Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202301973/2023

Silenzio P.a. - Beni Culturali, Antichità E Belle Arti - Istanza Di Revoca Del Vincolo Paesistico

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’accertamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lombardia in ordine all’istanza di revoca del vincolo paesistico, ex art. 14 del Regolamento R. D. n. 1357 del 1940 – disposto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 dicembre 1954 –, inoltratale dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano con nota 16 maggio 2018 prot. 4663, con la quale la Soprintendenza si è dichiarata incompetente a provvedere su detta istanza, trasmettendo la stessa alla Regione affinché ne fosse data evasione, e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compreso l’ordine alla Regione Lombardia di provvedere sulla predetta istanza, nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di inottemperanza;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- per l’annullamento del provvedimento della Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Programmazione Territoriale e Paesistica, Settore Paesaggio, prot. Z1.2018.0028334 del 26 novembre 2018, conosciuto a mezzo raccomandata in data 17 dicembre 2018, avente a oggetto “Milano – via Alfonso Lamarmora. Area tutelata ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 42/04 in forza al D.M. 22/12/1954. Richiesta di revoca parziale della tutela. Risposta a vostra nota prot. nr. 4664 del 16.5.2018”, con il quale è stato dichiarato che la Commissione Regionale “ha esaminato la richiesta relativa all’area di cui all’oggetto” e contestualmente sono state inviate le “determinazione assunte dalla Commissione” medesima;
- del verbale della Commissione Regionale di Lombardia per i Beni Paesaggistici dell’Alta Pianura e Area Urbana ad Alta Densità, n. 2/18 del 14 novembre 2018, allegato al provvedimento del 26 novembre 2018, conosciuto in data 17 dicembre 2018, con il quale si esprime valutazione sfavorevole all’accoglimento dell’istanza;
- nonché, ove occorra, della comunicazione della Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Programmazione Territoriale e Paesistica, Settore Paesaggio, prot. Z1.2018.0029076 del 30 novembre 2018, comunicato via p.e.c. in data 13 dicembre 2018, avente a oggetto “Area di via Lamarmora - richiesta di partecipazione al sopralluogo e osservazioni - nota pec trasmessa in data 16/11/2018”,
- sempre se e in quanto occorrer possa, del verbale della Commissione Regionale di Lombardia per i Beni Paesaggistici dell’Alta Pianura e Area Urbana ad Alta Densità, n. 1/18 del 25 settembre 2018, depositato in giudizio dalla parte resistente in data 22 ottobre 2018;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Quadrivium S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Danilo Giovanni Daniel e A. Livio Girgenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Viale E. Caldara n. 43;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Piera Pujatti ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista l’ordinanza n. 2202/2018 con cui è stato ordinato alla Regione Lombardia di depositare il verbale della seduta della Commissione regionale, eventuali ulteriori atti assunti dalla medesima Commissione inerenti al procedimento amministrativo in esame, nonché la variante al Piano Paesistico Regionale, ove medio tempore approvata;
Vista la documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Lombardia in data 22 ottobre 2018, in esecuzione della predetta ordinanza;
Vista la sentenza non definitiva n. 421/2019 con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto avverso il silenzio e disposta la conversione del rito, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti;
Viste le istanze dei difensori delle parti costituite di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso per motivi aggiunti indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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