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Sentenza n. 202301973/2023

Sentenza n. 202301973/2023

SILENZIO P.A. - BENI CULTURALI, ANTICHITÀ E BELLE ARTI - ISTANZA DI REVOCA DEL VINCOLO PAESISTICO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301973/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Quadrivium S.r.l., proprietaria di un'area immobiliare situata in Milano in via Alfonso Lamarmora, ha presentato una richiesta di revoca totale o parziale del vincolo paesistico gravante sulla proprietà, vincolo originariamente imposto dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto del 22 dicembre 1954 e normato dall'articolo 14 del Regio Decreto 1357 del 1940. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, ricevuta l'istanza, si è dichiarata incompetente a provvedere e l'ha trasmessa alla Regione Lombardia affinché essa ne decidesse. La Regione, attraverso la propria Commissione Regionale per i Beni Paesaggistici dell'Alta Pianura e Area Urbana ad Alta Densità, ha valutato la richiesta e ha espresso valutazione sfavorevole all'accoglimento con verbale del 14 novembre 2018, successivamente comunicato al ricorrente il 26 novembre 2018. Dinanzi al rigetto della propria istanza amministrativa, la Quadrivium ha proposto ricorso in sede giurisdizionale, prima contro il silenzio della Regione e successivamente, per motivi aggiunti, contro il provvedimento esplicito di diniego e il verbale della Commissione.

Il quadro normativo

La questione verte sulla legittimità dei vincoli paesistici imposti dalle pubbliche amministrazioni su beni immobili, disciplinati dal decreto legislativo 42 del 2004, che ha codificato le norme sulla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano. Il procedimento di revoca o modifica di detti vincoli è regolato dalle disposizioni amministrative regionali e segue un iter istruttorio complesso che coinvolge commissioni specializzate competenti in materia paesaggistica. L'articolo 14 del Regio Decreto 1357 del 1940 e le successive disposizioni del Codice dei Beni Culturali affidano alle Regioni il compito di valutare, sulla base di criteri tecnici, paesaggistici e urbanistici, se sussistono ancora le ragioni che hanno determinato l'apposizione originaria del vincolo. La competenza amministrativa della Regione si sostanzia nella valutazione discrezionale della permanenza degli interessi paesaggistici e culturali che giustificano il mantenimento del vincolo.

La questione giuridica

La controversia ruota attorno al sindacato giurisdizionale esercitabile dal Tribunale amministrativo sulle decisioni della Regione in materia di revoca di vincoli paesistici, quando il ricorrente sostiene che la Commissione regionale abbia proceduto senza adeguata motivazione o secondo criteri irragionevoli. Si pone il problema dell'equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione nella valutazione della permanenza degli interessi paesaggistici e il diritto del proprietario a ottenere una valutazione imparziale della propria istanza sulla base di parametri obiettivi e trasparenti. In questo contesto il ricorrente contestava il procedimento seguito dalla Commissione e la valutazione espressa, ritenendo che non fossero stati adeguatamente considerati i mutamenti intercorsi nell'area o gli argomenti sottoposti.

La motivazione del giudice

Il TAR, pur disponendo la conversione del rito avverso il silenzio in ricorso ordinario per motivi aggiunti, ha ritenuto di non accogliere le contestazioni sollevate dal ricorrente contro il provvedimento della Regione e il verbale della Commissione regionale. Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che la Commissione aveva effettuato una valutazione istruttoria del procedimento, anche attraverso la realizzazione di sopralluoghi, sebbene il ricorrente contestasse il mancato coinvolgimento o l'insufficienza della consultazione. Il collegio giudicante ha ragionevolmente ritenuto che l'amministrazione regionale avesse esercitato il proprio potere valutativo in relazione alle condizioni di fatto dell'area e alle ragioni paesaggistiche e culturali sottese al vincolo originario. L'ordinanza con cui il tribunale aveva richiesto il deposito della documentazione ha permesso di verificare che il procedimento amministrativo era stato correttamente istruito, senza evidenti difetti procedurali tali da inficiare la validità della decisione assunta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente, ha respinto il ricorso per motivi aggiunti proposto da Quadrivium S.r.l., confermando così la validità del provvedimento della Regione Lombardia del 26 novembre 2018 e del verbale della Commissione regionale. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, secondo il criterio della soccombenza parziale, considerato che la sede aveva preventivamente dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio e che il ricorrente aveva proposto motivi aggiunti su questioni nuove. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa, imponendo così al ricorrente di rispettare il vincolo paesistico gravante sulla proprietà senza possibilità di ulteriore impugnazione se non in appello.

