Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202301721/2023
Sicurezza Pubblica - Licenza Per La Conduzione Esercizio Pubblico - Sospensione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento: - del decreto del Questore di Varese atto Cat. -OMISSIS- del 10 luglio 2018, con il quale è stata sospesa la licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” (locale gestito dalla società -OMISSIS-, P. IVA -OMISSIS-, con sede legale in -OMISSIS-), situato a -OMISSIS-, per giorni 4 (quattro) a decorrere dalla data di notifica del provvedimento avvenuta in data 12 luglio 2018; - di tutti gli atti menzionati nel provvedimento impugnato; - di tutti gli atti ad essi preordinati, presupposti, conseguenti e comunque connessi, “anche se non noti”; sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ravazzani, Christian Rimoldi ed Elena Armiraglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Luca Ravazzani in Milano, Piazza Velasca 4; Ministero dell'Interno - Questura di Varese, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Vista la nota del 19 maggio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, tenutasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che la ricorrente, in data 19.5.2023, ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, in quanto “il provvedimento impugnato ha oramai ampiamente esaurito i propri effetti e a distanza di anni non sono più stati adottati dalle Amministrazioni resistenti ulteriori illegittimi provvedimenti a carico della ricorrente muoventi da analoghe o simili imprevedibili circostanze”; Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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