ha Rilasciato Il Titolo Di Soggiorno
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- il giorno 11 aprile 2018, notificato al ricorrente in pari data, e di tutti gli atti preparatori e connessi. sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano D'Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Fontana, 30; Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge. Compensa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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