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Sentenza n. 202301721/2023

Sentenza n. 202301721/2023

SICUREZZA PUBBLICA - LICENZA PER LA CONDUZIONE ESERCIZIO PUBBLICO - SOSPENSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301721/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società che gestiva un esercizio pubblico situato in provincia di Varese ha subito il 10 luglio 2018 un provvedimento del Questore che sospendeva la sua licenza di conduzione per quattro giorni a decorrere dalla notifica, avvenuta il 12 luglio 2018. La società ha impugnato il decreto amministrativo presentando un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con l'obiettivo di ottenerne l'annullamento e, conseguentemente, la declaratoria dell'illegittimità. Tuttavia, a distanza di circa cinque anni dal provvedimento contestato, nel maggio 2023, la ricorrente ha depositato una dichiarazione con la quale comunicava di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché il decreto del Questore aveva oramai completamente esaurito i suoi effetti e non erano stati emessi ulteriori provvedimenti restrittivi da parte delle amministrazioni resistenti. Questa comunicazione tardiva ha introdotto una complicazione processuale che ha trasformato il dibattito da meritorio a puramente procedimentale.

Il quadro normativo

La materia della sospensione della licenza per esercizi pubblici è disciplinata dalle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che affida al Questore il potere di adottare provvedimenti restrittivi nei confronti di esercizi pubblici quando sussistono circostanze che compromettono l'ordine e la sicurezza pubblica. Il processo amministrativo è invece regolato dal Codice del Processo Amministrativo, che contiene disposizioni fondamentali in materia di ricevibilità, ammissibilità e procedibilità dei ricorsi. In particolare, il codice processuale amministrativo prevede che un ricorso deve essere promosso da chi ha interesse a una pronuncia e che tale interesse deve persistere durante tutto il corso del giudizio; qualora l'interesse venga meno per sopravvenute circostanze di fatto, il ricorso diviene improcedibile. La sentenza richiama inoltre gli articoli 5 e 6 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali e l'articolo 52 del Decreto Legislativo 196/2003, che impongono l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela della loro dignità e dei diritti della personalità.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la rilevanza della carenza sopravvenuta di interesse al ricorso quando un provvedimento amministrativo ha completamente esaurito i propri effetti nel tempo. Mentre inizialmente la ricorrente aveva diritto legittimo a impugnare il decreto del Questore per tutelare la propria posizione, la situazione si è radicalmente trasformata negli anni seguenti, quando il provvedimento ha naturalmente cessato di produrre effetti, essendo stato puramente momentaneo nella sua applicazione. La questione diviene particolarmente delicata poiché riguarda il bilanciamento tra due principi: da un lato, il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale e al controllo del giudice amministrativo, dall'altro, il dovere di economia processuale e l'evitamento di giudizi divenuti meramente teorici e privi di ricadute pratiche sulla posizione della parte ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Collegio del TAR ha ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di carenza d'interesse depositata dalla ricorrente nel maggio 2023, considerando questa comunicazione come un elemento di fatto incontestabile e rilevante ai fini processuali. Il tribunale ha osservato che il provvedimento impugnato, consistente nella sospensione per soli quattro giorni della licenza, aveva ormai ampiamente esaurito gli effetti che gli erano propri, essendo stato un provvedimento di natura temporanea e limitato nel tempo. Inoltre, il collegio ha dato rilievo al fatto che durante gli anni intercorsi tra l'emanazione del provvedimento e la dichiarazione di mancanza di interesse, non erano stati adottati ulteriori provvedimenti illegittimi da parte della Questura a carico della ricorrente che potessero mantenere vivo l'interesse al giudizio. Sulla base di questi elementi, il TAR ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, applicando in tal modo una regola di procedibilità consolidata nel diritto processuale amministrativo. Il tribunale ha inoltre ritenuto equitativo compensare le spese del giudizio tra le parti, considerando l'intero sviluppo della vicenda e le circostanze che l'avevano caratterizzata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ha dichiarato quest'ultimo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Conseguentemente, il ricorso non è stato esaminato nel merito e non è stata pronunciata alcuna sentenza sull'illegittimità del decreto del Questore. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporterà i propri costi legali e processuali senza diritto di rivalsa nei confronti dell'altra. Il tribunale ha inoltre disposto, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, l'oscuramento delle generalità di tutte le parti coinvolte nel procedimento al fine di garantire la tutela della loro privacy e della loro dignità.

Massima

Quando un provvedimento amministrativo di natura temporanea ha completamente esaurito i propri effetti nel tempo e la ricorrente dichiara di non avere più interesse al giudizio, il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché il processo non può più incidere sulla posizione giuridica della parte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento:
- del decreto del Questore di Varese atto Cat. -OMISSIS- del 10 luglio 2018, con il quale è stata sospesa la licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” (locale gestito dalla società -OMISSIS-, P. IVA -OMISSIS-, con sede legale in -OMISSIS-), situato a -OMISSIS-, per giorni 4 (quattro) a decorrere dalla data di notifica del provvedimento avvenuta in data 12 luglio 2018;
- di tutti gli atti menzionati nel provvedimento impugnato;
- di tutti gli atti ad essi preordinati, presupposti, conseguenti e comunque connessi, “anche se non noti”;
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ravazzani, Christian Rimoldi ed Elena Armiraglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Luca Ravazzani in Milano, Piazza Velasca 4;
Ministero dell'Interno - Questura di Varese, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la nota del 19 maggio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, tenutasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente, in data 19.5.2023, ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, in quanto “il provvedimento impugnato ha oramai ampiamente esaurito i propri effetti e a distanza di anni non sono più stati adottati dalle Amministrazioni resistenti ulteriori illegittimi provvedimenti a carico della ricorrente muoventi da analoghe o simili imprevedibili circostanze”;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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