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Sentenza n. 202302355/2023

Sentenza n. 202302355/2023

STRANIERI - QUESTURA - OBBLIGO RIENTRO SUL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO U.E. CHE HA RILASCIATO IL TITOLO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302355/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Massimiliano D'Alessio, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione prima) contro un provvedimento emesso dal Questore della Provincia il giorno 11 aprile 2018 e notificato nella medesima data. Il ricorso era volto all'annullamento di detto provvedimento e di tutti gli atti preparatori e connessi. La controversia ha visto contrapposti il ricorrente e il Ministero dell'Interno, rappresentato nelle vesti processuali dalla Questura territorialmente competente, costituitasi in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Il ricorso è stato registrato al numero 1460 del 2018 e si è proceduto alla discussione in camera di consiglio in modalità da remoto il 12 ottobre 2023, in una udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della giurisdizione amministrativa italiana, disciplinata dal codice del processo amministrativo. La competenza del giudice amministrativo è circoscritta a specifiche materie individuate dalla legge, principalmente concernenti controversie relative a provvedimenti amministrativi in senso stretto. Quando una controversia coinvolge soggetti pubblici ma riguarda questioni di diritto civile o diritto privato, la giurisdizione rimane presso il giudice ordinario, indipendentemente dalla qualità della parte pubblica. Il principio cardine è che la natura del diritto controverso determina la giurisdizione, non la qualità della parte convenuta. Nel caso in esame, si è posta la questione preliminare circa la corretta individuazione del giudice competente.

La questione giuridica

Il nodo controverso attorno al quale si è incentrata la discussione riguardava la determinazione della giurisdizione ratione materiae: se cioè il Tribunale Amministrativo Regionale possedesse la competenza a pronunciarsi sul provvedimento del Questore impugnato dal ricorrente. La questione non verteva sulla fondatezza delle ragioni esposte nel ricorso, bensì sulla preliminare questione di quale giudice fosse investito del potere decisorio sulla controversia stessa. Si tratta di una questione processuale di natura ordinatoria, che costituisce una condizione logicamente e temporalmente antecedente al merito della causa e che condiziona l'intera prosecuzione del giudizio.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, dopo aver esaminato gli atti della causa e sentiti i difensori delle parti all'udienza del 12 ottobre 2023, ha ritenuto che sussistesse un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella fattispecie concreta. Sebbene non sia esposta una motivazione estesa nel dispositivo (come frequentemente accade nelle ordinanze su questioni preliminari di natura processuale), è evidente che il TAR ha ravvisato come la controversia sottesa al ricorso non rientrasse nella materia propria della giurisdizione amministrativa. La natura della questione sottesa al provvedimento del Questore, sulla base dell'analisi della memoria ricorsoria e della documentazione prodotta, è stata ritenuta estranea alle controversie amministrative e più propriamente collocabile nel contesto delle controversie di diritto privato, per la cui cognizione è competente il giudice ordinario. La decisione è coerente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa di escludere dalla sua giurisdizione le liti che, pur coinvolgendo soggetti pubblici, vertono su questioni che appartengono ai tradizionali ambiti del diritto civile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando al ricorrente di riassumere il giudizio dinanzi al giudice ordinario nei termini previsti dalla legge. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, con conseguente ripartizione paritaria degli oneri processuali. Il TAR ha altresì ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e, a tutela della privacy del ricorrente, ha disposto l'oscuramento di tutte le generalità e di ogni dato idoneo a identificarlo, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali. La pronuncia è stata emessa in data 12 ottobre 2023.

Massima

Quando una controversia coinvolge un soggetto della pubblica amministrazione quale parte, la giurisdizione va riconosciuta al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo qualora la questione devoluta verta su diritti e obbligazioni disciplinati dal diritto civile piuttosto che su provvedimenti amministrativi in senso sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- il giorno 11 aprile 2018, notificato al ricorrente in pari data, e di tutti gli atti preparatori e connessi.
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano D'Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Fontana, 30;
Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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