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Sentenza n. 202301543/2023

Sentenza n. 202301543/2023

SICUREZZA PUBBLICA - LICENZA ESERCIZIO PUBBLICO - SOSPENSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301543/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare un decreto emesso dal Questore della provincia di Varese il 22 febbraio 2019. Con tale provvedimento il Questore ha disposto la sospensione della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico (un'attività commerciale di ristorazione) situato a Busto Arsizio per una durata di dieci giorni a decorrere dalla notifica del decreto. Contemporaneamente al ricorso sulla sospensione della licenza, la società ricorrente ha proposto anche un'istanza di accesso ai documenti amministrativi ex articolo 116 del Codice del Procedimento Amministrativo, che il Questore aveva precedentemente negato. Il Ministero dell'Interno, attraverso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio per contrastare le pretese del ricorrente e difendere la legittimità del provvedimento del Questore.

Il quadro normativo

La fattispecie si muove entro il quadro delle competenze del Questore in materia di ordine e sicurezza pubblica, secondo le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Sicurezza Pubblica, il quale attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di adottare provvedimenti sospensivi e restrittivi nei confronti di esercizi pubblici quando sussistano esigenze di ordine e sicurezza. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal Codice del Procedimento Amministrativo, il quale prevede specifiche regole per l'impugnazione dei provvedimenti della pubblica amministrazione, incluse le procedure di accesso ai documenti di cui all'articolo 116 CPA. La sentenza richiama inoltre il decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e il Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, sottolineando che anche in sede di contenzioso amministrativo devono essere rispettati i principi di tutela della dignità e dei diritti della persona interessata ai dati.

La questione giuridica

Il ricorrente ha sostenuto che il decreto di sospensione della licenza fosse illegittimo, verosimilmente contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che la normativa sulla sicurezza pubblica richiedeva per adottare tale provvedimento restrittivo. Inoltre ha lamentato il diniego della richiesta di accesso ai documenti amministrativi, asserendo il suo diritto a conoscere gli atti e i dati su cui il Questore aveva fondato il proprio provvedimento. La complessità della questione risiedeva nel bilanciamento tra il potere discrezionale dell'amministrazione in materia di ordine pubblico e i diritti di difesa e di accesso alle informazioni amministrative spettanti al ricorrente, due esigenze apparentemente in tensione nel contesto di un provvedimento restrittivo che incideva sulla libertà di esercizio di un'attività economica.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto di non accogliere le istanze del ricorrente, respingendo sia il ricorso principale contro il decreto di sospensione sia l'istanza di accesso proposta in via incidentale. La sentenza dichiara inammissibile l'istanza ex articolo 116 CPA, operando una distinzione formale tra la questione della legittimità del provvedimento sostanziale e quella della corretta gestione della richiesta di accesso ai documenti. Con questa decisione il TAR ha implicitamente confermato che il Questore aveva fondamento normativo e discrezionale per adottare il decreto di sospensione, ritenendo che i presupposti della misura risultassero sussistenti. Il giudice amministrativo ha operato un sindacato sulla proporzionalità e sulla legalità del provvedimento, ma ha concluso per la sua legittimità, presumibilmente ravvisando l'adeguatezza della motivazione fornita dal Questore e la compatibilità con i principi di diritto amministrativo.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto integralmente il ricorso della società, dichiarando inammissibile l'istanza di accesso e confermando la legittimità del decreto di sospensione della licenza emesso dal Questore di Varese. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro duemila oltre agli accessori di legge, onere economico che costituisce una conseguenza ordinaria della soccombenza in un giudizio amministrativo. Il tribunale ha inoltre disposto che la Segreteria procedesse all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente e le altre persone coinvolte nel procedimento, conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il Questore esercita legittimamente il proprio potere discrezionale di sospensione della licenza di esercizi pubblici quando sussistano i presupposti normativi e fattivi previsti dalla legge sulla sicurezza pubblica, e tale esercizio del potere non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo se correttamente motivato e proporzionato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l’annullamento
-  del decreto del Questore di Varese divisione p.a.s.i. Prot. -OMISSIS- notificato in data 22 febbraio 2019, con il quale il Questore ha decretato “la licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” sito a Busto Arsizio (VA), in via -OMISSIS-, è sospesa per giorni 10 (dieci) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento…”, nonché di ogni atto connesso;
nonché
per l’annullamento
- del diniego di accesso contestato con istanza proposta ex art. 116 cpa.
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2019, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossano Pozzer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando
1) dichiara inammissibile l’istanza proposta ex art. 116 cpa;
2) respinge il ricorso;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone cui si riferisce il provvedimento impugnato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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