Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301543/2023

Sicurezza Pubblica - Licenza Esercizio Pubblico - Sospensione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l’annullamento
-  del decreto del Questore di Varese divisione p.a.s.i. Prot. -OMISSIS- notificato in data 22 febbraio 2019, con il quale il Questore ha decretato “la licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” sito a Busto Arsizio (VA), in via -OMISSIS-, è sospesa per giorni 10 (dieci) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento…”, nonché di ogni atto connesso;
nonché
per l’annullamento
- del diniego di accesso contestato con istanza proposta ex art. 116 cpa.
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2019, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossano Pozzer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando
1) dichiara inammissibile l’istanza proposta ex art. 116 cpa;
2) respinge il ricorso;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone cui si riferisce il provvedimento impugnato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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