Massima

La revoca di un vincolo paesistico imposto originariamente da un decreto ministeriale è sottratta al sindacato di merito del giudice amministrativo quando la Regione competente abbia effettuato una valutazione istruttoria conforme ai procedimenti amministrativi vigenti, non risultando arbitraria o manifestamente irragionevole la permanenza della tutela paesaggistica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’accertamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lombardia in ordine all’istanza di revoca del vincolo paesistico, ex art. 14 del Regolamento R. D. n. 1357 del 1940 – disposto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 dicembre 1954 –, inoltratale dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano con nota 16 maggio 2018 prot. 4663, con la quale la Soprintendenza si è dichiarata incompetente a provvedere su detta istanza, trasmettendo la stessa alla Regione affinché ne fosse data evasione, e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compreso l’ordine alla Regione Lombardia di provvedere sulla predetta istanza, nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di inottemperanza;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- per l’annullamento del provvedimento della Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Programmazione Territoriale e Paesistica, Settore Paesaggio, prot. Z1.2018.0028334 del 26 novembre 2018, conosciuto a mezzo raccomandata in data 17 dicembre 2018, avente a oggetto “Milano – via Alfonso Lamarmora. Area tutelata ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 42/04 in forza al D.M. 22/12/1954. Richiesta di revoca parziale della tutela. Risposta a vostra nota prot. nr. 4664 del 16.5.2018”, con il quale è stato dichiarato che la Commissione Regionale “ha esaminato la richiesta relativa all’area di cui all’oggetto” e contestualmente sono state inviate le “determinazione assunte dalla Commissione” medesima;
- del verbale della Commissione Regionale di Lombardia per i Beni Paesaggistici dell’Alta Pianura e Area Urbana ad Alta Densità, n. 2/18 del 14 novembre 2018, allegato al provvedimento del 26 novembre 2018, conosciuto in data 17 dicembre 2018, con il quale si esprime valutazione sfavorevole all’accoglimento dell’istanza;
- nonché, ove occorra, della comunicazione della Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Programmazione Territoriale e Paesistica, Settore Paesaggio, prot. Z1.2018.0029076 del 30 novembre 2018, comunicato via p.e.c. in data 13 dicembre 2018, avente a oggetto “Area di via Lamarmora - richiesta di partecipazione al sopralluogo e osservazioni - nota pec trasmessa in data 16/11/2018”,
- sempre se e in quanto occorrer possa, del verbale della Commissione Regionale di Lombardia per i Beni Paesaggistici dell’Alta Pianura e Area Urbana ad Alta Densità, n. 1/18 del 25 settembre 2018, depositato in giudizio dalla parte resistente in data 22 ottobre 2018;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Quadrivium S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Danilo Giovanni Daniel e A. Livio Girgenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Viale E. Caldara n. 43;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Piera Pujatti ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista l’ordinanza n. 2202/2018 con cui è stato ordinato alla Regione Lombardia di depositare il verbale della seduta della Commissione regionale, eventuali ulteriori atti assunti dalla medesima Commissione inerenti al procedimento amministrativo in esame, nonché la variante al Piano Paesistico Regionale, ove medio tempore approvata;
Vista la documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Lombardia in data 22 ottobre 2018, in esecuzione della predetta ordinanza;
Vista la sentenza non definitiva n. 421/2019 con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto avverso il silenzio e disposta la conversione del rito, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti;
Viste le istanze dei difensori delle parti costituite di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso per motivi aggiunti indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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